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direttiva

Direttiva 2011/55

Direttiva di esecuzione 2011/55/UE della Commissione, del 26 aprile 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva paclobutrazol e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32011L0055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva di esecuzione 2011/55/UE iscrive il paclobutrazol nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, dopo una nuova valutazione positiva dei dati presentati dal richiedente nell'ambito della procedura accelerata. Contestualmente sopprime la precedente voce di non iscrizione contenuta nella decisione 2008/934/CE. La misura è accompagnata da condizioni specifiche, da verifiche sulle autorizzazioni esistenti e da obblighi di fornire informazioni confermative su vari profili di rischio e di specificazione della sostanza.

Iscrizione del paclobutrazol nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari e soppressione della precedente decisione di non iscrizione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea e riguarda i prodotti fitosanitari contenenti paclobutrazol come sostanza attiva. Incide sul regime di immissione in commercio e di revisione delle autorizzazioni esistenti ai sensi della direttiva 91/414/CEE, con effetti sulla concessione, modifica o revoca delle autorizzazioni nazionali. Restano fermi gli obblighi relativi al possesso o all’accesso a un fascicolo conforme agli allegati II e III e le condizioni specifiche per gli usi autorizzati; la voce è inserita con limitazione d’uso come fitoregolatore. La direttiva è destinata agli Stati membri e richiede recepimento entro il 30 novembre 2011, con applicazione dal 1° dicembre 2011.

Iscrizione del paclobutrazol nella disciplina UE sui prodotti fitosanitari

La direttiva di esecuzione 2011/55/UE della Commissione interviene sulla direttiva 91/414/CEE per inserire il paclobutrazol nell'allegato I, superando la precedente decisione di non iscrizione contenuta nella decisione 2008/934/CE. La scelta deriva da una nuova valutazione positiva nell'ambito della procedura accelerata prevista dal regolamento (CE) n. 33/2008, svolta a seguito di dati aggiuntivi presentati dal richiedente e riesaminati da EFSA e dagli Stati membri.

Presupposti e finalità della misura

La Commissione richiama il fatto che il paclobutrazol era già stato oggetto di valutazione nel programma di lavoro della direttiva 91/414/CEE e che, dopo la rinuncia iniziale del notificante, era stato collocato tra le sostanze non iscritte. La nuova domanda ha consentito di riesaminare la sostanza sulla base di ulteriori dati; l'esito è stato ritenuto, in generale, conforme ai requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, con riferimento agli usi esaminati nel rapporto di riesame.

Ambito di applicazione e contenuto dell'iscrizione

L'intervento riguarda i prodotti fitosanitari contenenti paclobutrazol come sostanza attiva. Nell'allegato I la sostanza è iscritta con il numero 353, con purezza minima pari a ≥ 930 g/kg e con validità dell'iscrizione dal 1° giugno 2011 al 31 maggio 2021. La parte A della voce consente il solo uso come fitoregolatore. La parte B contiene condizioni speciali che devono essere considerate dagli Stati membri nell'applicare i principi uniformi dell'allegato VI.

Condizioni specifiche e profili di rischio

La direttiva non si limita all'iscrizione, ma subordina la gestione nazionale della sostanza a specifiche cautele. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per le piante acquatiche e, se necessario, imporre misure di mitigazione del rischio nelle condizioni d'impiego. Inoltre, la Commissione richiede informazioni confermative su diversi aspetti tecnici e tossicologici:

  • specificazione della sostanza tecnica fabbricata commercialmente;
  • metodi analitici nel suolo e nelle acque di superficie per il metabolita NOA457654;
  • residui dei derivati metabolici del triazolo (TDM) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale;
  • possibili effetti nocivi sul sistema endocrino;
  • possibili effetti dei prodotti di degradazione delle diverse strutture ottiche del paclobutrazol e del metabolita CGA 149907 nei comparti ambientali di suolo, acqua e aria.

Obblighi degli Stati membri sulle autorizzazioni esistenti

L'articolo 4 impone agli Stati membri di riesaminare le autorizzazioni esistenti dei prodotti contenenti paclobutrazol entro il 30 novembre 2011. In tale sede devono verificare che siano rispettate le condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, con l'eccezione di quelle indicate nella parte B della voce del paclobutrazol, e che il titolare dell'autorizzazione disponga o possa accedere a un fascicolo conforme all'allegato II, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva.

