Cassazione Penale, Ordinanza n. 04679/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Le censure sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio vengono ritenute, rispettivamente, dirette a ottenere una rivalutazione del merito e comunque manifestamente infondate alla luce della motivazione della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi distinti avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 2 aprile 2025. Uno dei ricorrenti contestava la motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità per un reato in materia di stupefacenti e lamentava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. L'altro ricorrente censurava la motivazione della responsabilità per il reato di ricettazione/riciclaggio presupposto (nel testo è richiamato l'art. 648-bis c.p.) sostenendo che il giudice di merito avesse male valutato i fatti; inoltre deduceva il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte osserva che la doglianza sulla responsabilità tendeva a una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, e che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione congrua, fondata sulle modalità del fatto e sulla personalità negativa dell'imputato. Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Corte rileva che la Corte territoriale l'aveva esclusa per il quantitativo non esiguo della sostanza stupefacente.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la Corte di merito esclude la lieve entità in ragione del quantitativo non esiguo della sostanza stupefacente.
La censura sulla ricostruzione del fatto e sulla responsabilità non può tradursi in una rivalutazione del merito in sede di legittimità, se la motivazione del giudice di appello è congrua e immune da vizi logici o giuridici.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se motivato con riferimento a elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, come le modalità del fatto e la personalità negativa dell'imputato; non è necessario confutare tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove sotto criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia logica e giuridicamente corretta.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è adeguatamente motivato quando il giudice valorizza un dato fattuale incompatibile con la lieve entità, come un quantitativo non esiguo della sostanza oggetto del reato.
- Il rigetto delle attenuanti generiche può essere sorretto dal richiamo a pochi elementi ritenuti decisivi, senza necessità di esaminare analiticamente tutte le circostanze favorevoli o sfavorevoli prospettate dalle parti.
- Le doglianze che contestano la valutazione del materiale probatorio sono inammissibili quando mirano a sovrapporre una diversa lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.
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