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direttiva

Direttiva 2011/57

Direttiva di esecuzione 2011/57/UE della Commissione, del 27 aprile 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva fluometuron e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32011L0057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE iscrivendo il fluometuron nell’allegato I, dopo una nuova valutazione nell’ambito della procedura accelerata, e consente quindi agli Stati membri di autorizzare i prodotti fitosanitari che lo contengono. Contestualmente sopprime la precedente voce di non iscrizione nella decisione 2008/934/CE. La misura è accompagnata da condizioni specifiche di impiego, obblighi di monitoraggio e di fornitura di informazioni confermative, nonché da termini di recepimento e di riesame delle autorizzazioni già esistenti.

Iscrizione del fluometuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, con conseguente possibilità di autorizzare prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, e soppressione della precedente decisione di non iscrizione.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e riguarda i prodotti fitosanitari contenenti fluometuron come sostanza attiva. Incide sul regime di autorizzazione all’immissione in commercio e all’uso di tali prodotti ai sensi della direttiva 91/414/CEE, inclusi i prodotti contenenti fluometuron come unica sostanza attiva o in miscela con altre sostanze già iscritte nell’allegato I. Restano rilevanti le condizioni specifiche della voce nell’allegato I e gli obblighi di riesame delle autorizzazioni esistenti; il testo prevede inoltre taluni obblighi informativi a carico dei richiedenti negli Stati membri interessati.

Iscrizione del fluometuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

La direttiva di esecuzione 2011/57/UE interviene sul regime delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari previsto dalla direttiva 91/414/CEE, disponendo l’iscrizione del fluometuron nell’allegato I. La misura segue una nuova istruttoria avviata dopo la precedente decisione di non iscrizione del 2008 e si fonda sulla valutazione positiva, pur con specifiche condizioni e richieste di ulteriori dati confermativi.

Contesto e motivazioni

La Commissione richiama il programma di lavoro relativo alla valutazione delle sostanze attive e la precedente esclusione del fluometuron. I considerando spiegano che i richiedenti hanno presentato una nuova domanda con procedura accelerata; la Grecia, quale Stato membro relatore, ha esaminato i dati aggiuntivi e l’EFSA ha espresso le proprie conclusioni. Dall’esame complessivo è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti fluometuron possono, in linea generale, soddisfare le condizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, rendendo opportuno l’inserimento della sostanza nell’allegato I.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i prodotti fitosanitari contenenti fluometuron, sia come unica sostanza attiva sia in combinazione con altre sostanze attive già iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La direttiva produce effetti sugli Stati membri, chiamati ad adeguare il proprio ordinamento e a riesaminare le autorizzazioni esistenti per i prodotti interessati. Il testo incide anche sui richiedenti, cui vengono imposti taluni obblighi di presentazione di informazioni confermative.

Modifica della direttiva 91/414/CEE e soppressione della decisione 2008/934/CE

L’articolo 1 modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE inserendo la voce relativa al fluometuron. L’articolo 2 sopprime la corrispondente voce nell’allegato della decisione 2008/934/CE, che aveva disposto la non iscrizione della sostanza e la revoca delle autorizzazioni entro il 31 dicembre 2011. In questo modo viene superato il precedente orientamento negativo e si consente un nuovo quadro autorizzatorio.

Condizioni dell’iscrizione e usi consentiti

Nell’allegato alla direttiva la sostanza è identificata con numero CAS 2164-17-2 e numero CIPAC 159; la denominazione IUPAC è 1,1-dimethyl-3-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)urea, con purezza minima ≥ 940 g/kg. L’iscrizione decorre dal 1° giugno 2011 e scade il 31 maggio 2021. La parte A consente solo l’uso come erbicida.

Recepimento nazionale

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le norme interne necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandole immediatamente alla Commissione insieme a una tavola di concordanza. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° dicembre 2011. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredati di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dai singoli Stati.

Riesame delle autorizzazioni esistenti

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri devono, se necessario, modificare o revocare entro il 30 novembre 2011 le autorizzazioni già rilasciate per prodotti contenenti fluometuron. In tale verifica devono accertare il rispetto delle condizioni dell’allegato I, salvo quelle indicate nella parte B della voce del fluometuron, e la disponibilità, da parte del titolare dell’autorizzazione, di un fascicolo conforme all’allegato II e all’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Regime transitorio per i prodotti con più sostanze attive

Per i prodotti che contengono fluometuron come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze già iscritte entro il 31 maggio 2011, l’articolo 4, paragrafo 2, richiede un riesame completo secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. All’esito della valutazione, gli Stati membri devono verificare la conformità ai requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Se necessario, le autorizzazioni vanno modificate o revocate entro il 31 maggio 2015 per i prodotti con una sola sostanza attiva; per i prodotti misti, il termine può coincidere con il 31 maggio 2015 oppure, se successivo, con quello previsto dalla direttiva di iscrizione dell’altra sostanza interessata.

