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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17097/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Spagnuolo impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano che lo aveva dichiarato responsabile, quale amministratore di fatto del Consorzio So.ge.s. Italia, dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e di aver causato il fallimento mediante plurime violazioni tributarie (omessa tenuta della contabilità, omessa presentazione delle dichiarazioni, utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e omesso versamento d'imposte per circa 5,4 milioni di euro). Il ricorso articolava due motivi: (1) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in udienza preliminare e nelle relazioni del curatore (incluso il contenuto della relazione ex art. 33 legge fallimentare) e delle dichiarazioni del coimputato Segalini; (2) vizio di motivazione per presunta mancanza di riscontri documentali alle dichiarazioni di Segalini, errore nell'attribuzione del ruolo dirigente a Spagnuolo e irrilevanza di una sentenza penale precedente riferita a terzi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e mancassero della specificità richiesta: il ricorrente non ha indicato gli atti specificamente affetti dal presunto vizio di inutilizzabilità né ha chiarito l'incidenza decisiva delle dichiarazioni censurate sul complessivo compendio indiziario. Inoltre la Corte ha censurato il tentativo, tramite il secondo motivo, di ottenere una rivalutazione del materiale probatorio da parte della Corte di legittimità invece di contestare la corretta applicazione delle regole di diritto e la coerenza logica della motivazione dei giudici di merito. Il giudice di legittimità ha confermato che la sentenza impugnata ha ricostruito in modo puntuale il sodalizio criminale e il ruolo di Spagnuolo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28/10/2020 n.137, art. 23, comma 8 (conv. con modificazioni nella legge 18/12/2020 n.176) e suo prolungamento (d.l. 30/12/2021 n.228 conv. 25/02/2022 n.15)

    richiamato nel testo per la disciplina della requisitoria scritta e della richiesta di discussione orale

    La norma consente la requisitoria scritta e disciplina la facoltà di richiesta di discussione orale; qui è richiamata per giustificare la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale e la mancata richiesta di discussione orale da parte delle parti.

  • disposizioni di attuazione codice di procedura penale, art. 173, comma 1

    richiamato quale limite formale dei motivi di ricorso

    Il ricorso è stato valutato nei limiti consentiti dall'art. 173 disp. att.: i motivi devono essere specifici e rientrare nei profili ammessi per la cassazione.

  • legge fallimentare, art. 33

    menzionata come fonte della relazione del curatore

    La relazione ex art. 33 L. fall. è considerata mezzo di prova/resoconto dell'attività del curatore fallimentare e i giudici di merito possono valutarne il contenuto; l'eventuale censura sulla sua utilizzabilità richiede specificità.

  • giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci)

    citata per il principio sull'onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità

    Occorre indicare specificamente gli atti affetti da vizio e dimostrare la loro incidenza decisiva; la mancata specificità rende il motivo generico e inammissibile.

  • giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011)

    citata sul requisito dell'esauriente indicazione degli atti probatori

    Non è sufficiente citare brani isolati degli atti; il ricorso deve fornire un quadro completo degli atti e dei profili critici per consentire il controllo di legittimità.

  • giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012)

    citata in tema di divieto di rivalutazione del materiale probatorio da parte della Corte di legittimità

    La Corte di cassazione non effettua una rivalutazione globale della prova; il ricorrente non può chiedere al giudice di legittimità una nuova interpretazione degli elementi probatori.

  • giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012; Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011)

    richiamate per i principi relativi alla coerenza della motivazione e all'idoneità di elementi probatori esterni

    Se i giudici di merito fondano la decisione su atti di indagine specifici e coerenti, la censura generica su precedenti o su sentenze riferite a terzi non è idonea a scalfire la motivazione; la Corte di legittimità verifica la congruenza logica dell'argomentazione, non la ri-istruttoria.

Massime di principio

  • Per impugnare con successo in Cassazione questioni relative a inutilizzabilità di dichiarazioni o atti, è necessario indicare con precisione gli atti o le dichiarazioni contestate e spiegare la loro incidenza decisiva sul risultato processuale; la genericità comporta l'inammissibilità.
  • La Corte di Cassazione non svolge una nuova valutazione probatoria: il ricorrente non può chiedere la riconsiderazione globale o la rivalutazione degli elementi di fatto raccolti dai giudici di merito; le critiche devono mirare a errori di diritto o a macroscopiche incongruenze logiche nella motivazione.
  • Le doglianze sulla motivazione devono mostrare il nesso tra presunte omissioni/contraddizioni e il decisum; la semplice segnalazione di brani o profili isolati non basta per assumere l'esistenza di un vizio motivazionale rilevante.
  • Le relazioni del curatore fallimentare e le dichiarazioni di terzi possono essere valutate dai giudici di merito; chi le contesta in Cassazione deve dimostrare specificamente in che modo la loro utilizzazione sia illegittima o decisiva in senso contrario.
  • La mancata richiesta di discussione orale e l'uso della requisitoria scritta rientrano nelle facoltà processuali introdotte/disciplinate da norme emergenziali recenti; la loro richiamata forma non pregiudica di per sé la correttezza del procedimento, salvo violazioni proceduralmente rilevanti specificamente contestate.

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