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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1327/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la restituzione di Euro 5.518,18 pagati di tasca propria all'Avv. Nicoletta Peri quale compenso per la difesa nel procedimento penale in cui era imputato (reato contestato: art. 51 d.lgs. 5/2/1997, n.22), sostenendo che il Comune aveva conferito l'incarico difensivo con delibera di giunta e quindi fosse l'ente tenuto al pagamento. Ha invocato, alternativamente, l'applicazione dell'art. 18 del d.l. n.67/1997, l'art. 1720, secondo comma, c.c., ovvero l'azione di ripetizione dell'indebito (art. 2036 c.c.), nonché la separazione delle funzioni che escluderebbe la sua responsabilità gestionale.

La decisione

I giudici di merito (Tribunale di Chiavari e Corte d'appello di Genova) hanno respinto le domande del ricorrente; la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi per carenza di specificità e per l'omessa indicazione degli elementi processuali richiesti; ha condiviso la valutazione di merito che esclude l'applicabilità dell'art. 18 d.l. n.67/1997 agli amministratori locali e ha rilevato che la condanna penale del ricorrente escludeva i presupposti per il rimborso anche ai sensi dell'art. 1720 c.c. Ha inoltre osservato che, ove il terzo paga consapevolmente un debito altrui, non sussiste normalmente l'errore scusabile utile alla ripetizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 51 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    art. 51 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    Norma richiamata quale riferimento al reato per cui l'imputato è stato condannato; usata in sede fattuale per ricondurre gli addebiti alla sfera delle funzioni esercitate

  • determinazione provinciale n. 140 del 24 agosto 2005

    determinazione provinciale n. 140 del 24 agosto 2005

    Atto amministrativo richiamato nei fatti (rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto), rilevante ai fini della contestazione penale ma non oggetto di specifica interpretazione normativa

  • art. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67

    art. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67

    La Corte ha ritenuto che l'art. 18, che tutela il dipendente pubblico per fatti connessi all'espletamento del servizio, è applicabile ai dipendenti pubblici e non può essere esteso agli amministratori degli enti locali; richiede il nesso con i compiti d'ufficio, l'assenza di conflitto d'interessi e, nella giurisprudenza indicata, l'esito favorevole in sede penale

  • art. 1720, secondo comma, cod. civ.

    art. 1720, secondo comma, cod. civ.

    La Corte ha escluso che tra sindaco e ente territoriale possa configurarsi un rapporto di mandato tale da far operare pienamente la disposizione; al più si può ricorrere ad un'applicazione analogica limitata che autorizza solo il rimborso di spese sostenute "a causa" dell'incarico, non delle spese di difesa di un amministratore condannato

  • art. 7-bis del d.l. 19 giugno 2015, n. 78

    art. 7-bis del d.l. 19 giugno 2015, n. 78 (introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125)

    Norma e modifiche richiamate dalla Corte per evidenziare che talune innovazioni normative (modifica art. 86 d.lgs. 267/2000) sono posteriori ai fatti e non applicabili al caso in esame

  • art. 86, comma quinto, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    art. 86, comma quinto, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    Riferimento normativo collegato alle modifiche operate dall'art. 7-bis d.l. 78/2015; citato per contesto sull'eventuale disciplina del rimborso delle spese degli amministratori

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare difetto di motivazione; la Corte ha valutato la lamentela e ritenuto che i motivi fossero generici o inesatti e che la censura non rispettasse i requisiti di specificità in cassazione

  • art. 101 cod. proc. civ.

    Riferimento processuale relativo al divieto per il giudice di fondarsi su circostanze non dedotte dalle parti; la Corte ha osservato che la Corte territoriale non ha violato tale principio in modo tale da giustificare la cassazione

  • art. 345 cod. proc. civ.

    Norma processuale citata tra le invocate dal ricorrente; la Corte ha considerato inammissibili le doglianze processuali per difetto di specificità

  • art. 97 Cost.

