Sentenza n. 4819/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione a) della determinazione n. 664 del 30.03.2026 del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli, avente ad oggetto: “Contributo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno conseguenti agli eventi sismici del maggio 2024 e marzo 2025 - art. 9 novies d.l. 76/24 convertito, con modificazioni, con l. 111/24 e d.l. 65/25 convertito, con modificazioni, con l. 101/25 e Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 13.12.24 rubricato ‘misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili’ (pubb. G.U. nr. 6 del 09.01.25) – approvazione graduatoria delle istanze pervenute”, con la quale, a seguito di valutazioni discrezionali in materia urbanistica/edilizia, esprime l’esito ‘positivo parziale’ per la domanda prat. n. 007/2025/CRI (prot. n. 59119 del 03.06.2025) indicata nell’allegata graduatoria complessiva; b) dei provvedimenti del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli n. 52046 del 14.04.2026 , n. 52020 del 14.04.2026 e n. 52038 del 14.04.2026, con i quali, a seguito di valutazioni discrezionali in materia urbanistica/edilizia, è stata rigettata l’istanza di ammissione al contributo 007/2025/CRI (prot. n. 59119 del 03.06.2025) per i sub 2, 4 e 5, indicata nell’allegata graduatoria complessiva, formulate dai ricorrenti ex art. 9 novies del D.L. n. 76/24, così come modificato dalla l. 111/24 ed integrato dal D.L. n. 65/25 conv. con L. 101/25; c) dei provvedimenti del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli di rigetto delle istanze di riesame n. 58757 del 28.04.2026, n. 58747 del 28.04.2026, n. 58761 del 28.04.2026; d) In subordine ed in parte qua del Decreto Interministeriale emanato in data 13.12.2024 dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, rubricato “Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili” , nella parte in cui: d 1) non prevede l’autonoma erogazione del contributo per la riparazione delle unità immobiliari con difformità conformi al piano urbanistico ed al piano paesaggistico; d 2) non prevede l’autonoma erogazione del contributo per la riparazione delle parti comuni degli edifici condominiali, previa verifica dello stato legittimo del fabbricato ex art. 9 bis del DPR 380/2001, rispetto al contributo previsto per le unità immobiliari di proprietà privata; e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente e collegato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego, totale o parziale, del contributo per la riparazione e la riqualificazione sismica dell’edificio, nonché rigetto delle istanze di riesame e, in subordine, decreto interministeriale nella parte relativa alle parti comuni e alle difformità edilizie
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui il Comune di Pozzuoli ha valutato positivamente solo parzialmente la domanda di contributo e ha respinto le richieste relative ad alcune unità immobiliari, ritenendo non dimostrato lo stato legittimo dell’immobile ai sensi dell’art. 9-bis del d.P.R. 380/2001. Hanno dedotto di avere prodotto la documentazione necessaria, sostenendo l’incompletezza dell’istruttoria e l’insufficienza della motivazione. In via subordinata hanno affermato che il contributo avrebbe dovuto essere riconosciuto almeno per le parti comuni dell’edificio, il cui stato legittimo sarebbe stato dimostrato. Hanno inoltre censurato il decreto interministeriale del 13 dicembre 2024 nella parte in cui non prevederebbe l’erogazione autonoma del contributo per le parti comuni o per unità immobiliari con difformità sanabili. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l’infondatezza del ricorso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva e, in subordine, l’infondatezza delle censure contro il decreto interministeriale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare nel merito le censure sull’istruttoria, sulla motivazione, sullo stato legittimo dell’immobile e sulla legittimità del decreto interministeriale. Ha ritenuto che la disciplina dell’art. 9-novies del d.l. 76/2024 e del decreto interministeriale del 13 dicembre 2024 configuri una fattispecie legale tipica e vincolata: l’amministrazione deve verificare la sussistenza dei requisiti e della documentazione prescritti, senza esercitare un potere discrezionale di selezione qualitativa o di comparazione degli interessi. Anche la formazione della graduatoria e la limitatezza delle risorse costituiscono modalità di attuazione seriale di diritti omogenei e non trasformano la posizione del richiedente in interesse legittimo; la disponibilità finanziaria è un elemento della fattispecie costitutiva del diritto. La controversia riguarda quindi diritti soggettivi patrimoniali. Il giudice ha escluso anche la giurisdizione esclusiva amministrativa in materia edilizia e urbanistica, poiché l’oggetto immediato è il riconoscimento di una provvidenza economica post-sismica, mentre la verifica della regolarità edilizia è solo un presupposto del contributo e non attiene direttamente all’uso o all’assetto del territorio. La censura subordinata contro il decreto interministeriale resta strumentale all’ottenimento del contributo e non configura una controversia autonoma su un atto normativo o regolamentare. La cognizione spetta pertanto al giudice ordinario. Il TAR ha indicato la possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, compensando le spese di lite.
