Cassazione Penale, Sentenza n. 32/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per intervenuta prescrizione del reato di associazione semplice finalizzata a reati contro il patrimonio aggravata dalla finalità di agevolare la 'ndrangheta. Il ricorrente deduce che, ai fini della prescrizione, non si sarebbe dovuta conteggiare la recidiva reiterata specifica (poiché nel bilanciamento è stata utilizzata con criterio di subvalenza) e non si sarebbe dovuta computare l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 (richiamando il quarto/ultimo comma) per il calcolo del termine prescrizionale. In base a tale computo difensivo il reato si sarebbe estinto il 24/12/2023.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che: a) la recidiva qualificata, se non espressamente esclusa dal giudice, incide comunque sulla determinazione del tempo necessario per la prescrizione e deve essere considerata anche se usata con criterio di subvalenza nel bilanciamento ex art. 69; b) per i reati aggravati dalla finalità mafiosa si applica il regime di cui all'art. 160, comma terzo, per cui non esiste un termine massimo di prescrizione e, dopo ogni atto interruttivo, il termine ordinario ricomincia a decorrere (potenzialmente all'infinito); c) la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 416-bis.1 che elimina l'aumento di pena ai fini del computo della pena ex art. 157 non incide sugli effetti interruttivi ex art. 161 né sul regime speciale relativo al metodo e al fine mafioso. Conseguentemente la prescrizione non era maturata e il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Norma che definisce l'associazione semplice, titolo di reato contestato nella fattispecie.
art. 416-bis.1 cod. pen.
La norma contiene disposizioni sull'aggravante per finalità mafiosa; il giudice ha precisato che il disposto dell'ultimo comma, che elimina l'aumento di pena ai fini del computo della pena ex art. 157, non incide sugli effetti interruttivi ex art. 161 né sul regime speciale della prescrizione per i reati con finalità mafiosa.
art. 416-bis.1 cod. pen. (attenuante)
Il terzo comma è richiamato in sentenza per l'applicazione dell'attenuante speciale a favore del collaboratore di giustizia, riconosciuta nel caso concreto.
art. 157 cod. pen.
Stabilisce la determinazione dei termini di prescrizione; la Corte ha ritenuto che il giudizio comparativo tra circostanze (art. 69) non incide sul calcolo della prescrizione previsto dall'art. 157, comma 3, per cui la recidiva rileva ai fini della determinazione del tempo necessario per l'estinzione del reato.
art. 160 cod. pen.
Disciplina la prescrizione per i reati aggravati ex art. 416-bis.1, prevedendo l'assenza di un termine massimo nei casi di speciale aggravazione (finalità mafiosa), con conseguente possibilità di ricominciare la decorrenza dopo ogni atto interruttivo.
art. 161 cod. pen.
Regola gli effetti interruttivi della prescrizione: dopo ciascun atto interruttivo il termine ordinario ricomincia a decorrere; tale effetto è rilevante e non è alterato dalla disposizione dell'ultimo comma di art. 416-bis.1.
art. 69 cod. pen.
Norma sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti: il criterio del confronto comparativo (subvalenza) non incide sul calcolo della prescrizione secondo l'art. 157, perciò anche se la recidiva è stata subvalente nel bilanciamento resta computata ai fini prescrizionali salvo sua espressa esclusione.
Massime di principio
- La recidiva qualificata, se non espressamente esclusa dal giudice, va comunque considerata nel calcolo dei termini di prescrizione anche se, nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, è stata utilizzata con criterio di subvalenza.
- Per i reati aggravati da finalità mafiosa non opera un termine massimo di prescrizione: dopo ogni atto interruttivo il termine ordinario ricomincia a decorrere e la prescrizione può quindi non consolidarsi mai se vi sono atti interruttivi ripetuti.
- La disposizione che limita l'aumento di pena ai fini del computo della pena (ultimo comma art. 416-bis.1) non incide sugli effetti interruttivi ex art. 161 né sul regime speciale di prescrizione per i reati con finalità mafiosa.
- Per sostenere validamente l'estinzione per prescrizione l'imputato deve dimostrare non solo il corretto calcolo del termine, ma anche l'assenza di atti interruttivi rilevanti e l'inesistenza di aggravanti (o la loro espressa esclusione da parte del giudice) che incidano sul termine prescrizionale.
- In sede di impugnazione è cruciale verificare se il giudice di merito abbia espressamente escluso la recidiva o altre circostanze che aumentino il tempo necessario alla prescrizione; l'assenza di tale esclusione rende difficile ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione.
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