Cassazione Penale, Sentenza n. 8420/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP il 2/09/2024 per il reato di associazione di tipo mafioso (art.416-bis). La ricorrente denunciava violazione di norma e vizio di motivazione, lamentando l'assenza di elementi idonei a sostenere gravi indizi di colpevolezza a suo carico e contestando la valutazione degli elementi indiziari (in particolare, la presunta rilevanza di conversazioni criptiche sulle "macchine"/armi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva svolto una valutazione analitica e complessiva degli elementi indiziari: dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni ambientali e telefoniche (con ruolo di "veicolatrice" di messaggi del marito detenuto), organizzazione di incontri presso la sua abitazione, coinvolgimento nella riscossione di proventi estorsivi e atti persecutori nei confronti di Angela Scognamiglio. La Corte ha ricordato che in sede cautelare è sufficiente la "qualificata probabilità" e che non è ammessa la riconsiderazione in sede di legittimità del merito probatorio. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; ordinati gli adempimenti di cancelleria ex art.94 disp. att.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che definisce il reato di associazione di tipo mafioso; è il capo di imputazione principale per cui è stata disposta la custodia cautelare e la cui configurabilità è stata ritenuta sostenuta dagli indizi raccolti.
art. 309 cod. proc. pen.
Predisposizione procedurale della richiesta di riesame della misura cautelare (strumento impugnatorio utilizzato dalla ricorrente).
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la requisitoria scritta del Pubblico Ministero; nel caso il PM ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione relativi alla violazione di norme e al vizio di motivazione, su cui la ricorrente ha fondato il proprio motivo.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti nella riproduzione del motivo di ricorso in cassazione, richiamati in sede di esposizione del motivo.
art. 127 cod. proc. pen.
Norma sulla trattazione in camera di consiglio; nel procedimento non è stato chiesto il rito camerale e pertanto la procedura è stata svolta in modalità cartolare.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata per sottolineare che in sede cautelare non si richiede lo stesso grado di prova richiesto nel giudizio di merito; qui è sufficiente la "qualificata probabilità".
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia e della condanna alle spese.
Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 (Audino)
Giurisprudenza richiamata sul limite del controllo in sede di legittimità: la Corte verifica che il giudice di merito abbia dato adeguata e congrua motivazione, senza sostituirsi nella valutazione delle fonti di prova.
Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020
Precisa che la valutazione degli indizi deve essere globale e non frazionata; rilevante per confermare la correttezza della valutazione compiuta dal giudice del riesame.
Sez. 6, n. 15664 del 17/03/2015
Giurisprudenza che riconosce il rilievo probatorio dell'incarico di "veicolatore abituale" di messaggi nell'ambito di un'organizzazione mafiosa, considerato ruolo essenziale e indicativo di appartenenza consapevole al sodalizio.
Massime di principio
- In sede cautelare la prova richiesta è di "qualificata probabilità": non serve il livello probatorio del giudizio di merito.
- La Corte di Cassazione, nel controllo sui provvedimenti cautelari, verifica essenzialmente l'adeguatezza, la logicità e la completezza della motivazione del giudice di merito, ma non rivede il merito della valutazione delle singole fonti probatorie.
- Gli indizi vanno valutati in modo unitario e sistemico: una valutazione atomistica dei singoli elementi è illegittima.
- Il ruolo organizzativo (es. veicolatore di messaggi per esponenti detentori di posizioni apicali) e attività di ausilio/comunicazione costituiscono elementi significativi ai fini della configurazione dell'associazione mafiosa.
- Precedenti condanne e attività di aiuto a detenuti/latitanti rafforzano le esigenze cautelari (cd. "doppia presunzione") e la richiesta di mantenimento della misura.
- In assenza di una contestazione che smonti in modo concreto e puntuale il ragionamento logico-giuridico del giudice del riesame, la riforma di tali decisioni in sede di legittimità è difficilmente ottenibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8263/2025 del 28/02/2025
- Sentenza penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8265/2025 del 28/02/2025
- Sentenza penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8266/2025 del 28/02/2025
- Sentenza penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8267/2025 del 28/02/2025
- Sentenza penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8268/2025 del 28/02/2025
- Sentenza penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8269/2025 del 28/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →