Sentenza n. 6083/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della comunicazione di aggiudicazione, del Provvedimento Confermativo di approvazione della graduatoria e di aggiudicazione n. 52 del 08.09.2025, del Provvedimento n. 39 del 31.07.2025 (Approvazione della graduatoria e proposta di aggiudicazione), nonché del Provvedimento n. 62 del 6.10.2025 e del verbale della Commissione del 6.10.2025 (ivi richiamato), di rigetto parziale della istanza di intervento in autotutela, con conferma dei punteggi attribuiti; nonché - di tutti i verbali di gara, specie nella parte in cui l'offerta della controinteressata non è stata esclusa e, comunque, è stata collocata in posizione poziore rispetto a quella della odierna ricorrente; e, comunque, - di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti e correlati a quelli sopraindicati, ancorché non conosciuti, ivi compresi, se e per quanto possa occorrere, la proposta di aggiudicazione, nonché il capitolato e/o qualunque altro atto di gara, ove interpretabile nel senso di ritenere correttamente esercitato dalla Commissione giudicatrice e dalla S.A. il proprio operato; nonché: - in via principale, ai sensi degli articoli 121 e 122 c.p.a, per la declaratoria della inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e, in ogni caso, per la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l'aggiudicazione dell'appalto e il subentro nella esecuzione del contratto (eventualmente stipulato), di cui si fa espressa richiesta; - in subordine, per la sola ipotesi di impossibilità al risarcimento in forma specifica, per l'accertamento della illegittimità del provvedimento di aggiudicazione e degli atti impugnati, con riserva di azione risarcitoria da esercitare ex post con separato giudizio. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HBS S.P.A. il 13\11\2025: annullamento, previa sospensiva, - della comunicazione di aggiudicazione, del Provvedimento Confermativo di approva-zione della graduatoria e di aggiudicazione n. 52 del 08.09.2025, del Provvedimento n. 39 del 31.07.2025 (Approvazione della graduatoria e proposta di aggiudicazione), nonché del Provvedimento n. 62 del 6.10.2025 e del verbale della Commissione del 6.10.2025 (ivi richiamato), di rigetto parziale della istanza di intervento in autotutela, con conferma dei punteggi attribuiti; - nonché della nota prot. n. 2025/74731/CN/U del 31.10.2025 (e dei documenti nella stes-sa richiamati), con cui CRI ha ritenuto – tra l’altro – che “la dichiarazione resa da RTS in merito al requisito di cui all'art. 6.3 del Disciplinare di Gara non appare configurare un'in-formazione falsa, poiché i servizi analoghi sono stati effettivamente eseguiti in costanza della certificazione richiesta”; nonché - di tutti i verbali di gara, specie nella parte in cui l’offerta della controinteressata non è stata esclusa e, comunque, è stata collocata in posizione poziore rispetto a quella della odierna ricorrente; e, comunque, - di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti e correlati a quelli sopraindicati, ancorché non conosciuti, ivi compresi, se e per quanto possa occorrere, la proposta di aggiudicazione, nonché il capitolato e/o qualunque altro atto di gara, ove interpretabile nel senso di ritenere correttamente esercitato dalla Commissione giudicatrice e dalla S.A. il proprio operato, nonché: - in via principale, ai sensi degli articoli 121 e 122 c.p.a, per la declaratoria della inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e, in ogni caso, per la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto e il subentro nella esecuzione del contratto (eventualmente stipulato), di cui si fa espressa richiesta; - in subordine, per la sola ipotesi di impossibilità al risarcimento in forma specifica, per l’accertamento della illegittimità del provvedimento di aggiudicazione e degli atti impugnati, con riserva di azione risarcitoria da esercitare ex post con separato giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione efficace della gara in favore dell’aggiudicataria, approvazione della graduatoria, verbali di gara e rigetto parziale dell’istanza di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura aperta, bandita in unico lotto per l’affidamento di servizi di hosting, help desk e supporto specialistico per il sistema ERP SAP Business One, contestando anzitutto la mancata esclusione dell’aggiudicataria per carenza del requisito di capacità tecnica previsto dal paragrafo 6.3 del disciplinare, relativo all’esecuzione di contratti analoghi e alla disponibilità di esperienze con certificazione SAP Gold Partner o superiore. Con i motivi aggiunti ha inoltre dedotto la falsità o decettività delle dichiarazioni rese dall’aggiudicataria sulle esperienze pregresse, invocando l’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. 36/2023. La ricorrente ha poi contestato il punteggio attribuito all’aggiudicataria per il sub-criterio relativo al miglioramento, senza costi aggiuntivi, degli SLA previsti. In particolare, ha sostenuto che, pur avendo offerto un miglioramento quantitativamente maggiore rispetto al livello minimo richiesto, aveva ottenuto 3,2 punti, mentre l’aggiudicataria, offrendo un miglioramento indicato come inferiore, aveva ottenuto il punteggio massimo di 4 punti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha rinunciato al primo motivo del ricorso introduttivo; il Tribunale ha ritenuto che la rinuncia si estendesse anche alla censura dei motivi aggiunti strettamente presupposta a quella rinunciata.
