Cassazione Civile, Sentenza n. 8405/2020 del 30/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (liquidatore; cessionaria)
La controversia
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, i cui risultati erano confluiti in un processo verbale di constatazione del 2004, l’Agenzia delle Dogane emise il 7 novembre 2014 avvisi di pagamento per il recupero, in solido, delle accise sul gasolio che la società cedente avrebbe evaso tra gennaio e aprile 2003. Gli avvisi furono rivolti all’ex liquidatore della società, anche nella qualità di ex socio, e alla società che aveva acquistato un ramo d’azienda. La CTP dell’Aquila riunì i ricorsi: respinse quello della cessionaria e ritenne l’ex liquidatore responsabile soltanto in tale qualità, escludendone la responsabilità come ex socio. La CTR dell’Abruzzo rigettò gli appelli dei contribuenti e quello incidentale dell’Agenzia. L’ex liquidatore censurò la dichiarazione di novità della propria contestazione circa l’applicazione retroattiva dell’art. 36 del D.P.R. n. 602/1973, esteso alle accise soltanto dalla modifica introdotta nel novembre 2014. La cessionaria contestò, tra l’altro, la dichiarazione di novità della censura sull’applicazione dell’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 472/1997; denunciò inoltre l’omesso esame e la motivazione apparente sul rigetto dell’eccezione di prescrizione, sostenendo che gli illeciti tributari accertati non coincidevano con quelli oggetto del procedimento penale; lamentò il difetto di motivazione dell’avviso per mancata allegazione o riproduzione del PVC; sostenne che l’art. 20 del D.Lgs. n. 74/2000 avesse inciso anche sulla prescrizione in materia di accise e ripropose la relativa questione di legittimità costituzionale; infine contestò il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
Per l’ex liquidatore, la Corte ha accolto il primo motivo: la questione dell’inapplicabilità dell’art. 36 del D.P.R. n. 602/1973 alle accise era stata già proposta in primo grado e la censura contro l’efficacia retroattiva della successiva estensione normativa era diretta a contestare una statuizione della sentenza di primo grado, non a introdurre una domanda nuova. Decidendo nel merito, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 36 alle accise sia al momento dei fatti (2003) sia alla data dell’avviso (7 novembre 2014); la modifica del 2014 non poteva operare retroattivamente. Poiché era ormai coperta da giudicato interno l’esclusione della responsabilità dell’interessato quale ex socio, l’avviso, fondato nei suoi confronti unicamente sull’art. 36, è stato annullato. Gli ulteriori motivi proposti da lui sono stati assorbiti. Le spese dei due gradi di merito sono state compensate; l’Agenzia è stata condannata alle spese di cassazione, liquidate in euro 10.000, oltre spese generali, IVA e CPA. Per la cessionaria, è stato accolto il secondo motivo: la contestazione dell’applicabilità dell’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 472/1997 non era nuova, poiché già in primo grado era stata contestata la responsabilità prevista dall’art. 14 e la censura d’appello si rivolgeva contro la specifica statuizione con cui la CTP aveva applicato il comma 4. Non occorreva impugnare anche le argomentazioni di merito inserite dalla CTR dopo la declaratoria d’inammissibilità, perché svolte ad abundantiam. Il terzo motivo, sulla questione di legittimità costituzionale, e l’ottavo, sul raddoppio del contributo unificato, sono stati dichiarati assorbiti. Il quarto e il quinto motivo sulla prescrizione sono stati rigettati: la CTR aveva dato conto, seppur sinteticamente, della coincidenza tra la verifica fiscale e il procedimento penale, mentre la società non aveva indicato con la necessaria specificità i fatti decisivi asseritamente omessi né la sede processuale dei documenti rilevanti. Il sesto motivo sul difetto di motivazione dell’avviso è stato dichiarato inammissibile per mancata produzione o specifica indicazione della sede dell’avviso e per mancata contestazione puntuale dell’accertamento relativo alla conoscenza della verifica da parte della cessionaria. Il settimo motivo è stato rigettato: l’art. 20 del D.Lgs. n. 74/2000 riguarda i reati in materia di imposte sui redditi e IVA e non ha introdotto una regola sul decorso della prescrizione della pretesa tributaria, ma ha escluso un rapporto di pregiudizialità tra processo penale e tributario; la questione costituzionale è stata dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza. La sentenza è stata cassata limitatamente alla posizione della cessionaria, con rinvio alla CTR dell’Abruzzo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 24 e 57 D.Lgs. 546/1992
Nel processo tributario d’appello ricorre una domanda nuova, vietata ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 24 e 57, e dunque un motivo inammissibile, solo nel caso in cui la nuova difesa del contribuente non sia riconducibile all’originaria causa petendi e si fondi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, tali da ampliare l’indagine giudiziaria ed allargare la materia del contendere.
