Sentenza del 02/10/2017 n. 3916 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Ires - Costi per sponsorizzazioni e/o pubblicità - Antieconomicità ed Inerenza - Prova - Soggetto onerato - Contribuente - Contenuto - Documentazione - Contratto - Sufficienza - Sussiste - Congruità del costo - Ricavi - Anni successivi - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità ai fini IRES dei costi di sponsorizzazione e pubblicità, contestati per presunta antieconomicità e carenza di inerenza. Secondo il principio richiamato, quando l'Amministrazione contesta tali requisiti, spetta al contribuente fornire la prova dell'effettività, dell'inerenza e della congruità dei costi, anche mediante contratti di sponsorizzazione e altra documentazione. La valutazione della congruità non può basarsi esclusivamente sul confronto immediato tra la spesa sostenuta e i ricavi prodotti nello stesso esercizio, poiché la promozione del marchio e dei servizi può generare benefici economici negli anni successivi.
La decisione
La contestazione dell'Amministrazione è stata ritenuta non decisiva: l'inerenza risultava provata dai contratti di sponsorizzazione e la congruità dei costi non poteva essere negata soltanto sulla base dell'assenza di un immediato ritorno economico nell'anno di sostenimento. È stata quindi riconosciuta la legittimità della deduzione dei costi, in quanto riferiti ad attività di promozione del marchio e dei servizi d'impresa, i cui effetti possono prodursi anche negli esercizi successivi.
Norme richiamate
Art. 109 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)
L'inerenza e la congruità dei costi di sponsorizzazione e pubblicità devono essere provate dal contribuente quando contestate dall'Amministrazione.
La deducibilità richiede che il costo sia effettivo, documentato, inerente all'attività d'impresa e congruo. La prova può essere fornita anche tramite contratti di sponsorizzazione. La congruità non deve essere valutata esclusivamente in base ai ricavi immediati, poiché gli effetti della pubblicità possono manifestarsi negli esercizi successivi.
Massime di principio
- In caso di contestazione fiscale, il contribuente deve dimostrare con documentazione concreta l'effettività e il collegamento dei costi di sponsorizzazione o pubblicità con l'attività d'impresa.
- Un contratto di sponsorizzazione dettagliato costituisce un elemento probatorio rilevante per dimostrare l'inerenza del costo, ma è opportuno conservarlo insieme a fatture, pagamenti, materiali pubblicitari e prova delle prestazioni eseguite.
- L'assenza di un incremento immediato dei ricavi non dimostra automaticamente l'antieconomicità del costo, perché la pubblicità può produrre benefici differiti nel tempo.
- La congruità della spesa va valutata considerando il settore, la dimensione dell'impresa, l'obiettivo promozionale, la notorietà del marchio e i possibili effetti pluriennali, non soltanto il rapporto tra costo e ricavi dell'esercizio.
- La contestazione dell'Amministrazione non esonera il contribuente dall'onere della prova, ma l'Amministrazione deve fondare l'eventuale disconoscimento su elementi specifici e non sulla sola mancanza di un ritorno economico immediato.
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