Direttiva 2011/60
Direttiva di esecuzione 2011/60/UE della Commissione, del 23 maggio 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva tebufenozide e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2011/60/UE modifica la direttiva 91/414/CEE iscrivendo il tebufenozide nell’allegato I, con validità dell’iscrizione dal 1º giugno 2011 al 31 maggio 2021. Stabilisce condizioni specifiche di impiego e impone agli Stati membri di riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, con particolare attenzione alla protezione degli operatori, delle acque sotterranee, degli organismi acquatici e degli insetti lepidotteri non bersaglio. La direttiva sopprime inoltre la precedente voce di non iscrizione del tebufenozide nella decisione 2008/934/CE e fissa termini di recepimento e di adeguamento delle autorizzazioni esistenti.
Iscrizione della sostanza attiva tebufenozide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e conseguente adeguamento delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e riguarda la disciplina dell’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti tebufenozide. Incide sia sulla fase di iscrizione della sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sia sulla revisione, modifica o revoca delle autorizzazioni già esistenti per i prodotti che la contengono, inclusi i prodotti con tebufenozide come unica sostanza attiva o come una delle più sostanze attive. Restano rilevanti le condizioni specifiche indicate nell’allegato I, parte B, e le prescrizioni per l’accesso a un fascicolo conforme all’allegato II e, per il riesame, all’allegato III della direttiva 91/414/CEE.
Iscrizione del tebufenozide e adeguamento della disciplina sui prodotti fitosanitari
La direttiva di esecuzione 2011/60/UE interviene sulla disciplina dei prodotti fitosanitari modificando la direttiva 91/414/CEE e superando la precedente non iscrizione del tebufenozide. La Commissione fonda l’intervento sull’esito favorevole della nuova procedura di valutazione accelerata, pur subordinando l’iscrizione a condizioni specifiche e a ulteriori informazioni confermative su alcuni profili scientifici.
Contesto e finalità
Il tebufenozide era già incluso nel programma di valutazione della terza fase previsto dalla normativa UE sui prodotti fitosanitari. Dopo una precedente rinuncia del notificante e l’adozione della decisione 2008/934/CE, che ne prevedeva la non iscrizione, il richiedente ha presentato una nuova domanda ai sensi della procedura accelerata del regolamento (CE) n. 33/2008. La valutazione congiunta di Germania, EFSA, Commissione e Stati membri ha concluso che i prodotti contenenti tebufenozide possono soddisfare, in generale, i requisiti dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE per gli impieghi esaminati.
Ambito materiale e soggetti coinvolti
La direttiva riguarda gli Stati membri, la Commissione, l’EFSA e i richiedenti/titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tebufenozide. L’oggetto è limitato alla sostanza attiva tebufenozide e ai prodotti fitosanitari che la contengono, sia come unica sostanza attiva sia in combinazione con altre sostanze già iscritte nell’allegato I.
Iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
L’articolo 1 dispone l’inserimento del tebufenozide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Nell’allegato allegato alla direttiva, la sostanza è identificata come:
- numero 355;
- nome comune: tebufenozide;
- numero CAS: 112410-23-8;
- numero CIPAC: 724;
- denominazione IUPAC: N-tert-butyl-N’-(4-ethylbenzoyl)-3,5-dimethylbenzohydrazide;
- purezza minima: ≥ 970 g/kg;
- impurità rilevante: t-butil idrazina < 0,001 g/kg.
L’iscrizione decorre dal 1º giugno 2011 e scade il 31 maggio 2021.
Condizioni specifiche di autorizzazione e profili di rischio
La sostanza può essere autorizzata solo come insetticida. Nell’applicare i principi uniformi dell’allegato VI, gli Stati membri devono tenere conto del rapporto di riesame approvato l’11 marzo 2011 e, in particolare:
- prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, imponendo un’adeguata attrezzatura di protezione;
- prestare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, specialmente in aree con condizioni climatiche e/o di suolo vulnerabili;
- prestare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, imponendo misure di attenuazione del rischio;
- prestare particolare attenzione al rischio per gli insetti lepidotteri non bersaglio.
Le condizioni di autorizzazione devono prevedere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.
Informazioni confermative richieste
La parte B della voce in allegato I prevede un obbligo di raccolta di ulteriori dati. Gli Stati membri interessati devono chiedere al richiedente informazioni confermative su:
- la rilevanza dei metaboliti RH-6595, RH-2651 e M2;
- la degradazione del tebufenozide nei terreni con pH alcalino.
