Sentenza n. 174/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 277/2024, pubblicata il 29/05/2024, emessa dal Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, R.G. n. 441/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, passata in giudicato il 29 novembre 2024 e notificata al Ministero il 30 maggio 2024. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a usufruire del beneficio di 500 euro annui mediante la carta elettronica del docente, con accredito delle somme relative alle annualità indicate nel ricorso, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna a una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile poiché il giudicato si era formato prima della proposizione dell’azione ed era inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Dagli atti non risultava l’avvenuta esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mettendo a disposizione del ricorrente la carta del docente e accreditando i relativi importi per gli anni scolastici interessati, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, attribuendogli il termine di sessanta giorni dalla richiesta dell’interessato successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino al saldo, ritenendo il ritardo dell’Amministrazione giustificativo della misura. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri, accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stato disposto anche l’invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce il fondamento del beneficio economico della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 114 c.p.a.
Consente, nel giudizio di ottemperanza, di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme alla stessa dovute con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza sino al saldo
La penalità di mora è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo pagamento.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio per l’esecuzione delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione è stato ritenuto presupposto di ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014, come modificato dall’art. 7, comma 1, d.m. n. 147/2022
Il TAR ha escluso la maggiorazione del compenso professionale, in ragione del carattere seriale e della non elevata complessità della causa.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie a carico della pubblica amministrazione.
- In presenza di una comprovata mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine specifico, indicando gli adempimenti necessari per dare integrale attuazione al titolo giudiziale.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
- Il ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione di un obbligo pecuniario derivante da un giudicato può giustificare la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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