Sentenza del 16/01/2020 n. 191 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Ricorso - procura ad litem - difetto di sottoscrizione - inammissibilità - difetto di procura - insanabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso è stato presentato mediante procura alle liti priva della sottoscrizione autografa del legale rappresentante della società. La questione centrale è se tale difetto attiene a un mero vizio formale sanabile ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. oppure a un'inesistenza della procura (mancanza del mandato) che rende il ricorso inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: la mancanza della sottoscrizione autografa del legale rappresentante sulla procura alle liti configura l'assenza originaria del mandato e non un difetto di rappresentanza sanabile. Pertanto l'atto introduttivo non può essere considerato validamente instaurato da un difensore privo di mandato sottoscritto; l'attività del difensore non produce effetti processuali trasferibili alla parte e il difetto non è suscettibile di ratifica ex art. 182 c.p.c.
Norme richiamate
Art. 18 comma 4 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione ai requisiti formali per il procedimento tributario e alla necessità che gli atti difensivi siano validamente conferiti; la Corte ne utilizza i principi per sottolineare l'importanza della regolare rappresentanza.
Art. 22 d.lgs. n. 546/1992
Norma che disciplina il patrocinio nel processo tributario: la procura alle liti deve essere regolare e tempestiva; la Corte interpreta che l'assenza della sottoscrizione del rappresentante invalida la procura stessa.
Art. 53 d.lgs. n. 546/1992
Citato come riferimento alle regole procedurali nel giudizio tributario; usato per confermare che nei procedimenti per i quali è necessario il patrocinio di un difensore la regolarità del mandato è requisito essenziale.
Art. 182 comma 2 c.p.c.
La Corte distingue tra vizi di rappresentanza sanabili ai sensi di questa norma (es. difetti formali o tardive irregolarità) e l'assenza originaria del mandato: ritiene che l'art. 182, comma 2, c.p.c. non consenta la sanatoria quando il mandato è inesistente ab origine (mancanza della sottoscrizione autografa del rappresentante).
Massime di principio
- La procura alle liti deve recare la sottoscrizione autografa del legale rappresentante della società per rendere valido il mandato: la mancanza della firma comporta l'inesistenza del mandato e l'inammissibilità del ricorso.
- Non tutti i vizi relativi alla rappresentanza sono sanabili: se manca il mandato originario (inesistenza), l'art. 182, comma 2, c.p.c. non opera; la sanatoria riguarda esclusivamente difetti di rappresentanza in presenza di un mandato esistente ma viziato.
- Prima di depositare un atto introduttivo in giudizio tributario, verificare sempre l'autenticità e la sottoscrizione della procura alle liti e allegare la documentazione richiesta: l'assenza di tali formalità può comportare perdita del diritto di agire se non corretta prima della proposizione dell'atto.
- Se si riscontra un difetto di sottoscrizione prima della definizione della controversia, la via corretta è ottenere e depositare una procura regolare e, se necessario, rinnovare l'atto introduttivo nei termini processualmente consentiti; non è efficace la mera ratifica successiva quando il mandato è inesistente al momento del deposito.
- Nel dubbio sulla regolarità del mandato, è preferibile far sottoscrivere direttamente alla parte la procura o allegare altri elementi probatori del conferimento del mandato già all'atto del deposito per evitare eccezioni di inammissibilità.
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