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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41080/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il ricorrente aveva agito per ottenere il rimborso dell'imposta di registro corrisposta in relazione a un'ordinanza di assegnazione pronunciata nel corso di un'espropriazione presso terzi. La domanda era stata rigettata in primo grado e l'appello dichiarato inammissibile dal Tribunale di Roma. Con il ricorso per cassazione il creditore ha dedotto: 1) l'erroneità della declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 339 c.p.c.; 2) la pronuncia ultra petita del Tribunale, che avrebbe affrontato il tema del diritto al rimborso anziché quello, dedotto dalle parti, dell'individuazione del soggetto obbligato al pagamento; 3) l'erronea applicazione della disciplina dell'imposta di registro ai provvedimenti emessi nel processo esecutivo di espropriazione presso terzi; 4) l'erronea qualificazione dell'imposta di registro nel processo esecutivo e delle conseguenze in tema di ripetizione; 5) l'erronea applicazione della disciplina delle spese nel processo esecutivo; 6) l'erronea regolamentazione delle spese ex art. 95 c.p.c.; 7) l'erronea condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. alla corresponsione di una somma pari alle spese legali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse privo di un'esposizione sommaria dei fatti adeguata ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., e comunque privo dei necessari riferimenti all'atto di appello, in violazione anche dell'art. 366, n. 6, c.p.c. Ha osservato che la declaratoria di inammissibilità dell'appello rendeva precluso l'esame delle ulteriori questioni di merito. Ha inoltre reputato superfluo esaminare nel merito le censure sull'imposta di registro, richiamando un orientamento ormai consolidato in materia di ordinanze di assegnazione di crediti pignorati. Quanto alla censura sulla condanna ex art. 96 c.p.c., l'ha ritenuta non scrutinabile per la natura di merito della valutazione e per la carenza di elementi idonei nel ricorso. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una sufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    è necessario il puntuale riferimento agli atti e documenti rilevanti, specie all'atto di appello, per consentire il controllo di legittimità.

  • art. 339 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura sulla declaratoria di inammissibilità dell'appello.

  • art. 95 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di regolazione delle spese nel processo esecutivo.

  • art. 96 c.p.c.

    la condanna per responsabilità aggravata è stata confermata e, in cassazione, ritenuta non utilmente censurabile in assenza di specifici elementi e per la natura valutativa del relativo apprezzamento.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la Corte ha applicato d'ufficio la condanna per responsabilità aggravata anche in sede di legittimità, in presenza di inammissibilità e manifesta infondatezza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul procedimento camerale non partecipato in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di ricorso inammissibile proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene un'esposizione sommaria dei fatti adeguata a ricostruire compiutamente la vicenda processuale e le ragioni delle decisioni di merito.
  • La mancanza di un riferimento specifico agli atti processuali rilevanti, in particolare all'atto di appello, impedisce il controllo sulla correttezza della pronuncia di inammissibilità e integra violazione del requisito di specificità del ricorso.
  • Quando il giudice di merito dichiara inammissibile l'impugnazione, tale definizione in rito preclude l'esame delle ulteriori questioni di merito.
  • In materia di imposta di registro sulle ordinanze di assegnazione di crediti pignorati, l'orientamento di legittimità richiamato dalla Corte è consolidato, con conseguente superfluità dell'esame delle censure incompatibili con tale indirizzo.
  • La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere disposta anche d'ufficio in cassazione quando il ricorso presenti profili di inammissibilità e manifesta infondatezza tali da integrare i presupposti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
  • La censura contro la condanna ex art. 96 c.p.c. non è utilmente veicolabile in cassazione se si risolve in una critica della valutazione di merito e non indica specifici elementi idonei a dimostrarne l'errore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteEspropriazione presso terziRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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