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direttiva

Direttiva 2011/58

Direttiva 2011/58/UE della Commissione, del 10 maggio 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di rinnovare l’iscrizione della sostanza attiva carbendazim Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32011L0058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva rinnova l’iscrizione del carbendazim nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 30 novembre 2014, consentendone l’uso solo per specifiche colture e a condizioni rigorose di purezza, dosaggio e mitigazione del rischio. Impone agli Stati membri di recepire le disposizioni entro il 30 novembre 2011 e di riesaminare le autorizzazioni dei prodotti contenenti carbendazim, con eventuale modifica o ritiro delle autorizzazioni entro il 1º dicembre 2011, salvo il regime transitorio più lungo per i dossier completi e la valutazione delle formulazioni autorizzate. La direttiva contiene inoltre obblighi informativi ulteriori a carico del richiedente su impurità e profili di rischio specifici.

Rinnovo dell’iscrizione del carbendazim come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, con limitazioni d’uso, condizioni specifiche e termine di iscrizione fino al 30 novembre 2014.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in relazione all’iscrizione del carbendazim nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e alle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva. Riguarda in particolare i prodotti fitosanitari a base di carbendazim già autorizzati o da autorizzare per usi specifici come fungicida su cereali, semi di colza, barbabietola da zucchero e da foraggio, e granturco, con esclusione di usi non espressamente ammessi. Include anche gli obblighi di riesame e adeguamento delle autorizzazioni nazionali entro termini prestabiliti.

Rinnovo dell’iscrizione del carbendazim

La direttiva 2011/58/UE della Commissione interviene sulla direttiva 91/414/CEE per rinnovare l’iscrizione del carbendazim nell’allegato I. Il rinnovo è fondato sugli esiti della valutazione scientifica e della peer review effettuate dalla Commissione, dagli Stati membri e dall’EFSA, dalle quali emerge che la sostanza può continuare a soddisfare, per le utilizzazioni esaminate, i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

La direttiva evidenzia tuttavia un approccio prudenziale: il rinnovo è limitato nel tempo a tre anni e mezzo, in considerazione delle preoccupazioni sul profilo di rischio della sostanza, anche alla luce del fatto che la prima iscrizione era già stata limitata a tre anni e che una parte del dossier di rinnovo si basa su dati tossicologici risalenti a tale fase.

Ambito di applicazione e usi consentiti

L’intervento riguarda i prodotti fitosanitari contenenti carbendazim e, in particolare, il loro mantenimento nell’elenco delle sostanze attive autorizzabili ai sensi della direttiva 91/414/CEE. La sostanza può essere autorizzata solo per impieghi come fungicida nelle seguenti colture:

  • cereali;
  • semi di colza;
  • barbabietola da zucchero e da foraggio;
  • granturco.

Sono esclusi e quindi non autorizzabili, salvo successiva inclusione nell’allegato I:

  • il trattamento aereo;
  • le applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano, sia per uso amatoriale sia professionale;
  • il giardinaggio domestico.

Purezza della sostanza e impurità rilevanti

L’allegato sostituito fissa un livello minimo di purezza del carbendazim pari a 980 g/kg. Inoltre, per il prodotto fabbricato per il commercio, sono imposti limiti massimi per due impurità rilevanti:

  • 2-ammino-3-idrossifenazina (AHP): non più di 0,0005 g/kg;
  • 2,3-diamminofenazina (DAP): non più di 0,003 g/kg.

La direttiva richiama anche la necessità di acquisire ulteriori informazioni su una terza impurità, denominata AEF037197, per valutarne la rilevanza tossicologica ed ecotossicologica.

Misure di mitigazione del rischio

La direttiva richiama espressamente l’esigenza di mantenere un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente. Gli Stati membri devono quindi garantire, nell’ambito delle autorizzazioni, l’applicazione di misure di attenuazione dei rischi, con particolare riferimento a:

  • organismi acquatici, mediante mantenimento di una distanza adeguata tra le superfici trattate e le acque superficiali, distanza che può variare in funzione delle tecniche o attrezzature anti-deriva utilizzate;
  • lombrichi e altri macrorganismi terricoli, mediante scelta appropriata del numero e dei tempi delle applicazioni, delle dosi d’impiego e, se necessario, della concentrazione della sostanza attiva;
  • uccelli, con eventuali misure ulteriori in funzione dei risultati della valutazione dei rischi per usi specifici;
  • operatori, che devono indossare dispositivi di protezione individuale adeguati, in particolare guanti, tute, stivali di gomma, schermi per il viso o occhiali di protezione durante miscelazione, carico, applicazione e pulizia dell’attrezzatura, salvo che la progettazione dell’attrezzatura o specifici dispositivi integrati impediscano già adeguatamente l’esposizione.