La censura formulata in appello non è nuova quando resta riconducibile alla causa petendi originaria, si fonda sui medesimi fatti e contesta una statuizione della decisione di primo grado, senza ampliare la materia del contendere.
art. 345 c.p.c.
Nel processo tributario d’appello ricorre una domanda nuova, vietata ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 24 e 57, e dunque un motivo inammissibile, solo nel caso in cui la nuova difesa del contribuente non sia riconducibile all’originaria causa petendi e si fondi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, tali da ampliare l’indagine giudiziaria ed allargare la materia del contendere.
La Corte applica il divieto di domande nuove in appello in coordinamento con le norme del processo tributario: non è nuova la difesa che sviluppa la contestazione originaria senza introdurre fatti diversi o ampliare il thema decidendum.
art. 36 D.P.R. 602/1973
In conclusione – risultando coperta da giudicato interno la statuizione della CTR, non impugnata dall’Agenzia, che, respingendo l’appello incidentale, ha escluso che il contribuente fosse tenuto a rispondere dell’obbligazione tributaria quale ex socio della L. Petroli, ed essendo, pertanto, la pretesa erariale fondata unicamente sul disposto dell’art. 36 cit., non applicabile al caso di specie ratione temporis – l’originario ricorso di L.A. va accolto.
Nel caso deciso, l’art. 36 non poteva fondare la responsabilità per accise evase nel 2003, poiché all’epoca e alla data dell’avviso del 7 novembre 2014 la disposizione era applicabile soltanto alle imposte dirette.
art. 11 disp. gen.
In conclusione – risultando coperta da giudicato interno la statuizione della CTR, non impugnata dall’Agenzia, che, respingendo l’appello incidentale, ha escluso che il contribuente fosse tenuto a rispondere dell’obbligazione tributaria quale ex socio della L. Petroli, ed essendo, pertanto, la pretesa erariale fondata unicamente sul disposto dell’art. 36 cit., non applicabile al caso di specie ratione temporis – l’originario ricorso di L.A. va accolto.
In applicazione del principio generale di irretroattività richiamato dalla Corte, la modifica normativa che ha esteso l’art. 36 alle accise non si applica a fatti e avvisi anteriori, in mancanza di una previsione retroattiva.
art. 14 D.Lgs. 472/1997
Va pertanto esclusa la novità del motivo di appello con il quale X Fuel ha negato che ricorresse l’ipotesi regolata dal predetto comma 4: come già si è osservato in sede di esame del primo motivo di ricorso, la doglianza era infatti rivolta avverso una specifica statuizione contenuta nella sentenza di primo grado e non modificava nè l’oggetto sostanziale della contestazione (inapplicabilità del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14), nè i fatti posti a suo fondamento.
La censura sull’applicabilità del comma 4 non è nuova quando contesta la qualificazione giuridica già adottata in primo grado nell’ambito della contestazione originaria della responsabilità del cessionario e non modifica i fatti né l’oggetto della controversia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Spettava dunque alla ricorrente di indicare i fatti storici decisivi (ovvero idonei a condurre all’accoglimento della censura) che il giudice d’appello avrebbe omesso di esaminare, non potendo il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consistere nel mero, mancato esame di risultanze istruttorie.
La denuncia di omesso esame richiede l’indicazione di uno specifico fatto storico decisivo non esaminato; non è sufficiente lamentare il mancato esame di risultanze istruttorie.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
X Fuel, contravvenendo al disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, ha invece totalmente omesso sia di precisare quali fossero i fatti accertati dalla G.d.F e quali i reati ascritti ad L.A., chiarendo perchè il procedimento penale a carico di quest’ultimo non poteva ritenersi fondato sulla verifica eseguita presso lo stabilimento della L. Petroli, sia di indicare l’esatta sede processuale in cui sono stati prodotti il pvc e la sentenza penale (o altro documento) contenente l’elenco dei capi di imputazione: risulta pertanto precluso a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti di causa, di verificare la fondatezza dell’assunto della società.
Il ricorso per cassazione deve specificare i fatti rilevanti e indicare la precisa sede processuale degli atti e documenti invocati; in difetto, la Corte non può verificarne direttamente il contenuto.
art. 7 L. 212/2000
Il sesto motivo è, del pari, inammissibile, avendo la ricorrente omesso di allegare al ricorso o di indicare l’esatta sede processuale in cui è stato prodotto l’avviso di cui lamenta il difetto di motivazione, nonchè di contestare specificamente l’accertamento della CTR secondo cui, stante la coincidenza della compagine societaria, essa doveva necessariamente essere a conoscenza della verifica fiscale eseguita a carico di L. Petroli.
