Sentenza del 16/10/2017 n. 1407 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Tributi locali - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (Tarsu) - Prescrizione del diritto di credito erariale - Termine - Interruzione - Proposizione di ricorso gerarchico - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi della prescrizione è stata accolta. Il diritto dell’ente alla riscossione della TARSU deve essere esercitato entro il termine ordinario decennale; tale termine non è interrotto dal ricorso gerarchico presentato dal contribuente, poiché l’atto proviene dal soggetto che eccepisce la prescrizione e non dal titolare del credito. In assenza di validi atti interruttivi dell’ente entro il termine, la pretesa tributaria risulta prescritta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la prescrizione del diritto dell’ente alla riscossione della TARSU. Il contribuente sosteneva che fosse decorso il termine decennale previsto dall’art. 2946 c.c. senza che il titolare del credito avesse compiuto validi atti di riscossione o di costituzione in mora. È stato inoltre chiarito che il ricorso gerarchico presentato dal contribuente non può interrompere la prescrizione: l’interruzione può derivare soltanto da un atto del titolare del diritto prescritto e, comunque, il ricorso gerarchico ha natura amministrativa e non rientra tra gli atti interruttivi previsti dall’art. 2943 c.c.
Norme richiamate
Art. 2946 del codice civile
Il diritto si estingue per prescrizione con il decorso di dieci anni.
Il diritto dell’ente alla riscossione della TARSU è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale, salvo diversa specifica previsione normativa.
Art. 2943 del codice civile
La prescrizione può essere interrotta da atti idonei, tra cui la costituzione in mora o la domanda giudiziale, provenienti dal titolare del diritto. Un ricorso gerarchico, in quanto atto amministrativo e non giurisdizionale, non produce di per sé effetto interruttivo.
Massime di principio
- Per i crediti TARSU soggetti al termine ordinario, l’ente deve compiere un valido atto di riscossione o di costituzione in mora entro dieci anni dalla scadenza del credito.
- L’interruzione della prescrizione richiede un atto proveniente dal creditore o titolare del diritto, non dal contribuente che intende far valere la prescrizione.
- La presentazione di un ricorso amministrativo o gerarchico da parte del contribuente non equivale, di regola, a un riconoscimento del debito e non interrompe la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c.
- In una controversia analoga occorre verificare la data di scadenza del tributo, la data e il contenuto degli atti notificati dall’ente e la loro effettiva idoneità a interrompere la prescrizione.
- La prescrizione può essere esclusa solo se l’ente dimostra di avere notificato tempestivamente un atto valido di riscossione o di costituzione in mora.
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