Ordinanza n. 386/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Firenze ha revocato il suo permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, chiedendone anche la sospensione cautelare. Nella prospettazione del ricorrente, l'Amministrazione avrebbe omesso di valutare significativi e attuali legami familiari. Il TAR ha rilevato, in sede di cognizione sommaria, che il provvedimento impugnato evidenzia numerosi e circostanziati indici di pericolosità sociale del cittadino straniero. Il ricorrente, inoltre, non ha fornito prova della sussistenza di significativi e attuali legami familiari idonei a incidere sulla valutazione amministrativa.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che il ricorso non apparisse suscettibile di esito favorevole alla luce della valutazione sommaria propria della fase cautelare. In particolare, la presenza nel provvedimento di numerosi e circostanziati indici di pericolosità sociale e la mancata prova di legami familiari significativi e attuali hanno escluso la sussistenza dei presupposti per la sospensione previsti dall'art. 55 c.p.a. Il giudizio di merito non è stato definito: il TAR ha disposto un adempimento istruttorio a carico dell'Amministrazione dell'Interno, ordinando la produzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione o pubblicazione dell'ordinanza, di una relazione documentata sulla situazione completa delle pendenze penali del ricorrente e su tutte le sentenze penali emesse nei suoi confronti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
non sussistono pertanto i presupposti stabiliti dall’art. 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare
La tutela cautelare è stata negata perché, nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, il ricorso non appariva favorevolmente valutabile e non risultavano integrati i presupposti per la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la presenza nel provvedimento di revoca del permesso di soggiorno di numerosi e circostanziati indici di pericolosità sociale può escludere il fumus di fondatezza del ricorso, ove il ricorrente non dimostri elementi contrari idonei a incidere sulla valutazione amministrativa.
- La dedotta pretermissione dei legami familiari non è sufficiente a sostenere la domanda cautelare quando il cittadino straniero non provi la sussistenza di legami familiari significativi e attuali.
- Il rigetto della domanda cautelare non preclude la prosecuzione del giudizio di merito né impedisce al giudice di disporre acquisizioni istruttorie necessarie a ricostruire compiutamente la situazione penale dell'interessato.
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