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Sentenza

Sentenza del 27/12/2019 n. 34486 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il diniego del rimborso IVA richiesto dalla cooperativa per l'acquisto di dieci unità immobiliari destinate ad attività turistico-ricettiva. L'Agenzia aveva inizialmente prospettato l'indetraibilità oggettiva dell'IVA relativa a immobili abitativi e, successivamente, pur riconoscendo che gli immobili erano beni strumentali destinati all'attività d'impresa, aveva negato il rimborso ritenendo che l'operazione costituisse una cessione di azienda, soggetta a imposta di registro, anziché una cessione di singoli immobili soggetta a IVA. La CTR aveva ritenuto decisivi il contenuto dell'atto, l'assenza di attrezzature, suppellettili, contratti, debiti, crediti, dipendenti, autorizzazioni o licenze e la mancata precedente attività alberghiera della venditrice. L'Agenzia ha impugnato la decisione in Cassazione per extrapetizione, violazione delle norme sull'IVA e sull'onere della prova, omesso esame di fatti decisivi e erronea qualificazione dell'operazione come vendita di immobili anziché cessione di azienda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il motivo di extrapetizione, poiché la qualificazione dell'operazione rientrava nel thema decidendum del giudizio sul diniego di rimborso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per novità delle questioni e difetto di autosufficienza, il terzo per la regola della doppia conforme e il quarto perché mirava a ottenere una non consentita rivalutazione dei fatti. È stata confermata la qualificazione dell'atto come cessione di singole unità immobiliari soggetta a IVA e non come cessione di azienda. L'Agenzia è stata condannata a rifondere alla società contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.200,00 oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-bis.1, lett. i)

    indetraibilità oggettiva dell'IVA relativa a determinate unità immobiliari abitative

    La norma non è stata ritenuta applicabile in via assoluta, poiché gli immobili, pur accatastati come abitativi, erano destinati a un'attività turistico-ricettiva e quindi assumevano natura di beni strumentali all'attività d'impresa.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30

    Disciplina il rimborso dell'eccedenza IVA. Nel caso concreto, il diniego fondato sulla presunta cessione di azienda non è stato ritenuto legittimo, poiché l'operazione è stata qualificata come cessione di immobili soggetta a IVA.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 40

    La qualificazione fiscale dell'atto deve tener conto della causa reale e degli effetti giuridici dell'operazione, distinguendo tra cessione di immobili e cessione di azienda ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro o dell'IVA.

  • Codice civile, art. 2555

    L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

    La mera vendita di più immobili non integra una cessione di azienda se manca un complesso organizzato di beni dotato, anche potenzialmente, di un'autonoma capacità produttiva.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    La violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata; non ricorre quando la parte contesta semplicemente la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    La norma riguarda la valutazione delle prove e non consente di censurare in Cassazione il semplice diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, salvo che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti fuori dai suoi poteri officiosi.

  • Codice di procedura civile, art. 348-ter

    In presenza di una doppia conforme sulle questioni di fatto, è limitata la possibilità di denunciare in Cassazione l'omesso esame di fatti decisivi; il ricorrente deve dimostrare che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su ricostruzioni fattuali diverse.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Il controllo di legittimità sull'omesso esame di un fatto decisivo non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito o delle prove già esaminate dai giudici di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    Chi fonda il ricorso su documenti deve indicare dove essi si trovano nel fascicolo e trascriverne o riassumerne il contenuto essenziale; in mancanza, la censura è inammissibile.

Massime di principio

  • La vendita di più immobili non costituisce automaticamente una cessione di azienda: occorre verificare se sia stato trasferito un complesso organizzato di beni, rapporti e strumenti idoneo all'esercizio di un'attività economica.
  • La destinazione imprenditoriale impressa dall'acquirente dopo l'acquisto non trasforma, da sola, singoli immobili in un'azienda già esistente; rilevano soprattutto la situazione oggettiva e la causa effettiva dell'operazione al momento della cessione.
  • Per distinguere tra cessione di immobili e cessione di azienda occorre esaminare il contratto e gli elementi concretamente trasferiti, come attrezzature, arredi, dipendenti, licenze, autorizzazioni, contratti, clientela, debiti e crediti.
  • La classificazione catastale abitativa non determina necessariamente l'indetraibilità dell'IVA quando gli immobili sono effettivamente utilizzati come beni strumentali nell'esercizio di un'attività turistico-ricettiva.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove: le contestazioni devono riguardare effettive violazioni di legge, errori nell'attribuzione dell'onere probatorio o vizi processuali rilevanti.
  • Le questioni nuove non dedotte nei precedenti gradi di giudizio non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione; il ricorrente deve inoltre indicare con precisione dove le questioni siano state già dedotte.

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