Sentenza n. 137/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando di corso-concorso, nella parte relativa al doppio sbarramento per l’ammissione alle prove successive, e provvedimento di non superamento della prova scritta con conseguente esclusione dalla prova pratica/orale, nonché atti connessi relativi a criteri di valutazione e accesso agli elaborati
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, ammessa dopo il superamento della prova preselettiva alla prova scritta del corso-concorso per venti posti di dirigente delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, ha impugnato il bando e gli atti relativi alla valutazione della propria prova scritta, comunicata come non superata. Ha dedotto: violazione dei principi di trasparenza e imparzialità e dell’art. 3 l. 241/1990, per la mancata pubblicazione dell’esito e della graduatoria; carenza e non conoscibilità dei criteri di valutazione adottati dalla commissione; illogicità, incongruità e sproporzione del punteggio attribuito alla propria prova; ulteriore violazione della trasparenza; illegittimità della soglia minima di 70/100 prevista dal bando; insussistenza dell’onere di fornire la prova di resistenza e assenza di controinteressati, in ragione della mancata pubblicazione della graduatoria; sviamento, violazione della par condicio e generale inosservanza dei principi di trasparenza. Ha chiesto anche la sospensione degli atti e l’ammissione con riserva alla prova pratica/orale. In sede cautelare monocratica è stata ammessa con riserva alla prova pratica/orale. Successivamente, non avendo superato tale prova, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha rinunciato agli atti con memoria non notificata.
La decisione
Il Tribunale ha preliminarmente disposto l’estromissione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ritenendo che la procedura concorsuale e il rapporto relativo al personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali fossero riferibili esclusivamente alla Provincia Autonoma di Trento, cui spettano le competenze in materia. Non ha esaminato nel merito le censure sul bando, sulla valutazione della prova scritta, sui criteri della commissione, sulla trasparenza e sulla soglia di 70/100. Ha rilevato che la dichiarazione di rinuncia era stata depositata con memoria non notificata e non integrava quindi i presupposti formali per dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84, comma 3, c.p.a. Tuttavia, la dichiarazione costituiva univoco argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., considerato che la ricorrente, ammessa con riserva alla prova pratica/orale, non l’aveva superata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione della non opposizione della Provincia e del complessivo andamento del giudizio e comportamento processuale della ricorrente.
Norme richiamate
art. 100 l.p. 5/2006
Base normativa provinciale per l’indizione del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.
art. 12-bis d.P.P. 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg.
Regolamenta il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente quale parametro dei dedotti obblighi di trasparenza e motivazione; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
art. 55 c.p.a.
Richiamato per la domanda cautelare collegiale; la tutela cautelare è stata precedentemente accordata in forma monocratica ai fini dell’ammissione con riserva alla prova pratica/orale.
art. 56 c.p.a.
Ha consentito l’adozione della misura cautelare monocratica di ammissione con riserva alla prova pratica/orale.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della causa in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Richiamato per rilevare che la rinuncia depositata con memoria non notificata non consentiva la declaratoria formale di estinzione del giudizio.
art. 84, comma 3, c.p.a.
Richiamato per i presupposti formali della rinuncia agli atti e della relativa efficacia estintiva.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valorizzare una rinuncia irrituale quale argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse e di dichiarare improcedibile il ricorso.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la rinuncia agli atti depositata con memoria non notificata non integra i presupposti formali per la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84, comma 3, c.p.a.
- Una rinuncia irrituale può tuttavia essere valutata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., quale univoco argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- L’interesse a ricorrere viene meno quando, nel corso del giudizio, sopravviene una circostanza che rende non più utile una pronuncia sulla legittimità degli atti impugnati; nel caso di una candidata ammessa con riserva a una prova successiva, il mancato superamento di tale prova può determinare tale sopravvenuta carenza di interesse.
- La legittimazione passiva in una procedura per il reclutamento del personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali spetta all’amministrazione provinciale titolare delle relative competenze, mentre il Ministero privo di competenza sulla procedura deve essere estromesso dal giudizio.
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