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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33825/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'adesione alla definizione agevolata, del pagamento delle somme richieste e della rinuncia al ricorso, dichiarando estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Non sono state liquidate spese, poiché l'agente della riscossione non si è costituito. È stato inoltre escluso l'obbligo del doppio contributo unificato in ragione della rinuncia al ricorso conseguente alla rottamazione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La contribuente, socia di una società unipersonale/ritenuta a ristretta base azionaria, aveva impugnato una cartella esattoriale emessa nei suoi confronti quale conseguenza dell'iscrizione a ruolo di un avviso di accertamento notificato alla società per maggiori redditi non dichiarati relativi all'anno d'imposta 2001. In primo grado la controversia della società e quella della socia erano state riunite e accolte solo parzialmente; in appello la decisione era stata confermata. In cassazione la ricorrente aveva proposto tre motivi, ma nelle more aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, aveva pagato quanto dovuto e aveva depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 6, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193

    definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione

    L'adesione alla definizione agevolata e il successivo pagamento delle somme dovute, accompagnati dalla rinuncia al ricorso, determinano la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.

  • art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016

    La rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata esclude l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La Corte ha valorizzato la memoria depositata ex art. 380-bis.1 c.p.c. con la documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata e la rinuncia al giudizio.

  • art. 6, legge 1° dicembre 2016, n. 225

    La definizione agevolata è stata richiamata nella forma risultante dalla legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016.

Massime di principio

  • L'adesione del contribuente alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, quando sia seguita dal pagamento integrale degli importi dovuti e dalla rinuncia al ricorso, comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio pendente.
  • In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia conseguente a rottamazione, non vi è luogo a statuizione sulle spese se la controparte non si è costituita.
  • La rinuncia al ricorso in cassazione determinata dall'accesso alla definizione agevolata esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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