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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44652/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo in cui la ricorrente era stata sottoposta a misura cautelare in carcere (poi arresti domiciliari) per il reato di concorso nella detenzione e spaccio di stupefacenti commesso con il figlio. Il fatto provveduto dalla ricorrente: nella perquisizione sarebbe stato lanciato dall'interno un involucro contenente la sostanza stupefacente e la ricorrente, unica persona presente in casa, aveva negato in sede di interrogatorio di garanzia di aver effettuato il lancio e di conoscere l'attività dello spacciamento del figlio; successivamente il figlio ha reso dichiarazione confessoria assumendo la responsabilità e indicando che aveva incaricato la madre di gettare l'involucro. La ricorrente era stata poi assolta con formula "perché il fatto non sussiste" (14/09/2018). La domanda di riparazione è stata rigettata in primo grado (Corte d'appello di Bari) per ritenuta colpa grave della ricorrente che avrebbe contribuito a determinare la falsa apparenza di responsabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Guglielmi, ritenendolo infondato e, al limite, inammissibile. Ha confermato la valutazione della Corte di merito secondo cui le condotte della ricorrente (presenza esclusiva in casa al momento del lancio dell'involucro, negazioni in interrogatorio che hanno rafforzato il sospetto di complicità) integrano elementi di colpa grave o comunque condotte "contigue" alla criminalità del figlio, idonee ad ingenerare nell'Autorità giudiziaria la falsa apparenza di responsabilità. Il rigetto del ricorso è stato seguito dalla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle spese del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; la Corte l'ha interpretata nel senso che il riconoscimento dell'indennizzo è escluso quando il detenuto abbia contribuito con dolo o colpa grave alla restrizione della libertà, anche per comportamenti emersi successivamente.

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (modifica art. 314 c.p.p.)

    La modifica normativa è richiamata per spiegare che il comportamento mendace o reticente dell'indagato in sede di interrogatorio, se causalmente rilevante per l'adozione della misura cautelare, incide sull'accertamento della colpa grave e può ostare al riconoscimento dell'indennizzo.

  • art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente per distinguere il silenzio legittimo (tutele difensive) dalla "falsa prospettazione" o mendacio, che non è equiparabile al silenzio e può assumere rilievo ai fini della verifica della colpa grave.

Massime di principio

  • L'acquittamento nel merito non garantisce automaticamente il diritto alla riparazione: il giudice della riparazione valuta autonomamente se la condotta dell'indagato abbia contribuito, con dolo o colpa grave, a determinare la misura cautelare.
  • Comportamenti extraprocessuali (es. gesti riconducibili all'occultamento dello stupefacente) e comportamenti processuali (es. mendacio o reticenza nell'interrogatorio) possono integrare colpa grave se sono stati causalmente efficaci nell'indurre l'Autorità ad adottare la misura cautelare.
  • Il silenzio esercitato nell'ambito delle facoltà difensive è tutelato; invece la menzogna o la falsa prospettazione di fatti, se rilevanti per la decisione cautelare, possono essere valorizzate negativamente e precludere l'indennizzo.
  • Il giudice della riparazione deve motivare in modo autonomo e preciso, esaminando condotta prima e dopo la privazione della libertà, ma la sua valutazione è vincolata al principio che non si riconosce indennizzo a chi abbia concorso causalmente alla falsa apparenza di responsabilità.
  • Per chi si trovi in situazione analoga: evitare dichiarazioni false o reticenze rilevanti in fase di interrogatorio; documentare e produrre tempestivamente elementi che escludano ogni contiguità con l'attività illecita al fine di impedire che il proprio comportamento sia ritenuto causa della misura cautelare.

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