Sentenza del 11/08/2017 n. 20044 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento con cui le erano stati richiesti 6.878.299,20 euro per tasse portuali relative alle operazioni di imbarco e sbarco di prodotti petroliferi effettuate tra marzo 1998 e agosto 2002. In cassazione ha contestato, tra l'altro, la decadenza e prescrizione dell'accertamento, il difetto di motivazione e di contraddittorio, l'applicabilità retroattiva della legge n. 296/2006, comma 986, la legittimità costituzionale della norma e la compatibilità della tassa con il diritto dell'Unione europea. Ha inoltre sostenuto che i terminali marittimi R1 e R2 non fossero compresi nella circoscrizione dell'Autorità portuale competente.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi e il settimo motivo, ritenendo la tassa portuale un tributo interno soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, escludendo un obbligo generale di contraddittorio preventivo e giudicando la tassa compatibile con il diritto unionale. Ha invece accolto i motivi dal terzo al sesto: la legge n. 296/2006, art. 1, comma 986, è stata qualificata come norma di interpretazione autentica e può applicarsi anche a scali, approdi e strutture di ormeggio private o offshore, ma solo se ricadenti in un'area portuale individuata dalla legge o nella circoscrizione dell'Autorità marittima, entro il limite del mare territoriale. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio, in diversa composizione, per verificare concretamente la collocazione dei terminali R1 e R2 e per liquidare le spese.
Norme richiamate
Legge n. 82/1963, art. 33, come modificato dalla legge n. 84/1994, art. 28, comma 6
La tassa sulle merci imbarcate e sbarcate è un tributo interno, non un'imposta doganale, e si applica alle operazioni effettuate nell'ambito portuale previsto dalla disciplina nazionale.
D.P.R. n. 43/1973, art. 84 e D.Lgs. n. 374/1990, art. 11, comma 5
Le disposizioni sui termini speciali di decadenza e prescrizione degli accertamenti doganali non si applicano alla tassa portuale, poiché essa non ha natura doganale; si applica invece la prescrizione ordinaria decennale dell'art. 2946 c.c.
Legge n. 212/2000, artt. 7 e 12, comma 7
Per un tributo interno non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale in assenza di una specifica previsione normativa. Nel caso concreto, l'avviso di pagamento già notificato è stato ritenuto sufficiente a garantire il confronto con il contribuente.
Legge n. 84/1994, artt. 4, 6 e 28, comma 6
"La tassa sulle merci sbarcate ed imbarcate ... viene estesa a tutti i porti"
Il presupposto della tassa è collegato all'appartenenza dell'approdo a un ambito portuale, anche ampio, e non esclusivamente alla presenza di un porto in senso stretto o di un'autorità portuale già istituita.
Legge n. 296/2006, art. 1, comma 986
"Le navi che compiono operazioni commerciali e le merci imbarcate e sbarcate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o presso strutture di ormeggio ... sono soggette ... alle tasse sulle merci"
La disposizione ha natura di interpretazione autentica, non innovativa, e chiarisce retroattivamente che la tassa si applica a qualsiasi scalo, approdo o struttura di ormeggio, comprese piattaforme e terminali offshore, purché situati in un'area portuale o nella circoscrizione dell'Autorità marittima.
Art. 2946 c.c.
In mancanza di un termine speciale applicabile, il diritto alla riscossione della tassa portuale è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
Artt. 28, 30, 36 e 56 TFUE e regolamento CE n. 4055/86
La tassa portuale non è stata ritenuta incompatibile con la libera circolazione, poiché può rappresentare un onere collegato ai vantaggi generali derivanti dall'utilizzo e dal mantenimento delle acque e delle infrastrutture portuali, anche senza un rapporto sinallagmatico diretto.
Massime di principio
- Una tassa qualificata come portuale e non doganale segue, salvo norme speciali, il regime dei tributi interni e la prescrizione ordinaria decennale.
- L'assenza di un'autorità portuale formalmente istituita non esclude automaticamente il tributo: il gettito può spettare allo Stato e l'area può comunque ricadere nella competenza dell'Autorità marittima.
- La tassa può applicarsi anche a terminali privati o strutture offshore; è decisiva la loro collocazione geografica nell'area portuale o nella circoscrizione dell'Autorità marittima, entro il mare territoriale.
- Quando si contesta l'applicazione territoriale di un tributo, occorre fornire e documentare gli atti che delimitano l'area portuale o la competenza dell'autorità marittima; la sola contestazione generica non è sufficiente.
- Una norma retroattiva può essere ritenuta legittima come interpretazione autentica se attribuisce alla disposizione originaria uno dei significati già plausibili secondo il quadro normativo precedente.
- Per i tributi interni non sussiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo, salvo che sia previsto da una norma specifica o che l'amministrazione abbia instaurato un procedimento nel quale il confronto sia necessario.
- La compatibilità di una tassa portuale con il diritto dell'Unione può dipendere dalla sua funzione di finanziamento e mantenimento delle infrastrutture portuali; l'assenza di corrispettività diretta non comporta automaticamente illegittimità.
- La cassazione con rinvio non determina ancora la vittoria definitiva del contribuente: impone al giudice di rinvio una nuova verifica, nella specie sulla concreta inclusione dei terminali nell'ambito portuale o marittimo competente.
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