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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-315/20

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell' 11 novembre 2021. — Regione Veneto contro Plan Eco S.r.l. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Spedizioni di rifiuti – Articolo 3, paragrafo 5, e articolo 11, paragrafo 1, lettera i) – Direttiva 2008/98/CE – Gestione dei rifiuti – Articolo 16 – Principi di autosufficienza e di prossimità – Decisione 2000/532/CE – Catalogo europeo dei rifiuti (CER) – Rifiuti urbani non differenziati sottoposti a un trattamento meccanico che non ne altera la natura. — Causa C-315/20

Giurisprudenza europea62020CJ0315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta il regime UE sulle spedizioni di rifiuti nel senso che conta la natura sostanziale del rifiuto e non solo la classificazione formale nel catalogo europeo dei rifiuti. Anche se i rifiuti urbani indifferenziati trattati meccanicamente sono stati ricondotti alla voce CER 19 12 12, restano soggetti alle regole più restrittive previste per i rifiuti urbani non differenziati, se il trattamento non ne ha alterato sostanzialmente le proprietà. L’autorità di spedizione può quindi opporsi al trasferimento verso un altro Stato membro per tutelare autosufficienza e prossimità.

Spedizione di rifiuti urbani indifferenziati trattati meccanicamente ma non sostanzialmente alterati: l’autorità di spedizione può opporsi al trasferimento anche se i rifiuti sono classificati come CER 19 12 12.

La questione giuridica

Se, ai fini del regolamento (CE) n. 1013/2006 e della direttiva 2008/98/CE, l’autorità competente di spedizione possa opporsi alla spedizione verso un altro Stato membro di rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero, quando tali rifiuti, dopo trattamento meccanico per recupero energetico, non abbiano sostanzialmente alterato le proprie proprietà originarie ma siano stati classificati nella voce CER 19 12 12; in particolare, se prevalga la classificazione CER oppure la natura sostanziale del rifiuto e l’applicazione dei principi di autosufficienza e prossimità.

Principio di diritto

Ai fini del regolamento (CE) n. 1013/2006, i rifiuti urbani non differenziati che, pur essendo stati sottoposti a trattamento meccanico e classificati nel CER come 19 12 12, non abbiano subito un’alterazione sostanziale delle loro proprietà originarie, conservano la natura di rifiuti urbani non differenziati. Di conseguenza, l’autorità competente di spedizione può opporsi alla loro spedizione invocando in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, lettera i), del regolamento, in coerenza con i principi di autosufficienza e di prossimità di cui all’articolo 16 della direttiva 2008/98/CE.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1013/2006
  • Articolo 3, paragrafo 5, regolamento (CE) n. 1013/2006
  • Articolo 11, paragrafo 1, lettera i), regolamento (CE) n. 1013/2006
  • Articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e g), regolamento (CE) n. 1013/2006
  • Direttiva 2008/98/CE
  • Articolo 16 direttiva 2008/98/CE
  • Considerando 33 direttiva 2008/98/CE
  • Decisione 2000/532/CE
  • Decisione 2014/955/UE

Spedizione di rifiuti urbani indifferenziati trattati meccanicamente e classificazione CER 19 12 12

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano in una controversia tra Regione Veneto e Plan Eco Srl, con intervento di Futura Srl, concernente l’autorizzazione preventiva alla spedizione in Slovenia di rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero energetico. La questione centrale era se la classificazione di tali rifiuti nella voce 19 12 12 del CER, dopo trattamento meccanico, impedisse all’autorità di spedizione di opporsi al trasferimento.

Fatti e procedimento principale

Plan Eco aveva chiesto l’autorizzazione per spedire 2000 tonnellate di rifiuti urbani non differenziati prodotti in Italia e sottoposti da Futura a trattamento meccanico finalizzato alla co-combustione. La Regione Veneto aveva negato l’autorizzazione, ritenendo che i rifiuti conservassero la loro natura originaria di rifiuti urbani non differenziati, nonostante la classificazione CER 19 12 12 attribuita dopo il trattamento.

Il TAR Veneto aveva poi annullato il diniego, qualificando i rifiuti come rifiuti speciali da classificare nella voce 19 12 12 e ritenendo inapplicabili i principi di autosufficienza, prossimità e limitazione territoriale previsti per i rifiuti urbani. In appello, il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di chiarire il rapporto tra disciplina sulle spedizioni di rifiuti, direttiva quadro sui rifiuti e catalogo europeo dei rifiuti.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti, specie l’articolo 3, paragrafo 5, e l’articolo 11, paragrafo 1, lettera i);
  • la direttiva 2008/98/CE, in particolare l’articolo 16 sui principi di autosufficienza e prossimità e il considerando 33;
  • la decisione 2000/532/CE, contenente il Catalogo europeo dei rifiuti, come modificata dalla decisione 2014/955/UE.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se:

  • il CER prevalga sulla disciplina del regolamento sulle spedizioni di rifiuti;
  • i rifiuti risultanti da trattamento meccanico di rifiuti urbani indifferenziati, se non sostanzialmente alterati, debbano comunque essere trattati come rifiuti urbani non differenziati;
  • l’autorità competente di spedizione possa opporsi alla spedizione verso un altro Stato membro sulla base dei principi di autosufficienza e prossimità.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che il regolamento n. 1013/2006 e la direttiva 2008/98 attribuiscono una disciplina particolare ai rifiuti urbani non differenziati, proprio per ridurre al minimo gli impatti negativi sulla salute e sull’ambiente. L’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento estende a tali rifiuti il regime applicabile alle spedizioni destinate allo smaltimento; inoltre, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera i), consente un’obiezione motivata quando la spedizione riguarda rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica.

La Corte richiama anche l’articolo 16 della direttiva 2008/98, che impone la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti, orientata all’autosufficienza e alla prossimità. In continuità con la sentenza Ragn-Sells, ricorda che gli Stati membri devono cercare di trattare questi rifiuti nell’impianto più vicino possibile al luogo di produzione, per limitare al massimo il trasporto.

Elemento decisivo è il considerando 33 della direttiva 2008/98: ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1013/2006, i rifiuti urbani non differenziati restano tali anche dopo un trattamento che non ne abbia sostanzialmente alterato le proprietà. Da ciò la Corte deduce che la classificazione formale nel CER non può prevalere sulla natura sostanziale del rifiuto. Se il trattamento meccanico non ha cambiato la sostanza del rifiuto, esso continua a essere considerato rifiuto urbano non differenziato ai fini della disciplina sulle spedizioni.

Decisione e dispositivo

La Corte afferma che l’articolo 3, paragrafo 5, e l’articolo 11 del regolamento n. 1013/2006 devono essere interpretati nel senso che l’autorità competente di spedizione può opporsi, in particolare ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera i), alla spedizione di rifiuti urbani non differenziati che, dopo trattamento meccanico per il recupero energetico, non abbiano subito un’alterazione sostanziale delle proprietà originarie, anche se classificati alla voce 19 12 12 del CER.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che:

  • conta la natura sostanziale del rifiuto, non la sola classificazione CER;
  • i rifiuti urbani non differenziati conservano tale qualificazione se il trattamento non ne modifica sostanzialmente le proprietà;
  • gli Stati membri possono opporsi alle spedizioni in applicazione dei principi di autosufficienza e prossimità, quando ricorrono i presupposti del regolamento n. 1013/2006.

Come è indicizzato

Materierifiutispedizioni transfrontaliere di rifiutirecupero energeticoprincipio di autosufficienzaprincipio di prossimità

Testo integrale

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