Obblighi informativi ulteriori

La parte B della rubrica relativa al carbendazim nell’allegato I impone agli Stati membri interessati di richiedere al richiedente ulteriori informazioni e verifiche:

  • entro il 1º dicembre 2011: informazioni sulla rilevanza tossicologica ed ecotossicologica dell’impurità AEF037197;
  • entro il 1º giugno 2012: esame degli studi elencati nel progetto di relazione di nuova valutazione del 16 luglio 2009, volume 1, livello 4, pagine 155-157;
  • entro il 1º giugno 2013: informazioni sul destino e comportamento della sostanza, comprese le vie di degradazione aerobica nel suolo, nonché sui rischi a lungo termine per gli uccelli.

Recepimento, applicazione e decorrenza

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1º dicembre 2011. È inoltre richiesto l’invio immediato alla Commissione del testo delle misure di recepimento, corredato di una tavola di concordanza.

Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Riesame delle autorizzazioni nazionali dei prodotti contenenti carbendazim

La direttiva non si limita al rinnovo dell’iscrizione, ma impone anche un riesame delle autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti carbendazim. Entro il 1º dicembre 2011 gli Stati membri devono, se necessario, modificare o ritirare le autorizzazioni, verificando in particolare:

  • il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE relative al carbendazim, salvo quelle richiamate nella parte B della rubrica;
  • la disponibilità, in capo al titolare dell’autorizzazione, di un dossier conforme all’allegato II e all’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Per i prodotti fitosanitari contenenti carbendazim come sostanza attiva unica o insieme ad altre sostanze attive già iscritte nell’allegato I entro il 1º giugno 2011, è prevista una nuova valutazione da parte degli Stati membri, ove necessario, alla luce dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e secondo i principi uniformi dell’allegato VI. Sulla base del dossier conforme all’allegato III, gli Stati membri devono accertare se il prodotto continui a rispettare le condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e, se necessario, modificare o ritirare l’autorizzazione entro il 1º dicembre 2013.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1º giugno 2011 ed è destinata agli Stati membri. In questo modo, la Commissione affida agli ordinamenti nazionali sia il recepimento formale sia l’attuazione concreta del riesame delle autorizzazioni e delle condizioni tecniche e ambientali poste per l’uso del carbendazim.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’iscrizione del carbendazim

Modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE per rinnovare l’iscrizione del carbendazim come sostanza attiva. L’iscrizione decorre dal 1º giugno 2011 e scade il 30 novembre 2014.

Limitazione delle utilizzazioni autorizzabili

Le utilizzazioni autorizzabili sono limitate ai soli impieghi come fungicida su cereali, semi di colza, barbabietola da zucchero e da foraggio, e granturco, entro dosaggi massimi per applicazione: 0,25 kg/ha per cereali e semi di colza; 0,075 kg/ha per barbabietola da zucchero e da foraggio; 0,1 kg/ha per granturco. Sono vietati trattamento aereo, applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano per uso amatoriale e professionale, e giardinaggio domestico.

Purezza e impurità rilevanti

Per il carbendazim fabbricato per il commercio è richiesto un tenore di purezza almeno pari a 980 g/kg. Sono fissati limiti massimi per due impurità caratteristiche: 2-ammino-3-idrossifenazina (AHP) non oltre 0,0005 g/kg e 2,3-diamminofenazina (DAP) non oltre 0,003 g/kg.

Misure di mitigazione del rischio e protezione di soggetti sensibili

Gli Stati membri devono garantire misure adeguate di attenuazione dei rischi, con particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, dei lombrichi e degli altri macrorganismi terricoli, degli uccelli e degli operatori. Per gli operatori è richiesta, salvo adeguata protezione intrinseca dell’attrezzatura, l’adozione di indumenti protettivi come guanti, tute, stivali di gomma e schermi per il viso o occhiali di protezione durante miscelazione, carico, applicazione e pulizia.

Obblighi informativi aggiuntivi al richiedente

Gli Stati membri interessati devono chiedere al richiedente di fornire: entro il 1º dicembre 2011 informazioni sulla rilevanza tossicologica ed ecotossicologica dell’impurità AEF037197; entro il 1º giugno 2012 l’esame degli studi elencati nel progetto di relazione di nuova valutazione del 16 luglio 2009; entro il 1º giugno 2013 informazioni sul destino e comportamento della sostanza, incluse le vie di degradazione aerobica nel suolo, e sui rischi a lungo termine per gli uccelli.

Recepimento e applicazione nazionale

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le disposizioni necessarie di recepimento, comunicandole alla Commissione con tavola di concordanza. Le disposizioni si applicano dal 1º dicembre 2011 e devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione.

Riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari

Gli Stati membri devono modificare o ritirare, se necessario, le autorizzazioni esistenti entro il 1º dicembre 2011, verificando il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e la disponibilità di un dossier conforme all’allegato II e all’articolo 13. Per i prodotti contenenti carbendazim come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze tutte già iscritte al 1º giugno 2011, è prevista una nuova valutazione conforme ai principi uniformi dell’allegato VI e, se del caso, la modifica o il ritiro delle autorizzazioni entro il 1º dicembre 2013.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1º giugno 2011. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasalute e sicurezza alimentareambiente

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