Sentenza n. 5971/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8467/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8467/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8467/2024, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità previste per il personale di ruolo, per il servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. La sentenza, notificata al Ministero il 15 aprile 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 6 febbraio 2026. Poiché l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo e risultava decorso il termine previsto per l’adempimento, la ricorrente ha domandato la dichiarazione dell’inottemperanza, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato e che era inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di pagare integralmente le spettanze riconosciute dal titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario da lui delegato con adeguate competenze tecniche. Ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina richiamata in motivazione; gli atti e i documenti del commissario dovranno essere depositati tramite PAT secondo le modalità specificate. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00, oltre accessori e contributo unificato se dovuti, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile in presenza di un titolo non impugnato e del decorso infruttuoso del termine legale per l’adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso deciso, presupposto per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione.
La parte ricorrente premetteva che, con sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8467/2024, il Ministero dell’istruzione e del merito veniva condannato a riconoscere, a favore di essa ricorrente, il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di cui all'art. 1 della l. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
La disposizione è richiamata quale fondamento del beneficio economico oggetto del titolo giudiziale da eseguire; il TAR ordina il pagamento integrale delle spettanze riconosciute da quel titolo.
Massime di principio
- L’ottemperanza a una sentenza che condanna un’Amministrazione al pagamento di somme può essere ordinata quando il titolo non è stato impugnato e sia inutilmente decorso il termine legale previsto per l’adempimento.
- Accertata l’inottemperanza, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per l’esecuzione integrale del titolo e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- L’incarico di commissario ad acta, in quanto munus di ausiliario del giudice, è obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
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