Cassazione Penale, Ordinanza n. 26479/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che lo aveva condannato per evasione. Dai motivi richiamati dalla Corte di cassazione emerge che il primo e il terzo motivo contestavano la ricostruzione fattuale operata in appello, chiedendo una diversa lettura delle prove e della vicenda, mentre il secondo motivo deduceva la pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da un carabiniere, ritenute dall'imputato acquisite in violazione delle regole probatorie. Un ulteriore motivo riguardava il trattamento sanzionatorio, censurato come non adeguatamente motivato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi e terzi motivi mirassero a una rivalutazione del compendio probatorio e a una ricostruzione alternativa dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità, poiché la Corte d'appello aveva già esaminato globalmente le prove con motivazione logica e completa. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché il carabiniere si era limitato a riferire fatti e anche dichiarazioni esterne al dibattimento, senza che emergesse una reale questione di inutilizzabilità. Anche la censura sul trattamento sanzionatorio è stata ritenuta manifestamente infondata, essendo la pena sorretta da motivazione sufficiente e non illogica. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Indicato come reato per il quale vi era stata condanna in appello; la decisione di legittimità non affronta il merito della fattispecie, ma si limita a verificare l'ammissibilità delle censure proposte.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio né la proposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti quando la sentenza impugnata sia sorretta da una valutazione globale delle prove e da motivazione logica e non illogica.
- La deduzione di inutilizzabilità di dichiarazioni rese da un operatore di polizia giudiziaria non è fondata quando il teste si limiti a riferire fatti e dichiarazioni esterne al dibattimento senza trasformare il proprio esame in una indebita introduzione surrettizia di prova vietata.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata quando la motivazione sulla pena dia conto, in modo sufficiente e non illogico, delle ragioni della decisione e delle deduzioni difensive.
- Il ricorso che si risolva in doglianze di merito o in censure prive di reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile in cassazione.
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