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Ordinanza

Ordinanza n. 1832/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del silenzio rifiuto serbato sulla istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Giustizia amministrativa202600697

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio rifiuto sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto serbato dal Ministero dell'Interno sulla propria istanza volta al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, chiedendo anche, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti con il ricorso, limitandosi a dare atto della domanda cautelare e della natura accelerata del rito avverso il silenzio.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. All'esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, non ha ravvisato prima facie i presupposti per la tutela interinale, poiché non risultavano percepibili profili di irreversibilità del pregiudizio lamentato nelle more dell'udienza camerale di trattazione del ricorso. Il rigetto è stato motivato anche con la connotazione naturalmente accelerata del rito speciale previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata respinta per l'assenza, nella sommaria valutazione, di un pregiudizio irreversibile.

  • art. 31 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del rito relativo alle controversie avverso il silenzio della pubblica amministrazione, caratterizzato da trattazione accelerata.

  • art. 117 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina del rito speciale avverso il silenzio, la cui rapidità ha concorso a escludere la necessità della tutela cautelare interinale.

Massime di principio

  • La tutela cautelare contro il silenzio della pubblica amministrazione può essere negata quando, nella sommaria delibazione, non emerga un pregiudizio irreversibile nelle more dell'udienza camerale, considerata la natura accelerata del rito previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a.
  • Nel rito speciale avverso il silenzio, la sola allegazione di un pregiudizio non irreversibile non è sufficiente a giustificare la tutela cautelare interinale, se la controversia può essere trattata in tempi ravvicinati.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazione

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