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Sentenza

Sentenza del 11/02/2020 n. 206 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Canone RAI - Cessata detenzione di apparecchi TV - Tardiva comunicazione di cessata detenzione TV.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di intimazione di pagamento per canone RAI relativo agli anni 2005-2014 (più oneri e sanzioni). Il contribuente eccepiva la mancata notifica delle cartelle presupposto e sosteneva di non possedere più l'immobile in Avellino, di risiedere all'estero e di aver cessato la detenzione di apparecchi TV. L'ufficio sosteneva l'avvenuta notifica delle cartelle e l'insussistenza delle prove della disdetta dell'abbonamento da parte del contribuente.

La decisione

In primo grado la CTP di Torino aveva accolto il ricorso per mancata prova da parte dell'ufficio delle notifiche delle cartelle presupposto. In appello la Commissione ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento ad alcune cartelle (n. 0122..8, 0122..1, 0122..3) ai sensi dell'art.4 del DI 119/2018 convertito nella legge 136/2018, e ha accolto l'appello dell'Agenzia nei confronti delle rimanenti cartelle (in particolare 0122.6000 e 0122.4000) ritenendo che le notifiche fossero rituali e che il contribuente non avesse assolto al suo onere probatorio circa la disdetta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Pertanto sono dovute le somme relative alle annualità 2010-2014; spese compensate.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 119/2018, art. 4 (convertito in legge 136/2018)

    ha determinato l'annullamento di alcune cartelle (emesse tra 1/1/2000 e 31/12/2010 per importi inferiori a 1.000 euro), con conseguente cessazione della materia del contendere per le cartelle ricadenti nella fattispecie

  • D.lgs. 546/1992, art. 58, comma 2

    attribuisce all'ufficio l'onere di fornire le notifiche presupposte in giudizio; la mancata produzione documentale rileva a favore del contribuente

  • D.P.R. 600/1973, art. 60

    consente la notifica per irreperibilità all'ultimo indirizzo noto; la prova delle notifiche ex art. 60, purché prodotta, può essere ritenuta rituale e idonea a fondare la pretesa

  • Codice Civile, art. 2697

    fissa l'onere della prova sul soggetto che agisce in giudizio: il contribuente deve provare i fatti che fondano la sua eccezione (es. avvenuta vendita dell'immobile o cessazione della detenzione dell'apparecchio)

  • Normativa e prassi relativa al canone RAI (disdetta tramite raccomandata R.R.)

    la giurisprudenza prevalente richiede che la disdetta dell'abbonamento sia inviata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di spedizione ricavata dal timbro postale determina la decorrenza dell'annullamento dell'abbonamento; l'assenza della ricevuta esonera la prova della disdetta

Massime di principio

  • Il titolare dell'abbonamento ha l'onere di comunicare la cessazione della detenzione dell'apparecchio e, per provarla, deve produrre la raccomandata con ricevuta di ritorno: senza tale prova la disdetta non è dimostrata.
  • La data di spedizione della raccomandata (timbro postale) è quella che determina la decorrenza dell'annullamento dell'abbonamento.
  • La tardiva comunicazione della cessazione non esonera il contribuente dall'obbligo di pagare i canoni dovuti per i periodi anteriori alla disdetta formale.
  • Se l'ufficio non produce la prova documentale delle notifiche delle cartelle presupposto (come richiesto dal D.lgs. 546/1992), il contribuente può ottenere accoglimento del ricorso per carenza di prova delle notifiche.
  • Le notifiche effettuate ex art. 60 DPR (per irreperibilità) sono valide se adeguatamente documentate e prodotte in giudizio; in tal caso ricade sul contribuente l'onere di dimostrare la cessazione dell'obbligo tributario.
  • Prima fase processuale: è fondamentale produrre tutti i documenti probatori in primo grado; documenti nuovi introdotti solo in appello possono essere valutati con limitazioni e non sempre risultano risolutivi.

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