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Sentenza

Sentenza n. 18/2026 - Aosta, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 75 del 26 febbraio 2025 del Comune di Ayas, recante diniego del titolo abilitativo richiesto; - del verbale della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona per l’esame delle osservazioni ai motivi ostativi del 25 febbraio 2025; - della determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria di data 24 dicembre 2024, a valersi anche come comunicazione ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 e della relativa nota di trasmissione; - per quanto occorre possa, del parere dell’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali – Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali - Patrimonio paesaggistico e architettonico del 10 ottobre 2024 prot. n. 8506 (registrato agli atti del SUEL il 10 ottobre 2024 al prot. n. 34672) limitatamente alle prescrizioni imposte in relazione al manufatto temporaneo; - di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso ai provvedimenti impugnati, nonché di ogni altro verbale, parere, proposta, valutazione ed atto richiamato in quelli impugnati o ad essi connesso, ivi incluse le determinazioni del Comune di Ayas, Ufficio tutela paesaggio delegata, prot. n. 16126 del 25 novembre 2024 (atti del SUEL del 26 novembre 2024 al prot. n. 40148) e prot n. 2552 del 19 febbraio 2025 (atti del SUEL del 19 febbraio 2025 al prot. n. 6044).

Giustizia amministrativa202500021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Valle d'Aosta, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del titolo abilitativo e dichiarazione di inefficacia della SCIA per l'installazione stagionale di un manufatto temporaneo di 20 mq in area sottoposta a vincolo paesaggistico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento conclusivo negativo del procedimento unico, gli atti della conferenza di servizi e gli atti paesaggistici presupposti, contestando il diniego opposto alla SCIA presentata per l'installazione, per 180 giorni, di un manufatto temporaneo appoggiato al suolo, rivestito in legno e destinato al noleggio stagionale di attrezzature sportive presso gli impianti di risalita. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando in particolare l'inconferenza del parere regionale paesaggistico utilizzato dal Comune, poiché formato in un distinto procedimento relativo alla ristrutturazione con ampliamento e cambio di destinazione d'uso di altro fabbricato; il travisamento e l'estrapolazione decontestualizzata di alcune espressioni del parere; l'omessa considerazione delle controdeduzioni; l'assenza di un'autonoma istruttoria e valutazione comunale; il difetto di motivazione del diniego; nonché la mancata considerazione delle precedenti autorizzazioni rilasciate per il medesimo manufatto e dell'esigenza di una motivazione rafforzata in caso di mutamento dell'orientamento amministrativo in assenza di modifiche dei luoghi. Il Comune ha eccepito anche la sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della stagionalità dell'intervento e degli sviluppi successivi.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di improcedibilità, ritenendo attuale l'interesse poiché il diniego riguarda una situazione potenzialmente ripetibile nelle stagioni successive ed è presupposto della successiva attività repressiva, oggetto di autonomo giudizio. Nel merito, ha qualificato il manufatto come opera stagionale e precaria ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. 380/2001, rilevando che, in area vincolata, l'installazione richiede la valutazione di compatibilità paesaggistica da parte del Comune quale autorità delegata, titolare di un autonomo potere valutativo. Il Comune, invece, si è limitato a recepire il parere regionale del 10 ottobre 2024, formato nel diverso procedimento relativo all'ampliamento dell'autorimessa, senza verificarne il contesto e i presupposti. Quel parere collegava la valutazione negativa sulla permanenza del manufatto alla realizzazione dell'ampliamento e alla conseguente compresenza dei due interventi, presupposti mai verificatisi perché il progetto non era stato autorizzato né realizzato. L'estrapolazione delle sole espressioni relative alla scarsa qualità architettonica e all'impatto visivo, con omissione dei riferimenti alla temporaneità e precarietà dell'opera, ha alterato la portata del parere e ne ha trasformato una valutazione contestualizzata in un giudizio negativo autonomo. Il TAR ha inoltre rilevato che i giudizi sulla scarsa qualità architettonica e sull'impatto visivo erano apodittici e privi dell'indicazione di forme, materiali, cromie, visuali tutelate o concrete ragioni di compromissione paesaggistica. Il Comune ha quindi omesso un'autonoma istruttoria e una corretta ponderazione degli interessi, fondando il diniego su un giudizio frammentario e insufficientemente motivato. In assenza di mutamenti delle condizioni dei luoghi, il superamento delle precedenti autorizzazioni avrebbe inoltre richiesto una motivazione rafforzata, anch'essa mancante. Il ricorso è stato accolto e il provvedimento impugnato annullato; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. 380/2001

    Il manufatto, precario, non infisso al suolo, destinato a esigenze temporanee e da rimuovere entro 180 giorni, rientra tra le opere stagionali previste dalla disposizione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La determinazione negativa della conferenza di servizi è stata indicata anche come comunicazione dei motivi ostativi; la decisione evidenzia, in concreto, l'omessa valutazione delle controdeduzioni del privato.

  • l.r. n. 18/1994

    In area sottoposta a vincolo paesaggistico, l'installazione del manufatto richiede una preventiva valutazione di compatibilità paesaggistica attribuita al Comune quale autorità delegata, con autonomo potere valutativo.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione comunale esercita funzioni delegate in materia paesaggistica, non può limitarsi a recepire automaticamente il parere di un'altra amministrazione, ma deve svolgere un'autonoma valutazione di compatibilità dell'intervento e motivare specificamente la decisione.
  • Un parere formato in un procedimento relativo a un intervento edilizio complesso non può essere estrapolato e riutilizzato come giudizio autonomo su un'opera distinta, quando la valutazione originaria era condizionata alla realizzazione congiunta degli interventi e ai relativi effetti cumulativi sul paesaggio.
  • L'estrazione selettiva di singole espressioni da un parere amministrativo, con omissione degli elementi qualificanti e del contesto fattuale e procedimentale, integra travisamento della portata dell'atto e non consente di fondare legittimamente un diniego.
  • La motivazione paesaggistica deve indicare gli elementi concreti dell'intervento e del contesto dai quali deriverebbero la scarsa qualità architettonica o l'impatto visivo, specificando, ove rilevanti, forme, materiali, cromie, visuali tutelate e ragioni di compromissione dei valori paesaggistici; giudizi apodittici e generici non sono sufficienti.
  • La valutazione paesaggistica di un manufatto temporaneo e precario deve essere parametrata alla natura, alla durata e alla reversibilità dell'opera; non è coerente applicare automaticamente criteri estetici propri dell'edilizia permanente senza considerare la temporaneità e la destinazione alla rimozione.
  • Quando l'amministrazione intende discostarsi, senza mutamenti delle condizioni dei luoghi, da precedenti autorizzazioni relative al medesimo intervento, deve fornire una motivazione rafforzata che espliciti le ragioni della diversa valutazione.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTitoli abilitativi ediliziMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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