Sentenza del 16/10/2015 n. 20986 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha denunciato, tra nove motivi, la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e insufficiente. La Commissione tributaria regionale si era limitata ad affermare che le questioni erano state già esaminate correttamente dai giudici di primo grado, senza esporre adeguatamente i fatti, le argomentazioni delle parti, i motivi dell’appello principale e incidentale e il percorso logico-giuridico seguito. Anche l’Agenzia ha denunciato la nullità della sentenza per carenza di motivazione rispetto ai rilievi fiscali ritenuti infondati in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti gli altri motivi, e ha accolto anche il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia e ha rinviato la causa ad altra sezione dello stesso giudice regionale per un nuovo esame e per la regolazione delle spese. Non è stata quindi decisa definitivamente la fondatezza dell’accertamento IVA, ma è stata rilevata la nullità della precedente sentenza per motivazione insufficiente.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Nullità della sentenza per violazione delle norme processuali.
La carenza radicale o apparente della motivazione può comportare la nullità della sentenza e giustificare la cassazione con rinvio.
Art. 118 disposizioni di attuazione del c.p.c.
La motivazione può consistere in una succinta esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione, anche mediante riferimento a precedenti conformi.
La motivazione sintetica o per relationem è ammessa, ma deve comunque consentire di comprendere le ragioni della decisione e di verificare la coerenza logico-giuridica del richiamo.
Art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
Indicazione della succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto.
Anche le sentenze tributarie devono esporre in modo comprensibile i fatti, le questioni controverse e le ragioni della decisione; una motivazione meramente apparente è causa di nullità.
Art. 111 Cost.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
L’obbligo costituzionale di motivazione impone al giudice di rendere percepibile il percorso logico seguito, non essendo sufficiente un rinvio generico alla decisione di primo grado.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per nullità della sentenza o del procedimento.
La Corte può cassare una sentenza sia per errori nell’applicazione della legge sia per vizi processuali che incidono sulla validità della decisione.
Massime di principio
- Una sentenza d’appello può motivare per relationem richiamando la decisione di primo grado, ma deve indicare, anche sinteticamente, perché le argomentazioni del primo giudice sono condivise rispetto ai motivi specifici dell’appello.
- Il semplice richiamo generico alla correttezza della sentenza precedente, senza esporre i fatti, le difese delle parti e le ragioni della conferma, costituisce motivazione apparente e può determinare la nullità della sentenza.
- Il giudice d’appello deve esaminare anche l’appello incidentale e dare conto delle relative questioni; l’omessa considerazione delle doglianze dell’altra parte può comportare la cassazione della decisione.
- La cassazione per vizio di motivazione normalmente non decide il merito della controversia, ma annulla la sentenza e rinvia la causa a un diverso giudice dello stesso grado per una nuova decisione adeguatamente motivata.
- Quando vengono accolti sia il ricorso principale del contribuente sia quello incidentale dell’Amministrazione, il risultato processuale non equivale necessariamente alla vittoria definitiva di una parte sul merito: la controversia viene riaperta davanti al giudice del rinvio.
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