Ordinanza n. 1435/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - della nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, AOODGOSV REGISTRO UFFICIALE.U.0082847.24-11-2025, recante la comunicazione di rigetto dell'istanza di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento per la Classe di Concorso ADSS - SPEC. SOSTEGNO SCUOLE SEC DI I e II GRADO, e conclusione del procedimento, in seguito all'istanza di riconoscimento n. 18218 acquisita dall'Amministrazione con prot. DGOSV n. 27986 del 20 ottobre 2023, presentata ai sensi della Direttiva 2013/55/CE; - del preavviso di rigetto emanato ex art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, comunicato con nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale; - per quanto di ragione, del parere sfavorevole reso dal Ministero dell'Università e della Ricerca trasmesso con nota prot. DGINTCO n. 12486 del 20 agosto 2024, e acquisito dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con prot. DGOSV n. 35917 del 20 agosto 2024: - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compresa la richiesta di integrazione mai pervenuta alla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso ADSS, con conclusione del procedimento di riconoscimento dell’abilitazione conseguita all’estero
Esito
Favorevole al ricorrente (insegnante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del Ministero dell’Istruzione e del Merito relativo all’istanza di riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso ADSS - sostegno per le scuole secondarie di primo e secondo grado, presentata ai sensi della direttiva 2013/55/CE. Sono stati impugnati anche il preavviso di rigetto, il parere sfavorevole del Ministero dell’Università e della Ricerca e gli ulteriori atti connessi, inclusa la richiesta di integrazione documentale che la ricorrente assume di non avere mai ricevuto. In sede cautelare, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego, contestando la mancata o inadeguata valutazione della documentazione prodotta, dell’esperienza professionale maturata nel settore e della possibilità di colmare le differenze formative mediante misure compensative.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e ha confermato il decreto cautelare di accoglimento n. 52/2026, sospendendo gli effetti del diniego fino alla scadenza del contratto individuale di lavoro, fissata al 30 giugno 2026. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha rilevato, con valutazione sommaria propria della fase cautelare, che l’Amministrazione non sembrava avere adeguatamente valutato la documentazione e l’esperienza professionale dell’interessata e che le differenze tra la formazione posseduta e quella richiesta dall’ordinamento italiano potevano essere superate attraverso adeguate misure compensative. Quanto al periculum in mora, il diniego avrebbe potuto determinare la risoluzione del contratto di lavoro in essere. La fissazione dell’udienza di merito è stata rimessa a separato avviso, subordinatamente alla manifestazione di interesse della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base della valutazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora, il TAR ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato.
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base normativa del preavviso di rigetto impugnato; l’ordinanza non definisce in via conclusiva la relativa legittimità.
Direttiva 2013/55/CE
È indicata quale fondamento dell’istanza di riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita dalla ricorrente; l’ordinanza valorizza, in sede cautelare, la possibilità di colmare le differenze formative mediante misure compensative.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita all’estero presenta un fumus di illegittimità quando l’amministrazione non abbia adeguatamente valutato la documentazione prodotta dall’interessato e l’esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- Le differenze tra la formazione professionale conseguita dall’interessato e quella richiesta dall’ordinamento nazionale possono, in linea cautelare, essere superate mediante l’imposizione di adeguate misure compensative, anziché attraverso il rigetto immediato dell’istanza di riconoscimento.
- Sussiste il periculum in mora quando il diniego di riconoscimento di una qualifica professionale sia idoneo a determinare la risoluzione del contratto di lavoro in essere dell’interessato.
- La sospensione cautelare degli effetti di un diniego può essere limitata temporalmente alla scadenza del contratto di lavoro la cui prosecuzione risulta minacciata dal provvedimento impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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