Sentenza n. 1695/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento dei seguenti atti: 1) il giudizio di non idoneità alla prova scritta al concorso interno per titoli ed esame per 1400 posti per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice-Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013, di cui al verbale della Commissione Esaminatrice n. 8 del 10 giugno 2020, reso in ritenuta esecuzione della sentenza n. 4002/2019 del TAR Lazio-Roma pronunciata nel giudizio Reg. Ricorsi n. 2223/2016 e pertanto, del detto verbale n. 8 del 10 giugno 2020; mai notificato e comunicato a mezzo pec in data 24 agosto 2020; 2) le attività, degli atti, dei verbali con i relativi allegati e delle valutazioni operate dalla Commissione Esaminatrice indicata sub n. 1 che precede e, in particolare, delle determinazioni di cui al verbale n. 8 del 10.06.2020, non notificato ma comunicato a mezzo pec in data 24 agosto 2020; 3) l’allegato al verbale n. 8 del 10 giugno 2020 (contrassegnato in epigrafe di allegato come verbale n. 7 del 10 giugno 2020) della Commissione Esaminatrice di cui al n. 1 che precede, relativo alla correzione degli elaborati inseriti nel plico (o busta) n. 13, nonché della valutazione dell’elaborato del ricorrente contrassegnato col numero 13.9, voto 32, giudizio “L’elaborato tratta la parte del reato in modo adeguato, mentre risulta assolutamente superficiale nella parte relativa alle scriminanti del P.U., limitandosi a riportare il testo degli artt. del codice Penale, senza alcun ulteriore apporto”; 4) la esclusione dal concorso determinata dal mancato superamento della prova scritta di cui ai numeri 1, 2 e 3 che precedono; 5) per quanto di ragione, la procedura di nuova correzione dell’elaborato del ricorrente, posta in essere per la esecuzione della citata sentenza n. 4002/2019 del TAR Lazio, Sezione Prima Quater; 6) per quanto occorrente e d’interesse, il Decreto del Direttore centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le Risorse umane n. 333 — B/12P.1.13 dell’8 giugno 2017 di approvazione della graduatoria di merito degli idonei al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice - ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto 24.09.2013, nonché il Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le Risorse umane n. 333-B/12P.1.13, a firma del Direttore Centrale del 20 giugno 2017 recante parziale rettifica, per errore materiale, del Decreto di approvazione della graduatoria di merito; 7) per quanto occorrente e d’interesse, il Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse umane n. 333-B/12P.1.13, a firma del Direttore Centrale, datato 8 settembre 2017, mai notificato, pubblicato nel Supplemento straordinario 1/23 del 11 settembre 2017 del Bollettino Ufficiale del Personale, con il quale - a parziale rettifica del Decreto del 20 giugno 2017 sono state approvate e pubblicate le rettifiche delle graduatorie e nominati i vincitori del concorso interno per titoli ed esame per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013; 8) per quanto occorrente e d’interesse, il Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse, a firma del Direttore Centrale, datato 24 ottobre 2017, mai notificato, pubblicato in Supplemento Straordinario 1/31 del 24 ottobre 2017 del Bollettino Ufficiale del Personale, di ulteriore rettifica e rideterminazione delle graduatorie per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013; 9) per quanto occorrente e d’interesse, il Decreto del Ministero dell''Interno del 08.03.2018, pubblicato il 09.03.2018, con il quale - a rettifica della graduatoria datata 8 giugno 2017 - è stata disposta la differente collocazione di alcuni concorrenti per effetto della rideterminazione del punteggio e pertanto riformulata la graduatoria dei vincitori del concorso per l''accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore della Polizia di Stato; 10) per quanto occorrente e d’interesse, il Decreto del Ministero dell''Interno del 08.03.2018, pubblicato il 09.03.2018 con il quale - a rettifica del Decreto di rettifica del 24 ottobre 2017 - viene apposta la dicitura “con riserva” a un concorrente e per l''effetto riformulata la graduatoria dei vincitori del concorso interno di cui al punto che precede; 11) per quanto di ragione e lesivo dell’interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all’accoglimento del presente ricorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuovo giudizio di non idoneità alla prova scritta del concorso interno per 1.400 posti da vice-ispettore della Polizia di Stato, adottato all'esito della ricorrezione dell'elaborato