La decisione
Il Tribunale ha preso atto della rinuncia al primo motivo del ricorso introduttivo, ritenendola ammissibile perché contenuta in una memoria depositata in giudizio: la rinuncia a un singolo motivo costituisce esercizio del potere dispositivo del ricorrente e non richiede la forma prevista dall’art. 84 c.p.a. per la rinuncia all’intero ricorso. Per lo stretto vincolo di presupposizione, la rinuncia è stata estesa anche alla censura dei motivi aggiunti relativa alla falsità o decettività delle dichiarazioni dell’aggiudicataria; tali doglianze sono state quindi dichiarate improcedibili. È stato invece esaminato e respinto il motivo relativo al punteggio sugli SLA. Il disciplinare e il capitolato, letti sistematicamente, prevedevano SLA minimi riferiti a tre categorie di prestazioni: servizi infrastrutturali, manutenzione correttiva e manutenzione evolutiva. La ricorrente aveva formulato proposte migliorative soltanto per una categoria, mentre l’aggiudicataria aveva proposto miglioramenti per tutte e tre. In tale quadro, non è stata ritenuta irragionevole né illogica l’attribuzione all’aggiudicataria di un punteggio superiore e del punteggio massimo, poiché la valutazione teneva conto dell’estensione delle migliorie a tutte le prestazioni interessate dagli SLA e non soltanto del valore numerico del miglioramento offerto per una singola categoria. Il ricorso introduttivo è stato pertanto dichiarato in parte improcedibile e in parte infondato; i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascuna parte costituita, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
La gara è stata indetta mediante procedura aperta ai sensi della disposizione.
art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023
È stato invocato dalla ricorrente quale fondamento della contestazione relativa alla mancata esclusione dell’aggiudicataria per falsità o decettività delle dichiarazioni; la censura non è stata esaminata nel merito per rinuncia.
art. 84 c.p.a.
La forma prevista per la rinuncia all’intero ricorso non è necessaria per la rinuncia a un singolo motivo, che può essere effettuata mediante memoria depositata in giudizio.
art. 73 c.p.a.
La rinuncia al primo motivo è stata effettuata con memoria depositata ai sensi della disposizione.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Sono stati richiamati nelle domande subordinate alla declaratoria di inefficacia del contratto e al subentro, ma tali domande non sono state accolte poiché il ricorso è stato dichiarato in parte improcedibile e in parte infondato.
Massime di principio
- La rinuncia a un singolo motivo di ricorso amministrativo costituisce esercizio del potere dispositivo della parte e può essere validamente formulata mediante memoria depositata in giudizio; non è necessaria la forma prevista dall’art. 84 c.p.a. per la rinuncia all’intero ricorso.
- Quando una censura proposta con motivi aggiunti è strettamente presupposta rispetto a un motivo del ricorso introduttivo oggetto di rinuncia, la rinuncia può essere interpretata, in assenza di diversa precisazione, come estesa anche alla censura dipendente.
- Nella valutazione di un’offerta tecnica relativa al miglioramento degli SLA, la stazione appaltante può attribuire maggiore punteggio all’offerta che proponga migliorie riferite a tutte le categorie di prestazioni contemplate dalla lex specialis, anche se un concorrente offre un miglioramento quantitativamente maggiore limitato a una sola categoria.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dei punteggi tecnici non conduce alla sostituzione della valutazione della commissione quando l’attribuzione risulti coerente con una lettura complessiva e sistematica del disciplinare e del capitolato e non sia irragionevole o illogica.
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