Norme richiamate
art. 9-novies d.l. 76/2024, convertito dalla l. 111/2024
La disciplina legislativa del contributo post-sismico, attuata dal decreto interministeriale, configura una fattispecie legale tipica e vincolata, fondata sulla verifica di requisiti predeterminati.
art. 9-bis d.P.R. 380/2001
Lo stato legittimo dell’immobile costituisce uno dei presupposti da verificare ai fini dell’accesso al contributo, senza trasformare la controversia in una controversia edilizia o urbanistica.
art. 3, comma 2, decreto interministeriale 13 dicembre 2024
Subordina il contributo alla disponibilità del prescritto titolo abilitativo o di un titolo in sanatoria.
art. 7, comma 4, lett. d), decreto interministeriale 13 dicembre 2024
Richiede la documentazione attestante lo stato legittimo dell’immobile ai sensi dell’art. 9-bis del d.P.R. 380/2001.
art. 7, commi 8 e 9, decreto interministeriale 13 dicembre 2024
i comuni, nei limiti delle risorse finanziarie ricevute ai sensi dell’articolo 12, esaminano le domande dando priorità agli interventi su edifici con il livello operativo più basso, da L0 a L4, e procedendo dall’intervento su edifici con più unità immobiliari abitate
La graduatoria opera sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, come modalità di attuazione seriale di diritti omogenei in presenza di risorse limitate, non come selezione discrezionale dei beneficiari.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice ordinario, ai fini della translatio iudicii, entro il termine indicato nel dispositivo.
art. 103 Cost.
La giurisdizione esclusiva amministrativa nelle materie delle sovvenzioni e dei contributi non è costituzionalmente necessaria e richiede un’espressa scelta legislativa.
Massime di principio
- Quando una disciplina legislativa e regolamentare predetermina puntualmente beneficiari, requisiti, interventi ammissibili, documentazione, criteri di quantificazione e modalità di graduazione, l’amministrazione svolge un’attività vincolata di verifica e la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo, anche se è prevista una graduatoria.
- La formazione di una graduatoria non attribuisce natura discrezionale al potere amministrativo quando la graduazione avviene mediante criteri oggettivi e predeterminati, senza valutazione qualitativa o comparazione degli interessi dei singoli progetti.
- Quando il beneficio è subordinato alla disponibilità di risorse finanziarie limitate e la normativa collega espressamente l’erogazione alla collocazione utile nel plafond disponibile, la provvista finanziaria costituisce elemento della fattispecie costitutiva del diritto e non limite esterno di un potere discrezionale.
- Le controversie relative a contributi post-sismici appartengono alla giurisdizione ordinaria quando hanno a oggetto immediato l’accertamento della spettanza di una provvidenza economica vincolata; la verifica dello stato legittimo dell’immobile resta un presupposto del beneficio e non rende la controversia attinente all’edilizia o all’urbanistica.
- La censura contro un atto generale o regolamentare, proposta in via subordinata per rimuovere l’ostacolo al riconoscimento di un contributo, resta strumentale alla pretesa patrimoniale e non modifica il riparto di giurisdizione fondato sul petitum sostanziale.
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