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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46864/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per quattro furti in abitazione (giugno-luglio 2022). Il ricorrente deduce carenza di motivazione circa l'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico ex art. 275-bis c.p.p., lamentando che il Tribunale ha espresso un giudizio generico di inadeguatezza della misura domiciliare senza spiegare perché il controllo tramite braccialetto elettronico non avrebbe garantito le esigenze cautelari.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato in modo coerente e sufficiente l'esclusiva idoneità della custodia carceraria in relazione alla gravità dei fatti e alla personalità del ricorrente: reiterazione dei furti in breve arco temporale; modalità indicative di professionalità (uso di spray sugli spioncini, uso di flessibile per aprire casseforti, manomissione di porte); precedenti condanne, anche recenti, per reati specifici e per armi; presenza di almeno un complice non identificato. In tale quadro il giudizio di radicale inadeguatezza della misura domiciliare è stato ritenuto assorbente anche rispetto alla richiesta di controllo elettronico. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, e gli atti sono stati trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa alla conferma della misura cautelare da parte del Tribunale; usata come parametro procedurale per l'ordinanza impugnata.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Disciplina del controllo elettronico per gli arresti domiciliari; la giurisprudenza considera il controllo elettronico quale "carattere ordinario" degli arresti domiciliari e richiede motivazione per la sua esclusione, salvo ipotesi di inadeguatezza radicale della misura domiciliare.

  • legge n. 47/2015

    Riforma che ha inciso sulle modalità cautelari e sull'uso del controllo elettronico: dopo la riforma il giudice deve motivare l'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto, salvo casi di presunzione assoluta di adeguatezza.

  • Sez. U. n. 20769 del 28/04/2016 (Lovisi)

    Giurisprudenza di legittimità che afferma l'onere del giudice di motivare sull'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto quando non ricorre una presunzione assoluta di adeguatezza.

  • Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017 (Caterino)

    Conferma che la valutazione di inidoneità degli arresti domiciliari può emergere implicitamente dalla scelta motivata dell'esclusiva adeguatezza della custodia carceraria.

  • Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019 (Marsili)

    Sottolinea che l'esclusione del controllo elettronico dagli arresti domiciliari deve essere espressamente motivata quando non risulta necessario.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale sugli adempimenti successivi alla definizione del procedimento; qui richiamata per l'invio degli atti alla cancelleria.

  • C. Cost. n. 186/2000

    Giurisprudenza costituzionale richiamata in tema di condanna al pagamento verso la Cassa delle Ammende anche in assenza di causa di assoluta non imputabilità; qui usata per giustificare la misura della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Il controllo elettronico (braccialetto) è ordinariamente previsto per gli arresti domiciliari: il giudice deve motivare perché lo esclude salvo ipotesi di manifesta inadeguatezza della misura domiciliare.
  • La dichiarazione che gli arresti domiciliari sono radicalmente inidonei può assorbire la questione dell'impiego del braccialetto: se il giudice dimostra che solo la custodia carceraria può contenere le esigenze cautelari, non è obbligatorio valutare ulteriormente le modalità di controllo.
  • Fattori che giustificano la scelta della custodia carceraria rispetto al domicilio con controllo elettronico: reiterazione dei reati in breve tempo, modalità di commissione indicative di professionalità, uso di strumenti per commettere i reati, precedenti specifici e per armi, rischio concreto di ripresa dei contatti con complici (soprattutto se qualcuno non è ancora identificato).
  • Per il difensore, le eccezioni sull'esclusione del braccialetto devono essere contrastate con argomentazioni e prove concrete che dimostrino l'effettiva efficacia delle misure di controllo proposte (es. piani di monitoraggio, limitazioni di perimetro, controlli rafforzati), oltre a contestare specificamente i rilievi fattuali del giudice.
  • Per il giudice, quando si ritiene che la custodia domiciliare sia insufficiente va fornita una motivazione specifica e collegata agli elementi fattuali (pericolosità, recidiva, possibilità di collusioni), non una valutazione generica.
  • La presenza di un complice non identificato e la possibilità che i contatti possano avvenire anche dal luogo di domicilio sono elementi che indeboliscono l'efficacia del controllo elettronico rispetto alla custodia in carcere.

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