Sentenza del 23/05/2019 n. 3175 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - CESSIONE D'AZIENDA - IMPOSTA PROPORZIONALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'atto è stato qualificato come cessione d'azienda soggetta a imposta di registro in misura proporzionale. Tuttavia, ai fini delle imposte dirette, l'assegnazione dell'azienda al socio superstite, quando avviene in conseguenza dello scioglimento della società tra eredi entro cinque anni dall'apertura della successione mortis causa, opera in regime di neutralità fiscale e non determina una plusvalenza imponibile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda il trattamento fiscale dell'atto con cui viene sciolta una società di fatto costituita tra eredi e l'azienda sociale viene assegnata a uno degli eredi, in particolare sotto il profilo dell'imposta di registro e delle imposte dirette.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro applicabile alla cessione d'azienda
imposta di registro in misura proporzionale
Lo scioglimento della società di fatto tra eredi con assegnazione dell'azienda a uno di essi è trattato, ai fini dell'imposta di registro, come una cessione d'azienda soggetta a imposizione proporzionale.
Disciplina delle imposte dirette relativa all'assegnazione dell'azienda in caso di successione mortis causa
entro cinque anni dall'apertura della successione mortis causa
L'assegnazione dell'azienda al socio superstite, effettuata entro il termine indicato e derivante dallo scioglimento della società tra eredi, è fiscalmente neutrale e non comporta il realizzo di una plusvalenza imponibile.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione dell'operazione può dipendere dagli effetti sostanziali dell'atto: lo scioglimento di una società di fatto con trasferimento dell'azienda a un socio può essere assimilato a una cessione d'azienda e scontare l'imposta proporzionale.
- La qualificazione ai fini dell'imposta di registro non determina automaticamente lo stesso trattamento ai fini delle imposte dirette; la medesima operazione può essere onerosa per un tributo e fiscalmente neutrale per un altro.
- Quando l'assegnazione dell'azienda deriva da una successione ereditaria e avviene entro il termine previsto, occorre verificare l'applicabilità del regime di neutralità fiscale e l'assenza di plusvalenza imponibile.
- Per valutare casi analoghi sono essenziali la natura dell'organizzazione tra gli eredi, l'effettivo trasferimento dell'azienda, la data di apertura della successione e il rispetto del termine quinquennale.
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