Cassazione Penale, Sentenza n. 23939/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha condannati per reati connessi a un contesto di criminalità organizzata. MIRENGO censura l'aumento di pena ex art. 81 c.p. per reati satelliti e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando carenza motivazionale e mancato riconoscimento della giovane età e del buon comportamento processuale. CANDELA deduce invece l'erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità) alla luce delle modifiche normative successive ("riforma Cartabia"), sostenendo che la nuova soglia edittale più favorevole dovrebbe trovare applicazione retroattiva; contesta altresì il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
Il ricorso di MIRENGO è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto adeguata e congrua la motivazione sui maggioratori applicati (grava la condotta e il contesto mafioso) e ha ritenuto legittima la valutazione negativa sulla concessione delle attenuanti generiche, cui la giovane età è risultata recessiva rispetto agli altri elementi. MIRENGO è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende. Il ricorso di CANDELA è stato rigettato come infondato: la Corte ha riconosciuto la retroattività delle modifiche all'art. 131-bis e la possibilità per la Cassazione di valutare d'ufficio l'istituto quando i fatti accertati lo consentono, ma ha escluso l'applicabilità nel caso concreto per la manifesta gravità e reiterazione delle condotte (atti intimidatori in ambito camorristico) e per i precedenti penali; di conseguenza il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato come norma sulla concorrente partecipazione al reato; utilizzato nella ricostruzione della responsabilità collettiva.
art. 81 c.p.
Norma sui criteri per la determinazione della pena e per gli aumenti: la Corte ha ritenuto motivati e proporzionati i piccoli aumenti per i reati-satellite, valutando gravità della condotta e contesto mafioso.
art. 611 c.p.
Norma richiamata nell'ambito delle imputazioni originarie (in concorso con altre condotte); inserita nella ricostruzione del fatto.
art. 416-bis.1 c.p.
Aggravante collegata all'agevolazione e al metodo mafioso: la Corte ha ritenuto che la contestazione di tale circostanza rafforzi la gravità degli atti e giustifichi il diniego di attenuanti e la maggiore severità della pena.
art. 377-bis c.p.
Norma sulla riqualificazione richiesta in appello (reati contro la pubblica fede/atti idonei a ostacolare collaborazioni); la Corte ha operato la riqualificazione ai sensi di tale articolo.
art. 56 c.p.
Richiamato nella riqualificazione e nel concorso di reati (tentativo), considerato ai fini del calcolo edittale.
art. 131-bis c.p.
Norma sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte conferma che le modifiche legislative (riforma Cartabia) operano retroattivamente e che la Cassazione può valutare d'ufficio la loro applicabilità, ma nel caso concreto la fattispecie non rientra nella particolare tenuità dato il quadro fattuale e la gravità.
art. 129 c.p.p.
Norma processuale richiamata in relazione alla declaratoria di non punibilità: la sentenza afferma che la Cassazione può dichiarare d'ufficio la causa di non punibilità quando i fatti accertati lo consentono.
art. 2 c.p.
Richiamato in relazione ai principi generali penali (irretroattività/retroattività della norma più favorevole); utilizzato nella discussione sull'applicazione retroattiva delle modifiche.
art. 62-bis c.p.
Norma sulle attenuanti per la collaborazione o altre circostanze; contestata nei motivi ma la Corte ha ritenuto il diniego delle attenuanti generiche congruamente motivato.
art. 133 c.p.
Norma sulla determinazione della pena: i ricorrenti contestavano la motivazione sulla quantificazione della pena e sulle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto le valutazioni di merito corrette.
art. 620, comma 1, lett. i) c.p.p.
Norma che consente alla Cassazione di annullare senza rinvio quando ricorre causa di non punibilità accertabile direttamente: richiamata per spiegare la possibilità di dichiarare d'ufficio l'esclusione della punibilità.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("riforma Cartabia")
La modifica normativa che ha inciso su art. 131-bis è ritenuta applicabile retroattivamente in senso più favorevole; la Corte però ha precisato che l'applicazione dipende dalla concreta valutazione dei fatti e non è automatica.
d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28
Riferimento giurisprudenziale per analogia storica sull'applicazione retroattiva di istituti processuali e di non punibilità: utilizzato a supporto del principio che la Cassazione può valutare l'istituto in sede di legittimità.
Massime di principio
- Le valutazioni sulla congruità di piccoli aumenti di pena per reati satelliti possono essere adeguatamente motivate con un richiamo sintetico agli indicatori essenziali (gravità della condotta e contesto criminoso), senza necessità di dettagli sproporzionati quando l'incremento è modesto.
- Le modifiche favorevoli all'imputato dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità) operano in linea di principio retroattivamente; la Corte di cassazione può valutare d'ufficio l'applicabilità dell'istituto se i fatti accertati nella decisione di merito permettono una conclusione certa, annullando senza rinvio se ricorrono i presupposti.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso alla valutazione concreta dei giudici di merito: gravità oggettiva della condotta, modalità esecutive e contesto organizzato possono prevalere su elementi attenuanti come la giovane età o il buon comportamento processuale.
- Le questioni di fatto e la rivalutazione prudenziale degli elementi probatori non sono sindacabili in sede di legittimità se consistono in mero dissenso rispetto alla valutazione dei giudici di merito.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato a pagare le spese processuali e, in assenza di esonero, una somma alla Cassa delle ammende.
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