Condizioni specifiche, tutela ambientale e protezione degli operatori

La parte B dell’allegato impone agli Stati membri di tenere conto del rapporto di riesame sul fluometuron, in particolare delle appendici I e II, nella versione approvata l’11 marzo 2011 dal comitato permanente. Nell’autorizzazione devono essere considerate con particolare attenzione:

  • la protezione degli operatori, mediante prescrizione di dispositivi di protezione individuale adeguati;
  • la protezione delle acque sotterranee nelle regioni sensibili per caratteristiche del suolo o del clima, con misure di attenuazione del rischio e programmi di monitoraggio per la potenziale lisciviazione del fluometuron e dei metaboliti desmetil fluometuron e trifluorometilanilina;
  • il rischio per i macrorganismi del suolo non bersaglio diversi dai lombrichi e per le piante non bersaglio, con eventuali misure di mitigazione.

Informazioni confermative richieste

La direttiva richiede ulteriori informazioni confermative su specifici aspetti scientifici e analitici. I richiedenti devono presentare alla Commissione dati sulle proprietà tossicologiche del metabolita vegetale acido trifluoroacetico, sui metodi analitici per monitorare il fluometuron nell’aria e il metabolita del suolo trifluorometilanilina nel suolo e nell’acqua. Se il fluometuron sarà classificato come 'sospettato di provocare il cancro' ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, dovranno essere forniti anche dati sulla rilevanza per le acque sotterranee dei metaboliti desmetil fluometuron e trifluorometilanilina. Le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere trasmesse entro il 31 marzo 2013; quelle di cui alla lettera d) entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1° giugno 2011 ed è rivolta agli Stati membri. Le misure adottate rientrano nella competenza della Commissione e sono state approvate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Disposizioni principali

Iscrizione del fluometuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto stabilito nell’allegato della direttiva di esecuzione. Il fluometuron viene inserito con numero 343, purezza minima pari a ≥ 940 g/kg, data di entrata in vigore dell’iscrizione al 1° giugno 2011 e scadenza dell’iscrizione al 31 maggio 2021. La parte A limita l’autorizzazione al solo uso come erbicida.

Soppressione della decisione di non iscrizione

L’articolo 2 sopprime la voce relativa al fluometuron nell’allegato della decisione 2008/934/CE, che prevedeva la non iscrizione della sostanza attiva e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fluometuron entro il 31 dicembre 2011.

Recepimento nazionale

Ai sensi dell’articolo 3, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione con tavola di concordanza. Le disposizioni si applicano dal 1° dicembre 2011. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati alla pubblicazione ufficiale.

Riesame e adeguamento delle autorizzazioni esistenti

L’articolo 4, paragrafo 1, impone agli Stati membri di modificare o revocare, se necessario, entro il 30 novembre 2011, le autorizzazioni esistenti per prodotti contenenti fluometuron, verificando in particolare il rispetto delle condizioni dell’allegato I, ad eccezione di quelle della parte B, nonché la disponibilità di un fascicolo conforme all’allegato II e alle condizioni dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Riesame per i prodotti con fluometuron e altri principi attivi

L’articolo 4, paragrafo 2, prevede una deroga per i prodotti che contengono fluometuron come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze iscritte entro il 31 maggio 2011: tali prodotti devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B della voce del fluometuron. Le autorizzazioni devono essere modificate o revocate, se necessario, entro il 31 maggio 2015 per i prodotti monocomponente; per i prodotti pluricomponente, entro il 31 maggio 2015 o, se successivo, entro il termine previsto dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze.

Condizioni specifiche di valutazione e misure di mitigazione del rischio

Nella parte B dell’allegato gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, delle acque sotterranee, dei macrorganismi del suolo non bersaglio e delle piante non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono prevedere dispositivi di protezione individuale adeguati, misure di attenuazione dei rischi e, nelle zone sensibili, programmi di monitoraggio per verificare la potenziale lisciviazione del fluometuron e dei metaboliti del suolo desmetil fluometuron e trifluorometilanilina.

Obblighi informativi confermativi

Gli Stati membri interessati devono fare in modo che i richiedenti presentino alla Commissione informazioni confermative sulle proprietà tossicologiche del metabolita vegetale acido trifluoroacetico, sui metodi analitici per il monitoraggio del fluometuron nell’aria e del metabolita del suolo trifluorometilanilina nel suolo e nell’acqua. Se il fluometuron è classificato ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 come 'sospettato di provocare il cancro', devono essere fornite anche informazioni sulla rilevanza per le acque sotterranee dei metaboliti del suolo desmetil fluometuron e trifluorometilanilina. Le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere presentate entro il 31 marzo 2013; quelle di cui alla lettera d) entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1° giugno 2011. L’articolo 6 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasalute e sicurezza alimentaresostanze attiveautorizzazioni amministrative

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