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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27914/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore distrettuale antimafia ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva disposto la restituzione di due mansarde al condominio "Le Camelie" riconducendole alla protezione della buona fede del terzo interessato. Il ricorrente denunciava travisamento della prova, motivazione illogica e contraddittoria e violazione degli artt. 2-ter, comma 11, L. 31/05/1965 n.575 e 666 c.p.p., sostenendo che le mansarde erano nella disponibilità di GRILLO ANGELO (soggetto colpito da confisca di prevenzione), anche per l'esistenza di un contratto preliminare a cui non era seguito contratto definitivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità. Ha ritenuto che il motivo non abbia considerato la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che tutela la buona fede del terzo condominio che aveva agito giudizialmente per recuperare il possesso prima della pronuncia di prevenzione. Il Collegio ha osservato che il contratto preliminare, non seguito da contratto definitivo, non produce automaticamente disponibilità ai fini della confisca se non viene chiesta ed ottenuta l'esecuzione in forma specifica; inoltre non risultano state esperite altre azioni (es. insinuazione nel passivo della cooperativa fallita). Per questi motivi il ricorso è stato respinto come aspecifico e dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per dedurre travisamento della prova e vizio della motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e quindi non ha esaminato nel merito tali censure.

  • art. 2-ter, comma 11, L. 31 maggio 1965, n. 575

    Norma sulla prevenzione e confisca di prevenzione richiamata dal ricorrente nel sostenere la disponibilità dei beni; la Corte ha ritenuto che la tutela della buona fede del terzo e le circostanze concrete prevalessero rispetto all'asserita disponibilità del prevenuto.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro procedurale connesso alla confisca e alla esecuzione; la Corte ha valutato la situazione alla luce della disciplina sulla confisca di prevenzione senza accogliere le censure.

  • art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e art. 640 cod. proc. pen.

    Richiamati per chiarire che il ricorso sulla revocazione della confisca di prevenzione segue le forme previste per gli artt. 630 e seguenti c.p.p. e che non esistono limitazioni ai motivi deducibili; tuttavia la mancanza di specificità del motivo rende comunque inammissibile l'impugnazione.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il principio secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico o non indica la correlazione tra le ragioni del provvedimento impugnato e le censure; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi risultano aspecifici: occorre indicare la correlazione tra le affermazioni del provvedimento impugnato e le censure proposte.
  • Nelle misure di confisca di prevenzione la posizione dei terzi in buona fede che hanno agito per recuperare il possesso va adeguatamente valutata e può impedire l'inclusione dei beni nella confisca se vi sono provvedimenti giudiziali favorevoli a loro favore intervenuti prima della pronuncia di prevenzione.
  • La mera esistenza di un contratto preliminare non costituisce automaticamente titolo di disponibilità del bene ai fini della confisca se non è seguito da contratto definitivo o da richiesta di esecuzione in forma specifica; il diritto va provato e, se necessario, fatto valere con azioni appropriate.
  • Chi impugna una decisione deve affrontare e confutare la ratio decidendi espressa dal giudice di merito; ignorare la motivazione del giudice comporta rischio di inammissibilità per aspecificità.
  • La tutela processuale richiesta dal terzo (es. insinuazione nel passivo, istanze di esecuzione specifica, azioni di occupazione) e i provvedimenti precedenti sono elementi decisivi per stabilire la buona fede e il diritto di trattenere o vedersi restituire i beni.

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