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Sentenza

Sentenza n. 422/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, n. 331/2025 depositata in data 19.3.2025.

Giustizia amministrativa202501619

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, n. 331/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante il decorso del termine, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, con termine di novanta giorni decorrente dall'istanza della parte ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre spese generali, oneri accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione ai fini dell'esecuzione e l'amministrazione rimanga inadempiente dopo la scadenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
  • In presenza di perdurante inadempimento dell'amministrazione rispetto a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione delle statuizioni entro un termine perentorio e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a operare, su istanza della parte, in caso di ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine di esecuzione deve tener conto delle somme eventualmente già corrisposte dall'amministrazione, che devono essere detratte da quanto dovuto in esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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