Cassazione Penale, Sentenza n. 8288/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà, sostenendo che i giudici di merito non avrebbero verificato concretamente la prevedibilità della condotta del motociclista e non avrebbero ponderato adeguatamente la relazione tecnica del consulente del PM che metteva in dubbio la possibilità per il Singh di avvistare la moto; 2) censura circa l'uso di un argomento a contrario (l'accelerazione del motociclo dopo il sorpasso) per affermare che il Singh avrebbe potuto percepire la sua sopraggiunta, invece di riconoscere l'eccezionale velocità del motociclista; 3) difetto motivazionale per non aver valutato che la grande energia cinetica del motociclo avrebbe prodotto lo spostamento in avanti dell'autocarro per oltre 17-20 metri, elemento che - secondo la difesa - renderebbe diversa la dinamica causalmente rilevante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di merito fosse adeguatamente motivata e coerente con le risultanze probatorie: i giudici avevano dimostrato che Singh, pur potendo godere di visibilità per circa 150 metri (circa 3 secondi), aveva iniziato la svolta a sinistra senza costante vigilanza, creando l'interferenza con la motocicletta; la velocità eccessiva del motociclista non è stata considerata causa esclusiva ed imprevedibile dell'evento. La Cassazione ha richiamato il principio per cui il controllo di legittimità è limitato alla verifica della logica della motivazione (art.606 c.p.p.) e non alla riscostruzione dei fatti. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Limita il sindacato della Corte di Cassazione alla verifica della presenza e della coerenza logica della motivazione; la Corte non può rivedere i fatti o riformulare la valutazione delle prove se non quando la motivazione sia manifestamente illogica o vi sia travisamento macroscopico delle prove.
art. 154 Codice della Strada (comma 1 lett. a) e comma 3 lett. b))
art.154 C.d.S., comma 1 lett. a) e comma 3 lett. b)
Stabilisce gli obblighi del conducente che intende svoltare a sinistra: accostarsi all'asse della carreggiata, effettuare la svolta in prossimità del centro dell'intersezione, e operare la manovra solo se sicurezza di non creare pericolo o intralcio tenendo conto posizione, distanza e direzione degli altri utenti.
Giurisprudenza sul principio dell'affidamento e della prevedibilità (Corte di Cassazione)
Sez.4, n.12260 del 9/01/2015 (Moccia); Sez.4, 4923 del 20/10/2022 (Casano) e altri precedenti richiamati
La regola dell'affidamento ha un limite: il conducente è responsabile anche per il comportamento imprudente altrui se questo rientra nella sfera della prevedibilità. In casi analoghi la Cassazione ha ritenuto legittima la responsabilità del soggetto che svolta nonostante la possibile sopravvenienza di un motociclo a velocità elevata.
Massime di principio
- Il giudice di legittimità verifica la coerenza logica della motivazione, non può rivedere libreamente la valutazione delle prove; una censura motivazionale è rilevante solo se l'illogicità è manifesta.
- Chi esegue una svolta a sinistra ha l'obbligo di accertare la sicurezza della manovra secondo art.154 C.d.S.; la presenza di veicoli su strada principale deve essere prevista e valutata prima di impegnare l'incrocio.
- La velocità eccessiva dell'altro conducente non esonera automaticamente chi svolta dalla responsabilità: la condotta imprudente dell'attore esterno può concorrere, ma non è di per sé causa esclusiva se la manovra di chi immette/interseca era evitabile o imprudente.
- In ricostruzioni di sinistro, elementi tecnici (visibilità, distanze, tempi di reazione, danni sui veicoli) sono decisivi per valutare prevedibilità e margini di manovra; mancanza di considerazione di tali elementi deve emergere in modo chiaro per assurgere a vizio di motivazione.
- Per contestare proficuamente una sentenza nei motivi di legittimità occorre indicare prove o atti concreti il cui travisamento sia macroscopico e idoneo a far vacillare la congruenza delle conclusioni; la semplice prospettazione di una diversa ricostruzione non è sufficiente.
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