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già vittorioso in un precedente giudizio nel quale era stata annullata la valutazione del suo elaborato ed era stata ordinata una nuova correzione da parte di una diversa commissione insieme ad altri elaborati anonimi estratti tra candidati idonei e non idonei, ha impugnato il nuovo giudizio di non idoneità e gli atti presupposti. Ha dedotto violazione ed elusione del giudicato, violazione del principio di anonimato, imparzialità, trasparenza e correttezza, violazione degli artt. 1 e 14 d.P.R. 487/1994, degli artt. 56 e 59 d.m. 129/2005 e degli artt. 3 e 97 Cost., nonché inattendibilità, illogicità, contraddittorietà, irrazionalità e travisamento della valutazione. In particolare, ha contestato che le operazioni di sorteggio degli elaborati da correggere insieme al proprio, di anonimizzazione e di preparazione delle buste fossero state svolte da una sola persona, senza la presenza di terzi, senza pubblicità e senza verbalizzazione; ha inoltre lamentato il diniego al difensore di assistere al sorteggio e l'assenza di regole operative previamente definite. Il ricorrente ha sostenuto che tali modalità non garantissero né la casualità della selezione né l'anonimato dell'elaborato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso applicando il principio della ragione più liquida e ha esaminato prioritariamente le censure relative alla violazione delle prescrizioni contenute nella precedente sentenza e dei principi di anonimato e imparzialità. Ha rilevato che il sorteggio degli elaborati, l'anonimizzazione e la preparazione delle buste erano stati compiuti da un unico soggetto, in assenza di terzi e di pubblicità, con diniego di partecipazione al difensore e senza alcuna verbalizzazione. Poiché un sorteggio disposto per garantire l'imparzialità deve svolgersi pubblicamente, la modalità segreta e non documentata ha vanificato la funzione di garanzia della procedura e violato il giudicato. Il Collegio ha inoltre considerato concreto il pericolo di identificazione degli elaborati, anche alla luce della collocazione di nove elaborati su diciotto, compreso quello del ricorrente, nella posizione n. 1 delle rispettive buste. Ha quindi annullato il giudizio di inidoneità e ordinato al Ministero dell'Interno di procedere a una nuova correzione dell'elaborato da parte di una commissione diversa, con modalità idonee a garantire l'anonimato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 24 e 111 Cost.
principio processuale della “ragione più liquida”
Consente di decidere la controversia sulla questione di più agevole soluzione, senza esaminare le ulteriori questioni, in funzione dell'economia e della celerità processuale.
art. 3 Cost.
Richiamato quale fondamento dei principi di imparzialità e parità di trattamento nelle procedure concorsuali.
art. 97 Cost.
Fondamento costituzionale dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, ai quali è funzionale il rispetto dell'anonimato nelle prove scritte.
artt. 1 e 14 d.P.R. 487/1994
Richiamati in relazione alle regole delle procedure concorsuali e alla garanzia dell'anonimato nelle prove scritte.
artt. 56 e 59 d.m. 129/2005
Richiamati dal ricorrente in relazione alle modalità di svolgimento e valutazione della procedura concorsuale.
art. 9 d.P.R. 487/1994
Indicato nella precedente sentenza quale riferimento normativo per la composizione della diversa commissione incaricata della nuova correzione.
art. 16 d.m. 129/2005
Indicato nella precedente sentenza quale riferimento normativo per la composizione della commissione incaricata della ricorrezione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando una sentenza ordina la nuova correzione di un elaborato insieme a un numero determinato di altri elaborati anonimi estratti tra candidati idonei e non idonei, le operazioni di sorteggio devono svolgersi con modalità pubbliche, trasparenti e documentate; una selezione effettuata da un solo soggetto, senza presenza di terzi e senza verbalizzazione, viola la prescrizione conformativa e vanifica la garanzia di imparzialità.
- Nelle prove scritte concorsuali il principio di anonimato è funzionale ai principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento e imparzialità e impone che anche le operazioni preparatorie di sorteggio, anonimizzazione, imbustamento e chiusura dei plichi siano organizzate in modo da escludere o rendere verificabile ogni possibilità di identificazione dell'autore.
- La violazione dell'anonimato integra un'illegittimità da pericolo astratto, ma l'annullamento della procedura richiede che il ricorrente fornisca almeno un principio di prova della possibilità che il rischio astratto si sia concretizzato; tale prova può essere desunta anche da modalità non pubbliche e non verbalizzate delle operazioni, unite ad anomalie nella collocazione degli elaborati o nella successiva valutazione.
- La nuova correzione disposta in esecuzione di una sentenza deve rispettare puntualmente le modalità stabilite dal giudice, non potendo l'amministrazione sostituire unilateralmente a quelle garanzie una procedura priva di pubblicità, tracciabilità e controllo esterno.
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