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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18126/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta (nel ruolo di amministratore) per avere costituito, mediante scissione dalla "D'Alessandro Infissi s.r.l.", la società "D'Alessandro Immobiliare s.r.l." finalizzata a "falcidiare i debiti" e priva di un effettivo progetto imprenditoriale e di patrimonio idoneo. I motivi di ricorso censuravano: 1) carenza/deficienza della motivazione della Corte d'appello (art.192 c.p.p.); 2) errata applicazione della legge fallimentare (artt. 216 e 223 legge fall.) con riferimento all'offensività della scissione e alla valutazione delle garanzie dei creditori; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed eccessività della pena (art.133 c.p.).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il primo motivo (motivazione per relationem) è stato dichiarato inammissibile per genericità, essendo mancata l'indicazione dei profili dell'appello non valutati. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte di merito ha motivatamente ritenuto che la scissione fosse finalizzata a depauperare il patrimonio e pregiudicare i creditori (società "newco" sottocapitalizzata priva di progetto imprenditoriale), e le deduzioni della difesa costituivano tentativo di rivalutazione del quadro probatorio. Il terzo motivo è inammissibile per genericità: i giudici hanno correttamente valutato l'assenza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche; la pena applicata è il minimo edittale (2 anni) ridotto per il rito. Conseguentemente la condanna è confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto inammissibile la censura generica sulla motivazione per relationem: chi impugna deve indicare i punti dell'appello non valutati dalla sentenza d'appello.

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma richiamata nel quadro della disciplina delle operazioni societarie pregiudizievoli per i creditori; applicata in combinazione con la giurisprudenza per valutare l'offensività delle operazioni simulative.

  • art. 223 legge fallimentare

    Richiamato nel contesto della bancarotta per operazioni societarie (scissione) che arrecano pregiudizio ai creditori; utilizzato per valutare gli effetti della scissione sulle ragioni creditorie.

  • art. 133 cod. pen.

    Riferito al trattamento sanzionatorio e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittima la mancata concessione per mancanza di elementi positivi oltre la semplice incensuratezza.

  • art. 2506 cod. civ.

    Citato come norma che prevede tutele formali per le operazioni di scissione; la Corte osserva che tali tutele non escludono automaticamente il pericolo di danno per i creditori quando l'operazione è voluta per depauperare il patrimonio.

  • art. 62-bis cod. pen. (riforma richiamata)

    La riforma è richiamata per spiegare che l'incensuratezza non è più di per sé sufficiente per ottenere le attenuanti generiche; è necessario che emergano elementi di segno positivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La costituzione di una "newco" tramite scissione, se sottocapitalizzata e priva di reale progetto imprenditoriale e finalizzata a esonerare la scissa dai debiti, può integrare il reato di bancarotta fraudolenta: la liceità formale dell'operazione societaria non esclude la rilevanza penale quando risulti voluta per depauperare i creditori.
  • In cassazione non è sufficiente lamentare genericamente la motivazione 'per relationem': il ricorrente deve indicare i punti specifici dell'appello non valutati dalla sentenza impugnata per fondare la censura.
  • La perizia tecnica non vincola i giudici di merito: essi possono darne autonoma valutazione e comporre il quadro probatorio anche con riferimento ad altri elementi e indizi.
  • Per il riconoscimento delle attenuanti generiche non basta la sola incensuratezza dell'imputato; occorrono elementi di segno positivo che giustifichino la diminuzione della pena.
  • Le censure che mirano a ottenere una rivalutazione del fatto e della prova sono generalmente inammissibili in cassazione quando si limitano a proporre una diversa valutazione del medesimo materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente è normalmente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

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