    Il ricorrente invocava principi di buon andamento e imparzialità nella separazione delle funzioni; la Corte ha ritenuto che tale profilo non fosse idoneo a rimettere in discussione il giudicato penale né a fondare il rimborso richiesto

  • art. 107 e art. 109 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    art. 107 e art. 109 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    Norme sul ruolo e le responsabilità degli organi di gestione e del responsabile del servizio; richiamate dal ricorrente per sostenere che la vigilanza e la gestione spettassero ad altri, ma non sufficienti a superare il giudicato penale

  • art. 2036 cod. civ.

    Norma sulla ripetizione dell'indebito; la Corte ha richiamato i presupposti (errore scusabile del terzo) e ritenuto che, per la fattispecie concreta, non fosse prospettata né provata una situazione che consentisse la ripetizione

  • art. 1180 cod. civ.

    Principio sul pagamento spontaneo da parte del terzo e sull'estinzione dell'obbligazione; la Corte ha precisato che il pagamento consapevole del terzo esclude la surrogazione automatica e limita le azioni esperibili contro il debitore

  • artt. 1201, 1202, 1203 cod. civ.

    artt. 1201, 1202, 1203 cod. civ.

    Norme sulla surrogazione: la Corte ha richiamato che la surrogazione volontaria o legale richiede presupposti non ricorrenti nel caso in esame; in particolare la surrogazione legale presuppone condizioni specifiche non presenti qui

  • art. 2041 cod. civ.

    Azione per indebito arricchimento (citata nella discussione): la Corte ha rilevato che tale azione non è stata invocata dal ricorrente, pur essendo uno degli strumenti eventualmente rilevanti

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5 cod. proc. civ.

    art. 360, primo comma, nn. 3,4,5 cod. proc. civ.

    Norme che individuano i motivi di cassazione: la Corte ha ritenuto che i motivi invocati non rispettassero i requisiti di specificità e non consentissero il sindacato di legittimità prospettato

  • art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.

    art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.

    Obbligo di indicare gli elementi degli atti processuali a sostegno delle censure in cassazione; la Corte ha sottolineato il mancato rispetto di tale requisito da parte del ricorrente, con conseguente inammissibilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nella parte dispositivo relativa alle spese; norma procedurale prenotata nel dispositivo sulla liquidazione delle spese

Massime di principio

  • L'art. 18 del d.l. n.67/1997 tutela i dipendenti pubblici per fatti connessi all'adempimento del servizio; non è automaticamente applicabile agli amministratori locali, per i quali il rimborso è ammesso solo in ipotesi limitate e ben delimitate.
  • La condanna penale del soggetto che ha sostenuto le spese di difesa rende difficile ottenere il rimborso dal proprio ente: la responsabilità penale è rilevante per escludere che l'evento sia riconducibile a un regolare adempimento di funzioni istituzionali.
  • Se si sostiene la ripetizione dell'indebito da parte di chi ha pagato come terzo, è necessario provare l'errore scusabile; il pagamento consapevole di un debito altrui di norma esclude l'azione di ripetizione e rende più appropriata l'azione per indebito arricchimento se vi è vantaggio ingiustificato.
  • In sede di cassazione le censure devono essere specifiche e corredate dalle parti salienti degli atti di merito (art. 366 c.p.c.); la mera prospettazione di una diversa interpretazione dei fatti o del diritto, senza estratti e indicazioni, conduce all'inammissibilità.
  • La separazione delle funzioni tra organi politici e dirigenti non esonera automaticamente l'organo politico da ogni responsabilità civile o contabile se il giudicato penale accerta la responsabilità personale.
  • Quando si allega che l'ente ha conferito un incarico professionale, la qualificazione della domanda (rimborso spese, ripetizione indebito, indebito arricchimento) va formulata e provata con chiarezza, perché gli effetti giuridici e le azioni esperibili differiscono significativamente.

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