Per i prodotti contenenti paclobutrazol come unica sostanza attiva, oppure in combinazione con altre sostanze attive già iscritte entro il 31 maggio 2011, è previsto un riesame secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III. Dopo tale valutazione, gli Stati membri devono stabilire se il prodotto soddisfi le condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE e, se necessario, modificare o revocare l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015. Per i prodotti multisostanza, il termine può essere posticipato se la disciplina relativa alle altre sostanze attive prevede una scadenza successiva.

Recepimento e tempistiche

La direttiva entra in vigore il 1° giugno 2011, ma gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 30 novembre 2011 e applicarle dal 1° dicembre 2011. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. È inoltre richiesto l'invio alla Commissione del testo delle disposizioni e di una tavola di concordanza.

Effetti pratici per operatori e consulenti

Per gli operatori del settore fitosanitario la direttiva comporta il passaggio dalla non iscrizione all'iscrizione, ma con un perimetro autorizzatorio limitato e con un controllo stringente sulle autorizzazioni nazionali esistenti. In pratica, la direttiva consente nuovi profili autorizzativi per il paclobutrazol, ma impone contemporaneamente verifiche tecniche, informativi confermativi e possibili adattamenti o revoche delle autorizzazioni in funzione dell'esito dei riesami nazionali.

Disposizioni principali

Iscrizione del paclobutrazol nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in conformità all'allegato della direttiva. Nel relativo allegato il paclobutrazol è inserito con numero 353, purezza minima ≥ 930 g/kg, entrata in vigore dell'iscrizione al 1° giugno 2011 e scadenza al 31 maggio 2021. L'uso autorizzabile è limitato al solo impiego come fitoregolatore.

Soppressione della precedente non iscrizione

L'articolo 2 sopprime la voce relativa al paclobutrazol nell'allegato della decisione 2008/934/CE, che prevedeva la non iscrizione della sostanza e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011.

Recepimento nazionale

L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e di applicarle dal 1° dicembre 2011. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza.

Revisione delle autorizzazioni esistenti

L'articolo 4, paragrafo 1, obbliga gli Stati membri a modificare o revocare, se necessario, entro il 30 novembre 2011, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti paclobutrazol, verificando il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, fatta eccezione per quelle indicate nella parte B della voce del paclobutrazol, e il possesso o l'accesso a un fascicolo conforme all'allegato II ai sensi dell'articolo 13.

Riesame dei prodotti contenenti paclobutrazol

L'articolo 4, paragrafo 2, prevede una deroga per i prodotti autorizzati contenenti paclobutrazol come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze attive già iscritte entro il 31 maggio 2011. Tali prodotti devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III e tenendo conto della parte B della voce del paclobutrazol. Le autorizzazioni devono poi essere modificate o revocate, se necessario, entro il 31 maggio 2015, o, per i prodotti con più sostanze attive, entro il termine successivo fissato dalla disciplina applicabile alle altre sostanze.

Condizioni specifiche e informazioni confermative

La parte B della voce allegata impone agli Stati membri di tenere conto del rapporto di riesame e di prestare particolare attenzione al rischio per le piante acquatiche, prevedendo misure di mitigazione del rischio se del caso. Sono inoltre richieste informazioni confermative su: specificazione della sostanza tecnica fabbricata commercialmente; metodi analitici per suolo e acque di superficie relativi al metabolita NOA457654; residui dei derivati metabolici del triazolo in colture primarie, a rotazione e prodotti di origine animale; possibili effetti endocrini; effetti dei prodotti di degradazione delle diverse strutture ottiche del paclobutrazol e del metabolita CGA 149907 nei comparti suolo, acqua e aria. I termini sono: 30 novembre 2011 per i punti 1 e 2, 31 maggio 2013 per il punto 3, due anni dall'adozione delle linee guida OCSE per il punto 4 e due anni dall'adozione di disposizioni specifiche per il punto 5.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore il 1° giugno 2011. L'articolo 6 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentareautorizzazioni amministrativevalutazione del rischio

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