Il richiedente deve trasmettere alla Commissione tali informazioni entro il 31 maggio 2013.
Revisione delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 4, paragrafo 1, impone agli Stati membri di modificare o revocare, se necessario, entro il 30 novembre 2011, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti tebufenozide. In tale verifica devono accertare:
- il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per il tebufenozide, salvo quelle indicate nella parte B della voce relativa alla sostanza;
- che il titolare dell’autorizzazione possieda o possa accedere a un fascicolo conforme all’allegato II, secondo l’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Riesame dei prodotti e termine finale di adeguamento
Per i prodotti contenenti tebufenozide come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze già iscritte entro il 31 maggio 2011, l’articolo 4, paragrafo 2, prevede un riesame sulla base dei principi uniformi dell’allegato VI e di un fascicolo conforme all’allegato III. All’esito del riesame, gli Stati membri devono verificare la conformità alle lettere b), c), d) ed e) dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE.
In base a tale valutazione:
- per i prodotti con tebufenozide come unica sostanza attiva, l’autorizzazione deve essere modificata o revocata, se necessario, entro il 31 maggio 2015;
- per i prodotti con tebufenozide come una delle più sostanze attive, l’autorizzazione deve essere modificata o revocata entro il 31 maggio 2015 oppure entro il termine successivo fissato dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze attive.
Recepimento, applicazione ed efficacia temporale
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 30 novembre 2011 e applicarle dal 1º dicembre 2011. Devono inoltre trasmettere senza ritardo alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali e una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri stessi.
La direttiva entra in vigore il 1º giugno 2011 ed è destinata agli Stati membri.
Modifica della decisione 2008/934/CE
L’articolo 2 sopprime la voce relativa al tebufenozide nell’allegato della decisione 2008/934/CE. La soppressione è coerente con il nuovo esito positivo della valutazione e con l’iscrizione della sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Disposizioni principali
Iscrizione del tebufenozide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE mediante l’inserimento della sostanza attiva tebufenozide. Nell’allegato, la sostanza è identificata con numero CAS 112410-23-8 e CIPAC 724; la purezza minima richiesta è ≥ 970 g/kg, con impurità rilevante t-butil idrazina < 0,001 g/kg. L’entrata in vigore dell’iscrizione è fissata al 1º giugno 2011 e la scadenza al 31 maggio 2021.
Condizioni specifiche e limiti di autorizzazione
La voce inserita nell’allegato I prevede che il tebufenozide possa essere autorizzato solo come insetticida. Gli Stati membri, nell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, devono tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame approvato l’11 marzo 2011, con particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, delle acque sotterranee, degli organismi acquatici e del rischio per gli insetti lepidotteri non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono prevedere, se del caso, adeguate misure di attenuazione del rischio e l’uso di adeguati dispositivi di protezione.
Informazioni confermative richieste
La parte B della voce relativa al tebufenozide impone agli Stati membri interessati di chiedere informazioni confermative sulla rilevanza dei metaboliti RH-6595, RH-2651 e M2, nonché sulla degradazione del tebufenozide nei terreni con pH alcalino. Il richiedente deve fornire tali informazioni alla Commissione entro il 31 maggio 2013.
Adeguamento delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 4, paragrafo 1, impone agli Stati membri di modificare o revocare, se necessario, entro il 30 novembre 2011, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tebufenozide, verificando il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, salvo quelle indicate nella parte B della voce relativa alla sostanza, e la disponibilità di un fascicolo conforme all’allegato II ai sensi dell’articolo 13.
Riesame dei prodotti con tebufenozide e termini finali
Per i prodotti contenenti tebufenozide come unica sostanza attiva o come una delle sostanze attive già iscritte entro il 31 maggio 2011, l’articolo 4, paragrafo 2, impone un riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. In esito al riesame, gli Stati membri devono verificare la conformità alle lettere b), c), d) ed e) dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE e, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni entro il 31 maggio 2015 oppure, per i prodotti multicomponente, entro il termine successivo fissato dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze attive.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni nazionali di recepimento e applicarle dal 1º dicembre 2011. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza. La direttiva entra in vigore il 1º giugno 2011 ed è destinata agli Stati membri.
Modifica della decisione 2008/934/CE
L’articolo 2 sopprime la voce relativa al tebufenozide nell’allegato della decisione 2008/934/CE, che prevedeva la non iscrizione della sostanza e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011.
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