Cassazione Penale, Sentenza n. 26000/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda una richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra più condanne per truffa riportate da un medesimo soggetto davanti a diversi tribunali, con conseguente rideterminazione della pena complessiva da parte del Tribunale di Palmi, quale giudice dell'esecuzione. Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza deducendo violazione di legge e norme processuali, sostenendo che il Tribunale di Palmi non fosse competente ai sensi dell'art. 665, comma 4, c.p.p., perché l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile era, in realtà, una sentenza del Tribunale di Agrigento poi confermata dalla Corte d'appello di Palermo e divenuta irrevocabile il 17 giugno 2025. La difesa ha contrastato il ricorso sostenendo che la competenza dovesse essere valutata in base alla situazione giuridica conoscibile al momento del deposito dell'istanza e che, in quel momento, il casellario indicava come ultimo titolo la sentenza del Tribunale di Palmi; ha inoltre invocato la perpetuatio jurisdictionis, il diritto di difesa e la certezza del diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione competente dovesse essere individuato nel Tribunale di Agrigento, poiché era quello che aveva emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo al momento del deposito dell'istanza di continuazione. Ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Agrigento per l'ulteriore corso. La Corte ha escluso che rilevasse il mancato aggiornamento del casellario giudiziale alla data dell'udienza di esecuzione e ha reputato infondate le doglianze difensive basate su effettività della difesa e certezza del diritto.
Norme richiamate
art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen.
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed inosservanza di norme processuali
costituisce il parametro del motivo di ricorso proposto contro l'ordinanza esecutiva.
art. 664, comma 4, cod. proc. pen.
riferimento nel motivo di ricorso
è richiamato dalla difesa ricorrente per contestare la competenza del giudice dell'esecuzione, ma la Corte ricostruisce la questione alla luce dell'art. 665, comma 4, c.p.p.
art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo
la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione si radica nel giudice che ha pronunciato l'ultimo provvedimento irrevocabile alla data di presentazione dell'istanza; non rileva il mancato aggiornamento del casellario giudiziale.
art. 665, comma 2, cod. proc. pen.
trasmissione degli atti al Tribunale di Agrigento ex art. 665, comma 2, cod. proc. pen.
viene richiamato come base per la trasmissione degli atti al giudice competente una volta dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Palmi.
art. 671 cod. proc. pen.
istanza ex art. 671 cod. proc. pen.
disciplina la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.
art. 24 Cost.
principio di rilievo costituzionale
evocato dalla difesa per sostenere una lesione del diritto di difesa, ma ritenuto non concretamente violato nel caso di specie.
art. 131-bis cod. pen.
sentenza di proscioglimento emessa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
richiamato solo in via giurisprudenziale come esempio di provvedimento che può rilevare ai fini della competenza esecutiva.
Massime di principio
- Nel procedimento esecutivo relativo alla continuazione tra più sentenze pronunciate da giudici diversi, la competenza funzionale appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, individuato con criterio oggettivo e cronologico.
- La competenza del giudice dell'esecuzione si determina al momento del deposito dell'istanza e non muta per effetto di sopravvenienze successive, in applicazione della perpetuatio jurisdictionis.
- Ai fini dell'individuazione del giudice competente ex art. 665, comma 4, c.p.p., conta la situazione giuridica reale esistente al momento della domanda, non l'eventuale incompletezza o mancato aggiornamento del casellario giudiziale.
- Il mancato aggiornamento del casellario non può radicare la competenza presso un giudice che, alla data di presentazione dell'istanza, risulti già incompetente in base all'ultimo titolo irrevocabile.
- Le censure difensive fondate su effettività della difesa e certezza del diritto non sono idonee a superare il criterio legale di individuazione del giudice dell'esecuzione se non si dimostra un concreto pregiudizio processuale.
- Quando il giudice dell'esecuzione rileva la propria incompetenza funzionale, deve dichiararla nel contraddittorio delle parti e trasmettere gli atti al giudice competente per l'ulteriore corso.
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