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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00284/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni macchinisti volta a ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole del CCNL mobilità e attività ferroviarie e del contratto collettivo aziendale che, nel disciplinare la retribuzione dovuta durante le ferie, escludevano dal computo alcune voci economiche: l'incentivo per attività di condotta, il compenso per giornate di riserva e l'indennità per assenza dalla residenza. I lavoratori chiedevano anche la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate dal gennaio 2013 al dicembre 2018. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo che tali emolumenti, in quanto collegati alle ordinarie modalità della prestazione e allo status professionale dei dipendenti, dovessero essere corrisposti anche durante le ferie per evitare un effetto dissuasivo sul godimento del diritto al riposo annuale. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 7 della direttiva 2003/88/CE, 10 d.lgs. 66/2003, 36 Cost. e 2109 c.c., sostenendo che l'interpretazione della Corte di giustizia sul concetto di ferie retribuite non fosse automaticamente trasponibile al diritto interno; 2) violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 c.c. e dell'art. 20, comma 3, del CCA Trenord, per avere la sentenza incluso voci che il contratto collettivo non ricomprendeva nella retribuzione feriale; 3) violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e, in via subordinata, richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, contestando il criterio adottato dalla Corte territoriale per valutare l'idoneità dissuasiva della riduzione retributiva; 4) violazione degli artt. 2948 c.c. e 18 l. 300/1970, per avere la Corte d'appello fatto decorrere la prescrizione dei crediti dalla cessazione del rapporto anziché dalla loro maturazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue censure. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, osservando che la nozione di retribuzione feriale va interpretata alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo cui il lavoratore deve percepire durante le ferie un trattamento sostanzialmente equiparabile a quello ordinario, tale da non dissuaderlo dal fruire del riposo annuale. Ha considerato corretta la valutazione compiuta dal giudice di merito, che aveva accertato la natura continuativa e non meramente occasionale delle voci escluse e la loro incidenza non residuale sulla retribuzione mensile. Ha inoltre escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale, poiché la questione era già stata più volte decisa dalla Corte di giustizia e la valutazione concreta della rilevanza delle singole indennità spetta al giudice nazionale. È stato poi respinto anche il motivo sulla prescrizione, richiamando l'orientamento secondo cui, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dopo le modifiche normative del 2012 e del 2015, la prescrizione dei crediti decorre dalla cessazione del rapporto per i diritti non già prescritti all'entrata in vigore della l. n. 92/2012. La società è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario e con applicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7 Direttiva 2003/88/CE

    la retribuzione delle ferie deve essere tale da non dissuadere il lavoratore dal godimento del riposo annuale e può comprendere emolumenti collegati alle mansioni e allo status professionale

  • art. 10 d.lgs. 66/2003

    norma interna di attuazione da leggere in coerenza con la disciplina unionale sulle ferie retribuite

  • art. 36 Cost.

    serve a fondare il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente anche nel periodo feriale

  • art. 2109 c.c.

    la disciplina delle ferie va coordinata con il principio della retribuzione feriale non penalizzante

  • art. 20, terzo comma CCA Trenord

    non impedisce l'inclusione, nella retribuzione feriale, di voci economicamente correlate alla prestazione ordinaria secondo l'interpretazione accolta dalla Corte di merito

  • art. 31, sesto comma CCNL mobilità e attività ferroviarie del 20 luglio 2012

    clausola collettiva oggetto di censura per l'esclusione di alcune voci dalla retribuzione feriale, ritenuta nulla nei gradi di merito

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    consente il rinvio per relationem alla motivazione di precedenti conformi

  • art. 380bis1 c.p.c.

    regola il procedimento in camera di consiglio con motivazione riservata

  • art. 2948 c.c.

    il termine prescrizionale dei crediti retributivi, nei rapporti di lavoro in esame, decorre dalla cessazione del rapporto

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, qui identificato con la cessazione del rapporto per i crediti non già prescritti

  • art. 18 legge 300/1970

    la sua modifica ha inciso sulla stabilità del rapporto, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro

  • legge 92/2012

    ha modificato il regime di tutela del rapporto di lavoro, incidendo sulla decorrenza della prescrizione

  • d.lgs. 23/2015

    richiamato insieme alla l. 92/2012 quale intervento che ha modificato il regime di stabilità del rapporto

  • art. 13 comma 1quater d.p.r. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti

  • art. 7 Direttiva 93/104/CE

    richiamata come antecedente della direttiva 2003/88/CE, poi codificata in quest'ultima

  • art. 7 Direttiva 2000/34/CE

    richiamata nel quadro delle fonti eurounitarie pregresse in materia di orario di lavoro e ferie

  • art. 28 punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie

    richiamato per qualificare come ordinarie le attività cui si collegavano gli incentivi esclusi dalla retribuzione feriale

Massime di principio

  • La retribuzione dovuta durante le ferie annuali deve essere interpretata in modo conforme alla disciplina eurounitaria, così da garantire al lavoratore un importo sostanzialmente equivalente a quello ordinario e da non dissuaderlo dal godimento effettivo del riposo.
  • Devono essere inclusi nel computo della retribuzione feriale gli emolumenti che presentano un collegamento con le mansioni svolte e con lo status professionale del lavoratore, quando abbiano carattere continuativo e incidano in modo non meramente marginale sul trattamento economico complessivo.
  • La verifica se la mancata corresponsione di una specifica voce retributiva durante le ferie sia idonea a produrre un effetto dissuasivo è valutazione di merito, sindacabile in cassazione nei limiti propri del controllo di legittimità.
  • Non è necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione interpretativa sia già stata risolta da precedenti vincolanti e la controversia richieda soprattutto una valutazione del caso concreto riservata al giudice nazionale.
  • Nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, per i crediti retributivi non già prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, venuto meno il presupposto di stabilità del vincolo lavorativo che giustificava la decorrenza in corso di rapporto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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