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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23939/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha condannati per reati connessi a un contesto di criminalità organizzata. MIRENGO censura l'aumento di pena ex art. 81 c.p. per reati satelliti e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando carenza motivazionale e mancato riconoscimento della giovane età e del buon comportamento processuale. CANDELA deduce invece l'erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità) alla luce delle modifiche normative successive ("riforma Cartabia"), sostenendo che la nuova soglia edittale più favorevole dovrebbe trovare applicazione retroattiva; contesta altresì il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

Il ricorso di MIRENGO è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto adeguata e congrua la motivazione sui maggioratori applicati (grava la condotta e il contesto mafioso) e ha ritenuto legittima la valutazione negativa sulla concessione delle attenuanti generiche, cui la giovane età è risultata recessiva rispetto agli altri elementi. MIRENGO è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende. Il ricorso di CANDELA è stato rigettato come infondato: la Corte ha riconosciuto la retroattività delle modifiche all'art. 131-bis e la possibilità per la Cassazione di valutare d'ufficio l'istituto quando i fatti accertati lo consentono, ma ha escluso l'applicabilità nel caso concreto per la manifesta gravità e reiterazione delle condotte (atti intimidatori in ambito camorristico) e per i precedenti penali; di conseguenza il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma sulla concorrente partecipazione al reato; utilizzato nella ricostruzione della responsabilità collettiva.

  • art. 81 c.p.

    Norma sui criteri per la determinazione della pena e per gli aumenti: la Corte ha ritenuto motivati e proporzionati i piccoli aumenti per i reati-satellite, valutando gravità della condotta e contesto mafioso.

  • art. 611 c.p.

    Norma richiamata nell'ambito delle imputazioni originarie (in concorso con altre condotte); inserita nella ricostruzione del fatto.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Aggravante collegata all'agevolazione e al metodo mafioso: la Corte ha ritenuto che la contestazione di tale circostanza rafforzi la gravità degli atti e giustifichi il diniego di attenuanti e la maggiore severità della pena.

  • art. 377-bis c.p.

    Norma sulla riqualificazione richiesta in appello (reati contro la pubblica fede/atti idonei a ostacolare collaborazioni); la Corte ha operato la riqualificazione ai sensi di tale articolo.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato nella riqualificazione e nel concorso di reati (tentativo), considerato ai fini del calcolo edittale.

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte conferma che le modifiche legislative (riforma Cartabia) operano retroattivamente e che la Cassazione può valutare d'ufficio la loro applicabilità, ma nel caso concreto la fattispecie non rientra nella particolare tenuità dato il quadro fattuale e la gravità.

  • art. 129 c.p.p.

    Norma processuale richiamata in relazione alla declaratoria di non punibilità: la sentenza afferma che la Cassazione può dichiarare d'ufficio la causa di non punibilità quando i fatti accertati lo consentono.

  • art. 2 c.p.

    Richiamato in relazione ai principi generali penali (irretroattività/retroattività della norma più favorevole); utilizzato nella discussione sull'applicazione retroattiva delle modifiche.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle attenuanti per la collaborazione o altre circostanze; contestata nei motivi ma la Corte ha ritenuto il diniego delle attenuanti generiche congruamente motivato.

  • art. 133 c.p.

    Norma sulla determinazione della pena: i ricorrenti contestavano la motivazione sulla quantificazione della pena e sulle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto le valutazioni di merito corrette.

  • art. 620, comma 1, lett. i) c.p.p.

    Norma che consente alla Cassazione di annullare senza rinvio quando ricorre causa di non punibilità accertabile direttamente: richiamata per spiegare la possibilità di dichiarare d'ufficio l'esclusione della punibilità.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("riforma Cartabia")

    La modifica normativa che ha inciso su art. 131-bis è ritenuta applicabile retroattivamente in senso più favorevole; la Corte però ha precisato che l'applicazione dipende dalla concreta valutazione dei fatti e non è automatica.

  • d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28

    Riferimento giurisprudenziale per analogia storica sull'applicazione retroattiva di istituti processuali e di non punibilità: utilizzato a supporto del principio che la Cassazione può valutare l'istituto in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Le valutazioni sulla congruità di piccoli aumenti di pena per reati satelliti possono essere adeguatamente motivate con un richiamo sintetico agli indicatori essenziali (gravità della condotta e contesto criminoso), senza necessità di dettagli sproporzionati quando l'incremento è modesto.
  • Le modifiche favorevoli all'imputato dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità) operano in linea di principio retroattivamente; la Corte di cassazione può valutare d'ufficio l'applicabilità dell'istituto se i fatti accertati nella decisione di merito permettono una conclusione certa, annullando senza rinvio se ricorrono i presupposti.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso alla valutazione concreta dei giudici di merito: gravità oggettiva della condotta, modalità esecutive e contesto organizzato possono prevalere su elementi attenuanti come la giovane età o il buon comportamento processuale.
  • Le questioni di fatto e la rivalutazione prudenziale degli elementi probatori non sono sindacabili in sede di legittimità se consistono in mero dissenso rispetto alla valutazione dei giudici di merito.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato a pagare le spese processuali e, in assenza di esonero, una somma alla Cassa delle ammende.

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