Cassazione Penale, Ordinanza n. 06393/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che i motivi proposti fossero generici e privi di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda due imputati che hanno impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Catania del 3 aprile 2025. Dai ricorsi emerge che il primo motivo del ricorso di uno dei due ricorrenti e l'unico motivo dell'altro erano formulati in modo del tutto generico, senza un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata, limitandosi a richiami astratti ai principi sulla motivazione delle sentenze. Per uno dei ricorrenti vi era anche un secondo motivo, parimenti generico, con cui si contestava il diniego delle attenuanti generiche e la conferma della recidiva, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza di appello. La Corte ha quindi rilevato la totale aspecificità dei motivi, tale da integrare il vizio di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
La genericità o aspecificità dei motivi di ricorso, quando manca un effettivo confronto con la decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 591 c.p.p.
La Corte richiama la disciplina dell'inammissibilità dell'impugnazione per motivi non specifici o non correlati alla sentenza gravata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e correlati alle argomentazioni della sentenza impugnata; non è sufficiente una mera collazione di principi astratti sulla motivazione.
- La genericità del motivo ricorre non solo quando la censura è indeterminata, ma anche quando manca ogni confronto con le rationes decidendi della decisione censurata.
- La contestazione del diniego delle attenuanti generiche o della conferma della recidiva richiede una critica puntuale alla motivazione della sentenza di merito; lamentele meramente assertive non sono idonee a fondare il ricorso.
- La proposizione di motivi aspecifici determina l'inammissibilità del ricorso e legittima la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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