Sentenza del 02/12/2015 n. 24495 - Corte di Cassazione
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - Creditore ipotecario - Legittimazione attiva all'opposizione alla stima - Sussistenza - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro una decisione della CTP di Milano relativa a due avvisi di accertamento per Irpef e Ilor dell'anno 1995. La CTR aveva ritenuto nulla la notificazione dell'appello, effettuata tramite raccomandata presso lo studio del procuratore domiciliatario, a causa di irregolarità nella ricevuta di ritorno. L'Agenzia ha denunciato la violazione dell'art. 291 c.p.c., sostenendo che, una volta qualificata la notificazione come nulla e non inesistente, il giudice avrebbe dovuto concedere un termine per rinnovarla anziché dichiarare immediatamente inammissibile l'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la notificazione non fosse inesistente, poiché il plico era comunque pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario e la ricevuta di ritorno consentiva di individuare la data di consegna e la persona che aveva ricevuto l'atto. Le eventuali irregolarità determinavano quindi, al più, la nullità della notifica. Poiché il contribuente non si era costituito, la CTR avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 291 c.p.c.
Se il convenuto non si costituisce, il giudice, rilevata la nullità della notificazione, ne ordina la rinnovazione entro un termine perentorio.
Quando la notificazione è nulla, ma non inesistente, e la parte destinataria non si è costituita, il giudice non può dichiarare direttamente inammissibile l'atto: deve concedere un termine per rinnovare la notifica e consentire la corretta instaurazione del contraddittorio.
Art. 360 c.p.c., n. 4
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto processuale.
La violazione delle regole sulla rinnovazione della notificazione costituisce un vizio denunciabile in cassazione, poiché incide sulla regolare instaurazione del contraddittorio e sul procedimento.
Massime di principio
- La notificazione è inesistente solo quando manca del tutto o è stata eseguita con modalità assolutamente estranee agli schemi previsti dalla legge; le irregolarità formali normalmente comportano nullità, non inesistenza.
- Se la notifica è nulla ma l'atto è comunque giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario, il giudice deve applicare il meccanismo di rinnovazione previsto dall'art. 291 c.p.c., soprattutto quando il destinatario non si è costituito.
- La dichiarazione immediata di inammissibilità è illegittima quando il vizio della notificazione può essere sanato mediante rinnovazione e non ricorre un'inesistenza radicale della notifica.
- La verifica della notificazione deve essere orientata a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio, distinguendo tra vizi sanabili e mancanza assoluta dell'atto notificatorio.
Testo integrale
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