Direttiva 2011/51
Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 maggio 2011 , che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 2003/109/CE per consentire ai beneficiari di protezione internazionale di accedere allo status di soggiornante di lungo periodo alle stesse condizioni previste per gli altri cittadini di paesi terzi. Introduce regole specifiche per il computo del periodo di soggiorno, per l’annotazione della protezione internazionale sul permesso, per la cooperazione tra Stati membri e per l’allontanamento nel rispetto del principio di non respingimento. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 20 maggio 2013.
Estensione ai beneficiari di protezione internazionale dell’ambito di applicazione della direttiva sullo status di soggiornante di lungo periodo e adeguamento delle regole su soggiorno, annotazioni, mobilità e allontanamento.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi beneficiari di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE, limitatamente alle modifiche introdotte nella direttiva 2003/109/CE sullo status di soggiornante di lungo periodo. Riguarda in particolare il rilascio, la modifica e la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché il soggiorno in un secondo Stato membro e le misure di allontanamento. Restano esclusi il trasferimento di responsabilità in materia di protezione dei beneficiari di protezione internazionale e, per effetto dei protocolli, il Regno Unito, l’Irlanda e la Danimarca non partecipano né sono vincolati dalla direttiva.
Estensione ai beneficiari di protezione internazionale dello status di soggiornante di lungo periodo
La direttiva 2011/51/UE modifica la direttiva 2003/109/CE per consentire ai beneficiari di protezione internazionale di accedere allo status di soggiornante di lungo periodo. Il legislatore europeo richiama l’esigenza di favorire l’integrazione sociale ed economica di tali persone, nel rispetto della direttiva 2004/83/CE e della Convenzione di Ginevra, e chiarisce che la disciplina non riguarda il trasferimento della responsabilità in materia di protezione internazionale.
Ambito soggettivo e rapporto con la protezione internazionale
La modifica riguarda i cittadini di paesi terzi che beneficiano di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE. Viene precisato che restano esclusi dalla disciplina i soggetti che soggiornano o hanno chiesto soggiorno per una forma di protezione diversa dalla protezione internazionale, nonché i richiedenti asilo in attesa di decisione definitiva. La nozione di "protezione internazionale" viene allineata a quella della direttiva 2004/83/CE.
Condizioni per lo status di soggiornante di lungo periodo
L’articolo 4 della direttiva 2003/109/CE viene adattato per evitare il rilascio dello status qualora la protezione internazionale sia stata revocata, cessata o il suo rinnovo sia stato rifiutato in base agli articoli 14, paragrafo 3, e 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE. Per il calcolo del periodo di soggiorno utile all’acquisizione dello status, si computa almeno metà del periodo intercorrente tra la domanda di protezione e il rilascio del permesso di soggiorno ex articolo 24 della direttiva 2004/83/CE, oppure l’intero periodo se superiore a diciotto mesi.
Annotazione sul permesso e cooperazione tra Stati membri
Per rendere tracciabile la protezione internazionale, il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo deve riportare un’annotazione specifica con il nome dello Stato membro che ha concesso la protezione e la data di concessione. Se un secondo Stato membro rilascia un nuovo permesso, deve verificare presso lo Stato indicato nell’annotazione se la protezione sia ancora valida; lo Stato interpellato deve rispondere entro un mese. Se la protezione è stata revocata con decisione definitiva, l’annotazione non può essere inserita. Qualora la responsabilità per la protezione venga trasferita a un secondo Stato membro, quest’ultimo deve aggiornare l’annotazione entro tre mesi.
Revoca dello status e parità di trattamento
La direttiva consente agli Stati membri di revocare lo status di soggiornante di lungo periodo quando la protezione internazionale sia stata revocata, cessata o il rinnovo sia stato rifiutato, ma solo se lo status era stato ottenuto a titolo di protezione internazionale. Al contempo, viene chiarito che le disposizioni sulla parità di trattamento non incidono sulla direttiva 2004/83/CE, preservando così il nucleo dei diritti connessi alla protezione internazionale.
Soggiorno in un altro Stato membro e regole sull’allontanamento
Le nuove regole rafforzano la cooperazione tra Stati membri in caso di allontanamento del soggiornante di lungo periodo beneficiario di protezione internazionale. Lo Stato che intende allontanare la persona deve verificare presso lo Stato indicato nell’annotazione se la protezione sia ancora in vigore; se lo è, l’allontanamento deve avvenire verso tale Stato, che deve riammettere immediatamente la persona e i suoi familiari senza procedure formali, fatti salvi il diritto UE o nazionale applicabile e l’unità familiare. In deroga, l’allontanamento verso un paese terzo diverso resta possibile se ricorrono le condizioni dell’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE. È inoltre espressamente fatta salva la protezione contro il respingimento prevista dall’articolo 21, paragrafo 1, della stessa direttiva.
Modifiche e aggiornamento dei permessi
È introdotto un articolo specifico sulle modifiche dei permessi UE per soggiornanti di lungo periodo in caso di trasferimento della responsabilità di protezione o di concessione della protezione da parte di un secondo Stato membro prima del rilascio del permesso corretto. In tali casi, il permesso deve essere aggiornato dallo Stato membro che lo ha rilasciato entro tre mesi dalla richiesta del secondo Stato membro.
