Cassazione Penale, Sentenza n. 27034/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Torino per più ragioni: (1) errore nella determinazione della pena finale derivante da un errato calcolo aritmetico nell'aggregazione della pena base e degli aumenti per continuazione (si contestava che la pena sarebbe dovuta risultare pari a mesi dieci e giorni venticinque e non a mesi undici e giorni venticinque); (2) illegittima subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento patrimoniale alle parti civili, che vanificherebbe il beneficio senza aver valutato la capacità economica degli imputati (riferimento agli artt. 163 e 165 c.p.); (3) (per la Fantinel) nullità del giudizio di secondo grado per mancata notifica all'imputata del differimento d'ufficio dell'udienza del 14/2/2022; (4) (per la Fantinel) insufficiente e illogica motivazione circa la sussistenza del reato di truffa (art. 641 c.p.); (5) richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati residui.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo comune relativo all'errore di calcolo della pena e ha accertato che la Corte territoriale aveva per errore indicato una pena finale superiore a quella corretta (la somma corretta sarebbe di mesi dieci e giorni venticinque). Quanto agli altri motivi (notifica, motivazione sulla responsabilità, condizionamento della sospensione condizionale) il Collegio ha respinto le censure della Fantinel come infondate o assorbite. Tuttavia, accertato il conteggio corretto e richiamata la normativa più favorevole sulla prescrizione anteriore alla legge n.3/2019, la Corte ha verificato i termini temporali (reati con riferimento dalla seconda metà del 2014) e, anche tenendo conto delle interruzioni e della sospensione per emergenza pandemica, ha ritenuto che i reati attribuiti ad entrambi gli imputati si siano estinti per intervenuta prescrizione. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione, ha confermato le statuizioni civili e ha condannato gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
Riferito alla possibilità di subordinare provvedimenti a condotte riparatorie: il Collegio ha valutato che la subordinazione della sospensione condizionale a risarcimenti non è automaticamente illegittima, purché il giudice valuti la concreta capacità economica dell'imputato; nella fattispecie le doglianze relative a tale subordinazione sono state ritenute infondate o assorbite
art. 165 cod. pen.
Richiamato unitamente all'art. 163 in ordine alle condizioni per la sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che non sussistessero vizi tali da annullare la decisione del giudice territoriale su questo punto
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato che la notifica al difensore elettivamente domiciliato produce l'effetto informativo necessario e che la mancata notifica diretta all'imputata del differimento d'ufficio costituisce al più una irregolarità non invalidente se il difensore è stato correttamente informato
Legge 9/1/2019 n. 3 (disciplina della prescrizione)
Il Collegio ha applicato la disciplina anteriore alla legge n.3/2019, ritenendola più favorevole agli imputati, e sulla base di tale regola e del calcolo dei termini ha dichiarato maturata la prescrizione per i reati contestati
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi di questa disposizione; la procedura è stata regolare e ha consentito l'assunzione delle memorie difensive
Massime di principio
- Un errore aritmetico nel calcolo della pena (somma della pena base e degli aumenti per continuazione) è motivo valido di cassazione ed il suo accertamento può incidere sull'esito del processo anche fino all'annullamento se ne derivano conseguenze sul decorso della prescrizione.
- Quando è in gioco la sospensione condizionale della pena subordinata a risarcimenti, il giudice può imporre condizioni riparatorie purché valuti e motivi sulla concreta capacità economica dell'imputato; la mera entità del risarcimento non determina automaticamente l'illegittimità del vincolo.
- La notifica al difensore elettivamente domiciliato è di norma idonea a garantire il diritto di difesa; la mancata notifica diretta all'imputato può essere considerata una irregolarità non produttiva di nullità se il difensore è stato effettivamente informato.
- Nelle questioni di prescrizione si deve applicare la normativa più favorevole all'imputato: ciò può comportare l'estinzione dei reati anche dopo un giudizio di merito se, a seguito di corretto computo dei termini (inclusi eventuali periodi di sospensione per emergenze come il Covid-19), la prescrizione è maturata.
- L'annullamento della sentenza penale per prescrizione non comporta automaticamente l'annullamento delle statuizioni civili: le richieste di risarcimento possono essere confermate e le spese civili possono gravare sugli imputati.
- In sede di impugnazione è opportuno contestare sia errori formali (notifiche, calcoli) sia vizi sostanziali della motivazione; talvolta il successo su un punto tecnico può determinare effetti più ampi (es. verifica della prescrizione) che rendono assorbite le altre doglianze.
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