Cassazione Penale, Sentenza n. 45139/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che dichiarava inammissibile il ricorso di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio di somme di denaro (235 euro rinvenuti addosso all'arrestato e 2.350 euro rinvenuti nell'abitazione) disposte in relazione ad un arresto per spaccio. L'Enoma negava la sua proprietà delle somme: sosteneva che i 235 euro gli fossero stati consegnati da un negoziante per acquistare alcolici e che i 2.350 euro appartenessero al proprietario dell'abitazione; nondimeno chiedeva il riesame ritenendosi legittimato anche se le somme fossero di terzi, invocando un interesse concreto e un potere di disposizione compatibile con la sua posizione reddituale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: la Corte ha ritenuto che non fosse superata la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui i 2.350 euro risultavano appartenere a terzi e l'Enoma non ha fornito elementi tali da dimostrare un effettivo potere di disposizione su quella somma. Inoltre non è stata chiarita in modo credibile la posizione rispetto ai 235 euro rinvenuti addosso. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che consente il riesame al soggetto diverso dal proprietario solo se dimostra una lesione della propria sfera giuridica e la possibilità di ottenere un risultato a lui favorevole; tale prova non è stata prodotta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Sez. 5, Sentenza n. 6151 del 20/12/2004 (Nita), Rv. 230964
Sez. 5, Sentenza n. 6151 del 20/12/2004, dep. 2005, Nita, Rv. 230964
Principio secondo cui un soggetto diverso dal titolare delle cose sequestrate è legittimato ad impugnare il provvedimento ablativo solo se dimostra che il sequestro ha prodotto una lesione della sua sfera giuridica e che l'impugnazione può ottenere un risultato a lui favorevole. Tale principio è stato applicato per escludere la legittimazione dell'Enoma, in mancanza di prova del potere di disposizione sulle somme.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Richiama i criteri sul potere del giudice di irrogare sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) in caso di ricorsi infondati o inammissibili; la Corte ha valutato la sussistenza o meno di colpa nella proposizione del ricorso e, pur non riscontrando elementi di grave colpa, ha ritenuto equo imporre una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Chi impugna un sequestro di beni che risultano formalmente appartenere a terzi deve provare un interesse concreto e attuale: non basta una generica deduzione o la sola affermazione di compatibilità reddituale.
- La legittimazione a chiedere il riesame spetta anche a soggetti diversi dal proprietario, ma solo se dimostrano che il provvedimento ablativo ha leso la loro sfera giuridica e che l'impugnazione può produrre un risultato favorevole.
- È necessario fornire elementi probatori specifici (es. documenti, dichiarazioni del proprietario, prova del potere di disposizione o di un titolo che giustifichi la disponibilità) già nella fase di riesame per evitare l'inammissibilità.
- Le affermazioni generiche o contraddittorie rese dall'indagato (es. ammettere che una somma appartiene a terzi) indeboliscono la possibilità di essere considerati legittimati al riesame.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e, nei limiti consentiti dalla giurisprudenza costituzionale, a una somma a titolo di ammenda; pertanto è importante valutare con prudenza la fondatezza della domanda prima di proporre l'impugnazione.
- Se si intraprende un'impugnazione in situazioni analoghe, conviene documentare puntualmente il nesso tra il sequestro e il pregiudizio subito (es. prova di uso esclusivo della somma, rapporti economici che giustifichino la disponibilità, o contestazioni del titolo di proprietà del terzo).
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