Cassazione Civile, Ordinanza n. 30830/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
Alcuni comproprietari di un appartamento lamentavano che la proprietaria dell'unità immobiliare sovrastante avesse realizzato un ampliamento con una struttura gravante sulla veranda sottostante di loro proprietà, provocandone lesioni e asseriti rischi di crollo. Chiedevano la rimozione del manufatto e il risarcimento dei danni. La Corte d'appello, in sede di rinvio dopo un precedente intervento della Cassazione, ha rigettato la domanda ritenendo utilizzabili alcuni documenti relativi alla sanatoria edilizia e all'idoneità sismica dell'opera, escludendo la necessità di una nuova consulenza tecnica. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione dell'art. 345 c.p.c. per l'uso di documenti asseritamente prodotti tardivamente senza adeguata motivazione sulla loro indispensabilità; violazione dell'art. 384 c.p.c. per errata delimitazione dell'oggetto del giudizio di rinvio; violazione del giudicato interno ex art. 2909 c.c.; omesso esame di fatti decisivi in relazione alle contestazioni sulla CTU; violazione del D.M. 55/2014 in punto spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse ammesso documenti nuovi sulla base di un giudizio di indispensabilità formulato in modo apodittico e privo di adeguata motivazione, in contrasto con il principio secondo cui l'indispensabilità della nuova produzione documentale deve essere espressamente argomentata in modo da consentire il controllo di legittimità. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
nel testo applicabile ratione temporis, la nuova produzione documentale in appello può essere ammessa solo se ritenuta indispensabile, e tale valutazione deve essere specificamente motivata
art. 384 c.p.c.
invocato dai ricorrenti per sostenere che il giudice di rinvio avrebbe ecceduto i limiti del decisum di cassazione; il motivo è rimasto assorbito
art. 2909 c.c.
invocato per la dedotta violazione del giudicato interno; il motivo è rimasto assorbito
art. 360, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro dei motivi di violazione di legge
art. 360, n. 5, c.p.c.
norma processuale richiamata per il vizio di omesso esame di fatto decisivo
art. 366 c.p.c.
richiamato per il requisito di specificità del ricorso per cassazione, in relazione alla critica sui precedenti documenti
artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
D.M. 55/2014
invocato dai ricorrenti per la liquidazione delle spese di lite
Massime di principio
- Nel regime previgente dell'art. 345 c.p.c., la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile solo se il giudice ne accerti l'indispensabilità con motivazione esplicita e controllabile in cassazione.
- La mera affermazione apodittica dell'indispensabilità di un documento non basta: il giudice deve spiegare in che modo la nuova produzione sia idonea a dissipare l'incertezza sui fatti controversi.
- Se il motivo che sorregge la decisione impugnata viene accolto, i motivi ulteriori che dipendono dalla medesima questione restano assorbiti.
- Nel giudizio di legittimità, le censure che presuppongono precedenti statuizioni di merito devono rispettare il canone di specificità dell'art. 366 c.p.c., riproducendo i passaggi essenziali degli atti o delle decisioni richiamati.
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