La censura relativa alla motivazione dell’avviso è inammissibile se il ricorrente non produce o non localizza l’atto contestato e non si confronta specificamente con l’accertamento di fatto posto a fondamento della decisione.
art. 15, comma 3, D.Lgs. 504/1995
La CTR ha affermato che “il procedimento penale… è derivato proprio dalla verifica e dal relativo processo verbale della Guardia di Finanza da cui è scaturito l’accertamento tributario oggetto del presente procedimento”: ha dunque dato conto, se pur sinteticamente, dell’accertamento in fatto compiuto, sulla cui scorta ha respinto il motivo d’appello con il quale X Fuel aveva dedotto, a fondamento dell’eccezione di prescrizione, la diversità degli illeciti sui quali si fondava l’avviso impugnato rispetto a quelli per i quali l’ex socio e liquidatore di L. Petroli era stato rinviato a giudizio.
La disposizione sul termine di prescrizione delle accise, la cui interruzione è collegata all’esercizio dell’azione penale, è stata applicata dalla CTR sulla base dell’accertata derivazione del procedimento penale dalla stessa verifica fiscale. La Corte ha respinto le censure processuali rivolte contro tale accertamento.
art. 20 D.Lgs. 74/2000
Il settimo motivo è infondato, posto che il D.Lgs. n. 74 del 2000, detta, pacificamente, la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e non anche in materia di accise e che, in ogni caso, attraverso tale decreto, art. 20, il legislatore non ha introdotto alcuna nuova regola in tema di decorso della prescrizione della pretesa erariale, ma si è limitato ad escludere che fra il procedimento penale e quello tributario possa ritenersi sussistente un rapporto di pregiudizialità tale da giustificare la sospensione del secondo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., sino all’esito del primo.
L’art. 20 disciplina l’autonomia tra procedimento penale e tributario e impedisce di ravvisare tra essi una pregiudizialità che comporti la sospensione del giudizio tributario; non modifica il decorso della prescrizione della pretesa erariale e non si estende alle accise.
art. 295 c.p.c.
Il settimo motivo è infondato, posto che il D.Lgs. n. 74 del 2000, detta, pacificamente, la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e non anche in materia di accise e che, in ogni caso, attraverso tale decreto, art. 20, il legislatore non ha introdotto alcuna nuova regola in tema di decorso della prescrizione della pretesa erariale, ma si è limitato ad escludere che fra il procedimento penale e quello tributario possa ritenersi sussistente un rapporto di pregiudizialità tale da giustificare la sospensione del secondo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., sino all’esito del primo.
La sospensione necessaria del processo tributario non consegue alla mera pendenza del procedimento penale, poiché tra i due giudizi non sussiste il rapporto di pregiudizialità indicato dalla Corte.
art. 336, comma 1, c.p.c.
L’ottavo motivo è assorbito” atteso che la cassazione della sentenza travolge, in virtù dell’effetto espansivo interno ex art. 336 c.p.c., comma 1, i capi accessori (Cass., Sez. I, 25 agosto 2017, n. 20399), tra cui quello relativo al raddoppio del contributo unificato.
La cassazione della sentenza determina l’effetto espansivo interno sui capi accessori dipendenti, compresa la statuizione sul raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario d’appello una censura non è nuova quando resta nell’ambito dell’originaria causa petendi, si fonda sui fatti già dedotti e mira a contestare una statuizione della decisione di primo grado, senza ampliare l’indagine giudiziaria o la materia del contendere.
- L’art. 36 del D.P.R. n. 602/1973, nella disciplina applicabile prima della modifica del 2014, non fonda la responsabilità del liquidatore per accise; in assenza di una previsione espressa, l’estensione normativa successiva non opera retroattivamente.
- La censura d’appello con cui si contesta l’applicazione di una specifica disposizione sulla responsabilità del cessionario non è nuova se sviluppa l’impugnazione originaria della responsabilità prevista dalla medesima norma e non altera fatti e oggetto della controversia.
- Quando il giudice dichiara inammissibile una censura e svolge poi argomentazioni sul merito soltanto ad abundantiam, l’impugnazione può rivolgersi alla sola statuizione pregiudiziale: non sussiste onere o interesse a censurare anche quelle argomentazioni di merito.
- Il vizio di omesso esame richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo effettivamente trascurato; la doglianza non può limitarsi al mancato esame di risultanze istruttorie.
- Nel ricorso per cassazione, la parte che invoca atti o documenti deve indicarne il contenuto rilevante e la precisa collocazione processuale, così da consentire alla Corte di verificarli senza accesso diretto al fascicolo.
- L’art. 20 del D.Lgs. n. 74/2000 esclude la pregiudizialità tra processo penale e tributario tale da comportare la sospensione del secondo, ma non modifica la prescrizione della pretesa tributaria né si applica alle accise.
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