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Sentenza

Sentenza n. 1124/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 428/2023 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.10.2023.

Giustizia amministrativa202600014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'amministrazione aveva dato esecuzione alla sentenza mediante il pagamento dell'importo dovuto. La dichiarazione della ricorrente e l'adesione del Ministero hanno confermato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese di lite sono state compensate, conformemente alla richiesta concorde delle parti.

TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 428/2023 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 428/2023 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, passata in giudicato il 10 febbraio 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il ricorso è stato depositato il 7 gennaio 2026. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato documentazione attestante l'avvenuto pagamento, in data 3 dicembre 2025, dell'importo di 2.500 euro mediante accredito nel borsellino elettronico della ricorrente. La ricorrente ha quindi dichiarato, con memoria dell'8 giugno 2026, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese, cui il Ministero ha aderito.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, durante il giudizio, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione.
  • L'avvenuto pagamento dell'importo dovuto in esecuzione di una sentenza passata in giudicato determina il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza, salvo la permanenza di ulteriori profili di inesecuzione dedotti e comprovati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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