Sentenza n. 127/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento a) del Decreto n. 140/2025 della Direzione Marittima di Bari datato 6.6.2025, notificato il 2.9.2025, di approvazione del verbale di delimitazione n. 44 datato 5.2.2025 della Commissione di delimitazione istituita presso la Capitaneria di Porto di Gallipoli, registrato presso l'Agenzia delle Entrate; b) del verbale della Commissione istituita presso la Capitaneria di Porto di Gallipoli n. 44 datato 5.2.2025, notificato in data 2.9.2025 contestualmente al Decreto n. 140/2025, con il quale si è provveduto a delimitare il nuovo confine tra demanio marittimo e proprietà privata del ricorrente rilevabile all'allegato stralcio planimetrico; c) di tutti gli atti e i verbali allegati al verbale di delimitazione n. 44/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto della Direzione Marittima di Bari di approvazione del verbale di delimitazione del confine tra demanio marittimo e proprietà privata, nonché il verbale e gli atti del relativo procedimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni demaniali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del decreto di approvazione del verbale di delimitazione adottato ai sensi dell'art. 32, comma 4, cod. nav., deducendo la violazione e l'errata applicazione dell'art. 32 cod. nav., eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca, omessa o errata motivazione e omessa istruttoria. In particolare, ha sostenuto che non vi fosse alcuna incertezza sui confini tra demanio marittimo e proprietà privata; che l'amministrazione non avesse adeguatamente valutato la natura privata, demaniale, di spiaggia o di arenile delle aree interessate, né svolto studi tecnici sufficienti ad accertarne l'effettiva natura demaniale; che le contestazioni formulate nel procedimento non fossero state definite con un provvedimento espresso prima dell'adozione del verbale e del decreto; e che il decreto non fosse stato comunicato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con la relativa documentazione. Le amministrazioni resistenti e il Comune interveniente ad opponendum hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, consentendo la riassunzione del giudizio ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il giudice ha rilevato che, al di là del petitum formale costituito dall'impugnazione degli atti di delimitazione, il petitum sostanziale concerneva l'accertamento della titolarità dominicale dei terreni, ossia la loro natura privata o demaniale. La controversia riguardava quindi la tutela del diritto soggettivo di proprietà e non un interesse legittimo leso dall'esercizio di un potere amministrativo. L'attività di delimitazione prevista dall'art. 32 cod. nav. è stata qualificata, secondo la giurisprudenza richiamata, come accertamento vincolato dell'esatto confine demaniale, privo di discrezionalità amministrativa e di efficacia ablativa, riconducibile a una forma di autotutela privatistica speciale. La statuizione con efficacia di giudicato sulla linea dividente demaniale spetta pertanto al giudice ordinario, il quale può eventualmente disapplicare l'atto amministrativo contestato. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura formale della decisione.
Norme richiamate
art. 32 cod. nav.
“ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 4 del codice della navigazione”
La delimitazione del demanio marittimo costituisce un accertamento dell'esatto confine tra area demaniale e proprietà privata; quando la controversia investe la titolarità dominicale, la relativa tutela spetta al giudice ordinario.
art. 11 c.p.a.
Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario dopo la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Massime di principio
- Nelle controversie relative agli atti di delimitazione del demanio marittimo, il riparto di giurisdizione deve essere determinato sulla base del petitum sostanziale e della causa petendi, avendo riguardo alla situazione giuridica effettivamente dedotta in giudizio.
- Quando l'impugnazione di un verbale o decreto di delimitazione demaniale mira sostanzialmente ad accertare se un'area appartenga al demanio marittimo oppure a un privato, la controversia riguarda il diritto soggettivo di proprietà e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
- L'attività amministrativa di delimitazione prevista dall'art. 32 cod. nav. ha natura di accertamento vincolato dell'esatto confine demaniale e non comporta, di per sé, l'esercizio di un potere discrezionale o ablatorio idoneo a degradare il diritto di proprietà a interesse legittimo.
- Il giudice ordinario, cui spetta la decisione con efficacia di giudicato sulla linea di confine tra demanio marittimo e proprietà privata, può eventualmente disapplicare l'atto amministrativo di delimitazione contestato.
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