Punti di contatto e scambio di informazioni
Gli Stati membri devono designare punti di contatto incaricati di ricevere e trasmettere le informazioni e la documentazione necessarie per l’applicazione delle disposizioni relative alle annotazioni, all’allontanamento, ai permessi e alla mobilità tra Stati membri.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri devono recepirla entro il 20 maggio 2013, adottando le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie e informando immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Regno Unito, Irlanda e Danimarca non partecipano all’adozione della direttiva e non ne sono vincolati.
Disposizioni principali
Estensione dello status di soggiornante di lungo periodo ai beneficiari di protezione internazionale
La direttiva 2003/109/CE viene modificata per includere i beneficiari di protezione internazionale nella disciplina sullo status di soggiornante di lungo periodo. In particolare, viene precisata la nozione di "protezione internazionale" con rinvio alla direttiva 2004/83/CE e viene chiarito che i beneficiari di protezione internazionale possono ottenere lo status nello Stato membro che ha concesso la protezione alle stesse condizioni applicabili agli altri cittadini di paesi terzi.
Esclusioni e delimitazione dell’ambito soggettivo
Vengono aggiornate le disposizioni dell’articolo 3 della direttiva 2003/109/CE per chiarire che restano esclusi i cittadini di paesi terzi autorizzati a soggiornare per una forma di protezione diversa dalla protezione internazionale o in attesa di decisione su tale titolo, nonché i richiedenti protezione internazionale ancora in attesa di decisione definitiva sulla domanda.
Condizioni per l’acquisizione dello status e computo del periodo di soggiorno
All’articolo 4 è introdotto il divieto di conferire lo status di soggiornante di lungo periodo a titolo di protezione internazionale quando la protezione sia stata revocata, cessata o il rinnovo sia stato rifiutato ai sensi degli articoli 14, paragrafo 3, e 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE. Per il calcolo del periodo di soggiorno richiesto, si computa almeno metà del periodo tra la presentazione della domanda di protezione internazionale e il rilascio del permesso di soggiorno ex articolo 24 della direttiva 2004/83/CE, oppure l’intero periodo se superiore a diciotto mesi.
Annotazione sul permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e cooperazione tra Stati membri
All’articolo 8 si prevede che, quando uno Stato membro rilascia un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo a un beneficiario di protezione internazionale, debba inserire l’annotazione: "Protezione internazionale concessa da [nome dello Stato membro] il [data]". Se un secondo Stato membro rilascia un nuovo permesso con la stessa annotazione, deve chiedere allo Stato membro indicato di confermare se la protezione sia ancora in vigore; la risposta deve pervenire entro un mese. Se la protezione è stata revocata con decisione definitiva, l’annotazione non va inserita. Se la responsabilità della protezione viene trasferita al secondo Stato membro, quest’ultimo deve aggiornare l’annotazione entro tre mesi.
Revoca dello status di soggiornante di lungo periodo
All’articolo 9 viene aggiunta la facoltà per gli Stati membri di revocare lo status di soggiornante di lungo periodo quando la protezione internazionale sia revocata, cessata o il suo rinnovo sia rifiutato, purché lo status sia stato ottenuto a titolo di protezione internazionale.
Parità di trattamento e salvezza della disciplina sull’asilo
Viene precisato, all’articolo 11, che per lo Stato membro che ha concesso la protezione internazionale le regole sulla parità di trattamento non pregiudicano la direttiva 2004/83/CE. La disposizione mira a preservare i diritti e i benefici derivanti dal regime di protezione internazionale e dalla Convenzione di Ginevra.
Allontanamento e garanzie contro il respingimento
L’articolo 12 è integrato con un meccanismo di consultazione tra Stati membri prima dell’allontanamento del soggiornante di lungo periodo titolare di annotazione sulla protezione internazionale. Se la protezione è ancora riconosciuta nello Stato indicato nell’annotazione, la persona va allontanata verso tale Stato, che deve riammetterla immediatamente senza formalità, insieme ai familiari, nel rispetto dell’unità familiare e della normativa UE o nazionale applicabile. In deroga, è possibile l’allontanamento verso un paese terzo diverso se ricorrono le condizioni dell’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE. È inoltre salvaguardato l’articolo 21, paragrafo 1, della stessa direttiva.
Modifiche dei permessi in caso di trasferimento della protezione
È introdotto l’articolo 19 bis, che disciplina le ipotesi in cui la responsabilità per la protezione internazionale venga trasferita a un secondo Stato membro prima del rilascio del permesso corretto, oppure in cui il secondo Stato membro conceda la protezione prima del rilascio del permesso. In tali casi, lo Stato membro che ha rilasciato il permesso deve modificarlo entro tre mesi dal ricevimento della richiesta del secondo Stato membro.
Mobilità verso altri Stati membri
All’articolo 22 si prevede che le regole ordinarie sul soggiorno in un secondo Stato membro non si applichino, salvo revoca sopravvenuta della protezione o ricorrenza delle ipotesi dell’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE, ai cittadini di paesi terzi il cui permesso del primo Stato membro contenga l’annotazione relativa alla protezione internazionale. Anche qui resta salva la disciplina dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/83/CE.
Punti di contatto e scambio di informazioni
L’articolo 25 viene modificato per imporre agli Stati membri la designazione di punti di contatto incaricati di ricevere e trasmettere le informazioni e la documentazione pertinenti agli articoli 8, 12, 19, 19 bis, 22 e 23 della direttiva 2003/109/CE.
Recepimento e obblighi procedurali degli Stati membri
Gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 20 maggio 2013 e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
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