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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17948/2024 del 28/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato, dinanzi alla Commissione tributaria regionale, la sentenza che aveva rigettato il suo appello contro una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2008, concernente imposte dirette, IVA e sanzioni. In sede di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., la CTR aveva accolto il rimedio rescissorio ma poi aveva nuovamente rigettato l'appello nel merito, ritenendo generiche e non provate le allegazioni circa il preteso comportamento fraudolento della professionista incaricata della contabilità e della trasmissione della dichiarazione, comportamento che la società assumeva idoneo a escludere o attenuare la responsabilità sanzionatoria. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che la commercialista aveva commesso gravi errori nella compilazione della dichiarazione, indicando ricavi superiori a quelli effettivi, che era stato avviato un procedimento penale e disciplinare a suo carico e che il mancato rilascio della documentazione contabile aveva impedito alla società di esercitare il controllo dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui, in materia di sanzioni amministrative tributarie, l'esclusione della responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo richiede che il contribuente dimostri l'assenza assoluta di colpa e un'ignoranza incolpevole non superabile con l'ordinaria diligenza. Ha ribadito che il mero affidamento a un professionista non libera il contribuente dagli obblighi fiscali, essendo necessario provare anche un comportamento fraudolento del professionista, idoneo a mascherare l'inadempimento e a rendere impossibile il controllo. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto che la società non aveva indicato elementi concreti idonei a dimostrare la fraudolenza del comportamento della commercialista; la semplice denuncia o la pendenza di procedimenti a suo carico non bastavano. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Viene richiamato come base del ricorso per revocazione proposto davanti al giudice tributario regionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997

    In materia di sanzioni tributarie, l'esclusione della responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo richiede la prova, da parte del contribuente, dell'assenza assoluta di colpa e di un'ignoranza incolpevole non superabile con l'ordinaria diligenza.

  • art. 6 d.lgs. n. 472 del 1997

    È richiamato congiuntamente all'art. 5 nel motivo di ricorso, ma la Corte risolve la controversia ribadendo che l'esimente richiede prova rigorosa della non imputabilità del comportamento.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.

  • legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    È richiamata quale disposizione che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 il comma 1 quater dell'art. 13.

Massime di principio

  • In tema di sanzioni tributarie, la responsabilità del contribuente è esclusa solo se egli prova in modo specifico e rigoroso l'assenza assoluta di colpa, cioè un'ignoranza incolpevole dei presupposti dell'illecito non superabile con l'ordinaria diligenza.
  • L'affidamento a un commercialista o a un altro professionista non esonera il contribuente dagli obblighi fiscali: permane un dovere di vigilanza sull'esecuzione dell'incarico e sulla corretta trasmissione/compilazione degli adempimenti.
  • Per andare esente da sanzioni per fatto del professionista non basta la mera denuncia penale o disciplinare; occorre allegare e provare circostanze concrete che dimostrino un comportamento fraudolento idoneo a occultare l'inadempimento e a rendere non esigibile il controllo del mandante.
  • Le valutazioni di fatto del giudice di merito sulla mancanza di prova della fraudolenza o della mancanza di colpa non sono censurabili in cassazione se sorrette da motivazione coerente e non illogica.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative tributarieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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